CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 23637/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 414/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 2622/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentiti: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), con revoca delle statuizioni civili contenute nelle due sentenze; nonché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dell’imputata, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con la revoca delle statuizioni civili, in ragione della maturata prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 settembre 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – per quel che qui rileva – in parziale riforma della pronuncia in data 20 dicembre 2018 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all’art. 582 cod. pen. ascritti a [OSCURATO:PERSONA] (capi b., c. e d. della rubrica), perché estinti per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili rese dal primo Giudice, condannando altresì l’imputata alla rifusione in favore di questi ultimi delle spese di assistenza e difesa sostenute in grado di appello. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23637/2025 Roma, lì, 24/06/2025 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità, deducendo che – come già denunciato con l’atto di appello – il termine di prescrizione dei reati (commessi il 25 luglio 2011) sarebbe spirato prima della pronuncia della sentenza di primo grado (ed anzi prima che avesse luogo l’istruttoria dibattimentale), segnatamente il 12 dicembre 2017 (ossia decorsi sei anni dal decreto di citazione a giudizio del 12 dicembre 2011, cui non aveva fatto seguito alcun altro atto interruttivo prima della sentenza di primo grado); e ciò anche a voler considerare i periodi di sospensione a seguito dei rinvii per astensione dei difensori, disposti dal Giudice di pace (dal 20 settembre 2012 al 22 novembre 2012; dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2013) a dispetto del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell’imputata, da cui sarebbe conseguita la nullità delle dette ordinanze e di ogni atto successivo, ivi compresa la sentenza di primo grado e le statuizioni civili. Pertanto, erroneamente il Tribunale avrebbe riformato la sentenza solo agli effetti penali, erroneamente computando il termine di prescrizione nella sua durata massima di sette anni e mezzo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto, in considerazione della fondatezza del ricorso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), revocando le statuizioni civili contenute nelle due sentenze. Il difensore dell’imputata ha insistito nell’accoglimento del ricorso, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con la revoca delle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che seguono. 1. Il tempus dei fatti in imputazione è il giorno 25 luglio 2011; e, procedendosi per il delitto di lesioni personali ex art. 582 cod. pen., il termine di prescrizione è pari a sei anni che, in ragione dell’interruzione, può essere prorogato fino a sette anni e mesi sei (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), oltre che rimanere sospeso nei casi previsti dalla legge (cfr. spec. art. 159 cod. pen.). In effetti, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado risulta esser stato emesso il 12 dicembre 2011 (cfr. Sez. 5, n. 25033 del 15/07/2020, Bruni, Rv. 279405 – 01), e ciò ha determinato l’interruzione della prescrizione, il cui termine di sei anni ha ripreso a decorrere da tale data. Successivamente non risulta alcun altro atto interruttivo, prima della sentenza di primo grado, bensì – tra gli altri – i seguenti differimenti delle udienze da parte di Giudice di pace in ragione dell’astensione della difesa per un totale di 245 giorni (dal 20 settembre 2012 al 22 novembre 2012; dal 22 novembre 2012 al 24 gennaio 2013; dal 30 maggio 2013 al 26 settembre 2013). Tuttavia, dagli atti si trae che già prima dell’astensione (cfr. verbale dell’udienza del 5 aprile 2022) non era stata eseguita la notifica nei confronti dell’imputata che – dopo numerosi differimenti – si è perfezionata solo prima dell’udienza del 10 aprile 2018 (cfr. verbali di udienza in atti). Ragion per cui i differimenti per astensione, appena riportati: - hanno avuto luogo quando il rapporto processuale non era stato correttamente instaurato, dato che la verifica della regolare costituzione delle parti in caso di assenza dell'imputato rimane un accertamento che il giudice deve compiere preliminarmente, ossia prima pure di verificare se ricorre l’adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze (cfr. Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Taranto, Rv. 275431 – 01; cfr. già Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905); - pertanto, non hanno determinato la sospensione del termine di prescrizione che è spirato il 12 dicembre 2017 (sei anni dall’ultimo atto interruttivo). Peraltro, anche considerando tali periodi di sospensione, il termine di prescrizione (di sei anni dall’ultimo atto interruttivo) sarebbe spirato il 14 agosto 2018, vale a dire comunque prima della pronuncia della sentenza di primo grado (resa il 20 dicembre 2018). Né nella specie può tenersi conto del differimento disposto all’udienza del 12 settembre 2018 al 20 dicembre 2018 («su accordo delle parti»: cfr. verbale dell’udienza) per la dirimente considerazione che in quel tempo il termine di prescrizione era già decorso e, dunque, non poteva più essere sospeso. A fronte della rilevata prescrizione del reato anteriormente alla decisione di primo grado, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti civili, dovendosi revocare le statuizioni civili rese dal Tribunale e dal Giudice di pace. Il che esime dal dilungarsi, bastando aggiungere che la sospensione del termine di prescrizione – ove ne ricorrano i presupposti – opera ex lege (cfr. art. 159 cod. pen.) e l’eventuale erroneo computo di esso non determina alcuna nullità del provvedimento che ne afferma la sussistenza, non dovendo pertanto rendersi alcuna declaratoria di tale ultimo vizio (neppure della sentenza di primo grado, come richiesto dal Procuratore generale) me dovendosi unicamente provvedere nei termini appena sopra indicati. P.Q.M Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata e per l’effetto dispone la revoca delle statuizioni civili adottate con la sentenza di primo grado. Così deciso il 28/03/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli