CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0493LML nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice presso il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di restituzione in termini per proporre richiesta di misure alternative alla carcerazione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] adducendo la nullità del decreto di irreperibilità. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo ,con l'unico motivo articolato,violazione di legge in relazione agli artt. 656 comma 8 bis c.p.p. 159 e 160 c.p.p. e vizio della motivazione2dolendosi della illogicità della motivazione e della mancata declaratoria di nullità del decreto di irreperibilità del prevenuto ai fini della notifica dell'ordine di esecuzione, essendo detto atto emesso sulla base di verbali di vane ricerche incompleti, non essendo stata tentata dalla Polizia giudiziaria la notificazione presso il luogo di residenza del condannato, in Mondragone, indicato all'atto dell'ingresso in Italia nel 2011. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto rettamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non applicabile alla posizione dell'irreperibile la disciplina dettata dall'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., mentre, in ordine alla verifica del rispetto dei canoni stabiliti dall'art. 159 cod. proc. pen., il provvedimento impugnato ha dato adeguato conto del riscontro positivo operato sul punto, applicando il corretto principio secondo cui l'obbligo di effettuare le nuove ricerche nei luoghi stabiliti dalla suddetta norma è condizionato all'oggettiva praticabilità dei corrispondenti accertamenti. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. Secondo l'orientamento costante di questa Corte l'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., nei prevedere che «Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale», impone l'esecuzione cumulativa, e non alternativa, in tutti i luoghi indicati (Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037; Sez. 2, n. 15674 del 02/03/2016, Drago. Rv. 266442; Sez. 5, n. 44374 dei 20/06/2014, Iaccarino, Rv. 262112). Se è vero dunque che le ricerche propedeutiche all'emissione del decreto di irreperibilità avrebbero dovuto essere estese, in linea di principio, al luogo ove il condannato è stato, per l'ultima volta, anagraficamente residente, è altrettanto vero che però nel caso di specie la residenza indicata dai difensore in Mondragone, secondo quanto si attesta nel provvedimento impugnato - non superato alla stregua delle allegazioni della difesa - non risultava da nessuno degli atti del fascicolo e quindi non vi era ragione di cercare il condannato in provincia di Caserta; né potrebbe assumere rilievo quanto a tale osservazione obietta il ricorrente )assumendo che il prevenuto all'atto dell'arrivo in Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva comunque indicato una stabile residenza in Mondragone presso il padre, dal momento che tale indicazione non è una residenza anagrafica e trattasi per di più di dato risalente nel tempo. Al momento della notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione e del connesso decreto di sospensione, l'autorità giudiziaria non era dunque tenuta - come giustamnete osserva il Procuratore generale - a ricercare il prevenuto a Mondragone dove due lustri prima aveva dichiarato di avere un luogo dove risiedere; sicché le circostanze indicate non valgono a privare di congruità il ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione, che ha logicamente ritenuto esente da vizi il procedimento notific:atorio che si è effettivamente articolato attraverso ricerche effettuate, senza esito, oltre che presso gli istituti di reclusione, nell'unico luogo indicato dallo stesso destinatario come ultimo domicilio risultante dalla banca dati consultata polizia giudiziaria, oltre che presso le abitazioni adiacenti, presso i luoghi notoriamente frequentati dai cittadini stranieri (come evinto alla stregua dei verbali di vane ricerche redatti dal Commissariato di Vasto del 28.6.21 e 14.3.2022); il prevenuto era invero poi rintracciato in tutt'altro luogo - si precisa nel provvedimento impugnato - in Napoli, per mero casualità, circostanza che non mina la validità della procedura notificatoria. Ciò posto, non va, infatti, trascurato, sulla :scia dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che «l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, R.v. 281977 - 01; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304; Sez. 3, n, 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626). Sicché deve concludersi che il Giudice, ai fini che occupano, avendo rilevato che il prevenuto non aveva residenza in Italia, né aveva mai eletto ivi domicilio, risultando sempre quale soggetto senza fissa dimora, ha ritenuto che le ricerche erano state correttamente fatte nei termini suindicati. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00