CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 13519/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3612-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 373/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 199/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.3612/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC R.G. 3612/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.7.2017 n. 373, la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’aumento figurativo, previsto dall’art. 19 del DPR n. 1032/73, per un terzo dei periodi di lavoro da lui prestati a bordo di nave, come militare della Marina. Il tribunale, per l’accoglimento del ricorso, aveva respinto le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, di giurisdizione e di interesse ad agire sollevate dall’Inps, ritenendo la tesi dell’Inps –secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto giovarsi dell’aumento figurativo, in quanto era cessato dal servizio senza diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità e sidoveva far luogo alla costituzione della posizione assicurativa “per il periodo di servizio prestato” -infondata anche nel merito, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 124 comma 1 del DPR n. 1092/73 che impone di considerare per “servizio prestato” anche quello figurativamente aumentato, ai sensi dell’art. 19 DPR 1092 cit. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado; in particolare, relativamente alla questione di quali siano i contributi che devono confluire nella posizione previdenziale del richiedente, in difetto di una specifica previsione di cui all’art. 124 commi 1 e 2 del DPR n. 1092/73, ad avviso della Corte del merito, non poteva escludersi che una parte della contribuzione accreditata, nella specie quella figurativa, potesse essere conteggiata, come nel caso di ricongiunzione di posizione assicurativa, a mente dell’art. 1 della legge n. 29/79. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 102 c.p.c., in connessione con l’art. 124 del DPR n. 1092/73, nel testo applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non riteneva parte necessaria del presente giudizio, il Ministero della Difesa nella sua veste di datore di lavoro pubblico dell’odierno ricorrente, in riferimento alla contribuzione che lo stesso avrebbe dovuto traslare all’Inps, a seguito della costituzione di posizione previdenziale in favore del medesimo ricorrente che era cessato dal rapporto di impiego pubblico, senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 124 del DPR n. 1092/73 in connessione con l’art. unico della legge n. 322/58 (applicabile ratione temporis) e dell’art. 19 del DPR cit., nonché della disciplina anch’essa applicabile ratione temporis, in tema di contribuzione figurativa, dettata dal DPR n. 1432/71 e dalla legge n. 47/83, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte territoriale aveva ritenuto che l’Inps che aveva provveduto alla costituzione della posizione previdenziale in favore del lavoratore pubblico cessato dal servizio ante tempus,era tenuta a conteggiare la contribuzione connessa allo svolgimento del predetto servizio, ancorché il datore di lavoro pubblico che aveva presso di sé tale tipo di contribuzione, non l’avesse trasferita all’Inps. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Al dipendente civile ovvero al militare in servizio permanente o continuativo, se cessato dal servizio senza aver acquistato il diritto alla pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, non spetta - ai fini della costituzione della posizio ne assicurativa presso l'Inps (prevista dall'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 "ratione temporis" applicabile) -l'aumento figurativo della contribuzione stabilito dall'art. 19 del citato decreto, né detta esclusione viola i principi dell'art. 3 Cost., posto che è rimesso all'apprezzamento discrezionale del legislatore l'aumento convenzionale dell'anzianità di servizio, quale trattamento di favore preordinato a garantire una particolare tutela per la gravosità e i rischi del servizio prestato” (Cass. n. 6343/23). A questo orientamento va data necessaria continuità, in quanto anche nel caso di specie, la contribuzione figurativa non può essere utile ad aumentare il trattamento pensionistico del militare, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Va, conseguentemente accolto il secondo motivo di ricorso , assorbito il primo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. Atteso il recente formarsi della giurisprudenza, possono compensarsi le spese dell’intero processo. [OSCURATO:PERSONA] Accoglie il secondo motivo di ricorso e assorbe il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo