CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce del 18/10/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18/10/2023, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Brindisi aveva condannato lo stesso in ordine al reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/1990, non essendo stato allegato all'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare. 2. Avverso il provvedimento l'imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando che nel caso di specie il difensore aveva sottoscritto l'atto di impugnazione in qualità di procuratore speciale nominato ai sensi dell'articolo 122 cod. proc. pen., per cui non servava il rilascio di procura speciale; l'impugnazione è stata poi ritualmente depositata ai sensi dell'articolo 571 cod. proc. pen. e 37 disp. att. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. L'articolo 122 cod. proc. pen. prevede che «quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo». L'articolo 37 delle disposizioni di attuazione del codice di rito prevede che «la procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce». Tuttavia, l'articolo 581, comma 1-quater. cod. proc. pen., prevede che «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Come è stato già evidenziato da questa Corte (Sez. 4, n. 6304 del 24/10/2023, dep. 2024, Eloirzazi, n.m.), la relazione della c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", che ha preceduto il progetto riformatore che ha partorito il d.lgs. n. 150 del 2022, spiega che l'onere imposto per la proposizione dell'appello, nel caso che il giudizio di primo grado si sia svolto in assenza, trova fondamento in ragione della necessità che l'imputato assente abbia contezza dell'impugnazione. Si è infatti chiarito che, nel contesto delle innovazioni proposte, l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, invero, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi «restitutori» contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. Questa esigenza veniva ad iscriversi nella proposta di riformare il processo in assenza dell'imputato in modo che esso possa svolgersi solo in presenza di elementi idonei a dare «ragionevole certezza» della conoscenza da parte di questi della pendenza del processo e che l'assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, prevedendo in particolare che «il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall'imputato giudicato in assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione». Il rilascio di una procura speciale di diritto sostanziale, rilasciata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, determinerebbe pertanto la frustrazione dello scopo perseguito dalla norma. Come evidenziato anche dal Procuratore generale, i due commi introdotti nell'art. 581 cod. proc. pen. dalla «riforma Cartabia», non hanno introdotto alcun restringimento del potere di impugnazione dell'imputato, ma richiedono solo che «le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza da parte dell'imputato dell'esistenza della sentenza emessa nei suoi confronti; ciò per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo». Appare quindi evidente che, malgrado la difesa fosse munita di procura speciale rilasciata prima della sentenza di primo grado (in questo caso anche prima della entrata in vigore della riforma), non possa far valere il suo "potere impugnatorio", emergendo espressamente una richiesta di "attualità" della procura speciale (dettata da una sentenza emessa e da impugnare) che non può essere superata da un preesistente (seppur valido, fine a sé stesso) mandato ad impugnare. Si tratta, infatti, di norme processuali che si applicano al momento della loro entrata in vigore secondo il brocardo del tempus regit actum. Il ricorso alla procura speciale rilasciata ex art. 122 cod. proc. pen. è stato quindi correttamente qualificato dalla Corte di appello come un espediente volto «ad aggirare surrettiziamente il chiaro disposto normativo» e, altrettanto correttamente, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al