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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12474/2026

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icato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate Riscossione in quanto successore di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 4128, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 18.9.2017, e pubblicata il 17.10.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta ex lege l’Agenzia delle EntrateRiscossione, notificava il 6.10.2014 a [OSCURATO:PERSONA] 10 intimazioni dipagamento aventi ad oggetto prodromiche cartelle di pagamento, rimasteinsolute ed aventi ad oggetto tributi erariali, oltre che contributi Inps.Numero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/20262.

Il contribuente proponeva ricorso avverso le ingiunzioni, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano proponendo plurime censuresia procedimentali sia di merito lamentando, tra l’altro, il vizio di notificadelle intimazioni, nonché la prescrizione dei pretesi crediti tributari.

La CTPdichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai contributiInps, e riteneva per il resto infondate le difese del contribuente; pertantorigettava il suo ricorso.3.

Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello il contribuente, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia.

La CTR confermava la decisione diprimo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisioneassunta dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto lanotificazione del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato il 20.3.2018, manon ha svolto difese nel giudizio di legittimità.Motivi della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente contesta la violazione di norme dilegge (non specificate) e l’“omessa e contraddittoria motivazione dell’art.112 c.p.c.”, lamentando l’invalidità della procura difensiva rilasciata daEquitalia [OSCURATO:PERSONA].2.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., il contribuente critica la ‘nullità’ della sentenzaimpugnata, e la violazione di legge, in relazione all’omessa pronuncia delgiudice dell’appello circa l’invalidità della procura rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA] al proprio difensore.2.1.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso attengono alla medesimaquestione, la contestata invalidità della procura rilasciata al propriodifensore dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], cui è succedutaNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

I due strumenti d’impugnazionepresentano elementi di connessione e possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.Il contribuente, mediante ciascuno dei suoi indicati mezzi diimpugnazione, propone una pluralità di critiche e sostiene innanzitutto chela procura avrebbe dovuto essere conferita dal legale rappresentantedell’Ente, se fosse stato abilitato, e non da un sostituto, e comunque gligiudizio erano state conferite due procure, ma nessuna risultava rilasciatadal legale rappresentante dell’ente.2.2.

La CTR rileva che “il mandato ad litem del difensore di parteappellata è regolarmente presente nell’atto di controdudezioni” (sent.CTR, p. 2).2.3.

Invero le critiche proposte dal ricorrente non appaionoscrutinabili.

Il contribuente, infatti, mescola contestazioni di nullità dellasentenza (omessa pronuncia), di vizio di motivazione (omesso esame), edi violazione di norme di legge che neppure indica quali siano.

In propositoquesta Corte regolatrice, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che,in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza dimotivazione su un punto decisivo.

Infatti, l'esposizione diretta ecumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanzeacquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice diNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse, Cass. sez.

I, 23.10.2018, n.26874 (in senso conforme, amplius, cfr. Cass. sez.

I, 23.9.2011, n.19443; di recente, Cass. sez.

L, 6.2.2024, n. 3397).Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto inammissibili.3.

Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’“art. 360, n. 1 c.p.c.” (ric., p. 8), il ricorrente censura la nullità dellasentenza a causa dell’omessa pronuncia e motivazione in materia digiurisdizione.3.1.

La CTR scrive in premessa che la CTP “aveva in parte declinato lapropria giurisdizione, limitatamente alle intimazioni ai nn. 1 e 3,trattandosi di contributi INPS, e rigettato nel resto, a spese compensate”.Quindi, proprio all’inizio della sua motivazione, ha osservato: “Innanzitutto occorre rilevare che il capo della sentenza di prime cure che hadeclinato la giurisdizione tributaria non è stato oggetto di impugnazione”(sent.

CTR, p. 1 s.).3.2.

A fronte della chiara pronuncia del giudice del gravame, ilcontribuente oppone che la “C.T.P. di Milano in realtà … aveva respinto ilricorso solo per le cartelle di pagamento soggette alla giurisdizione delGiudice Tributario per cui, la sentenza di primo grado su tale capo delricorso si è verificato ‘il giudicato’ ma, non è dato conoscere quali cartelledi pagamento rientravano nella giurisdizione di quel giudice” (ric., p. 9).3.3.

Invero non è agevole comprendere la critica proposta dalricorrente.

La CTR ha attestato che la CTP aveva espressamente indicatoquali fossero le intimazioni di pagamento che non spettavano allagiurisdizione del giudice tributario.

Ancor prima, però, il contribuente nonNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026riporta come avesse contestato la statuizione in sede di appello, e la suacritica difetta perciò di specificità; anche il secondo motivo di ricorso deveperciò essere dichiarato inammissibile.4.

Mediante il quarto strumento d’impugnazione, indicato comeproposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il contribuentedenuncia la “nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione della norma che prevede la prescrizione dei creditidell’Erario, degli Istituti di Previdenza, dei Comuni e delle Regioni” (ric., p.10), che il contribuente ritiene maturi nel termine di cinque anni, econtesta l’effetto interruttivo della prescrizione che avrebbe sortito lanotificazione di comunicazione di iscrizioni ipotecarie (2008/2009.

Lanotifica delle intimazioni, come anticipato, è intervenuta il 6.10.2014).4.1.

Anche nel quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente proponecontestazioni aventi ad oggetto profili eterogenei e commistionati,pronuncia, il tutto indicato come lamentante un vizio di motivazione (n.5).

Censurando pertanto profili evidentemente incompatibili e tanto ècausa di inammissibilità delle censure per le ragioni esposte esaminando ilprimo ed il terzo motivo di ricorso.Completezza suggerisce peraltro di ricordare che la prescrizione deicrediti erariali matura nell’ordinario termine di dieci anni (cfr. Cass.6.8.2024, n. 22267).In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5.

Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimatoIncaricato per la riscossione svolto difese nel giudizio di legittimità.5.1.

Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate Riscossione in quanto successore di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 4128, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 18.9.2017, e pubblicata il 17.10.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta ex lege l’Agenzia delle EntrateRiscossione, notificava il 6.10.2014 a [OSCURATO:PERSONA] 10 intimazioni dipagamento aventi ad oggetto prodromiche cartelle di pagamento, rimasteinsolute ed aventi ad oggetto tributi erariali, oltre che contributi Inps.Numero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Il contribuente proponeva ricorso avverso le ingiunzioni, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano proponendo plurime censuresia procedimentali sia di merito lamentando, tra l’altro, il vizio di notificadelle intimazioni, nonché la prescrizione dei pretesi crediti tributari. La CTPdichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai contributiInps, e riteneva per il resto infondate le difese del contribuente; pertantorigettava il suo ricorso.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello il contribuente, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione diprimo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisioneassunta dal giudice dell’appello, affidandosi a quattro strumenti diimpugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto lanotificazione del ricorso presso l’Avvocatura dello Stato il 20.3.2018, manon ha svolto difese nel giudizio di legittimità.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., il contribuente contesta la violazione di norme dilegge (non specificate) e l’“omessa e contraddittoria motivazione dell’art.112 c.p.c.”, lamentando l’invalidità della procura difensiva rilasciata daEquitalia [OSCURATO:PERSONA].2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., il contribuente critica la ‘nullità’ della sentenzaimpugnata, e la violazione di legge, in relazione all’omessa pronuncia delgiudice dell’appello circa l’invalidità della procura rilasciata da [OSCURATO:SOCIETA] al proprio difensore.2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso attengono alla medesimaquestione, la contestata invalidità della procura rilasciata al propriodifensore dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:PERSONA], cui è succedutaNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026l’Agenzia delle Entrate Riscossione. I due strumenti d’impugnazionepresentano elementi di connessione e possono essere trattaticongiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.Il contribuente, mediante ciascuno dei suoi indicati mezzi diimpugnazione, propone una pluralità di critiche e sostiene innanzitutto chela procura avrebbe dovuto essere conferita dal legale rappresentantedell’Ente, se fosse stato abilitato, e non da un sostituto, e comunque gligiudizio erano state conferite due procure, ma nessuna risultava rilasciatadal legale rappresentante dell’ente.2.2. La CTR rileva che “il mandato ad litem del difensore di parteappellata è regolarmente presente nell’atto di controdudezioni” (sent.CTR, p. 2).2.3. Invero le critiche proposte dal ricorrente non appaionoscrutinabili. Il contribuente, infatti, mescola contestazioni di nullità dellasentenza (omessa pronuncia), di vizio di motivazione (omesso esame), edi violazione di norme di legge che neppure indica quali siano. In propositoquesta Corte regolatrice, con giurisprudenza consolidata, ha chiarito che,in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e lasovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza dimotivazione su un punto decisivo. Infatti, l'esposizione diretta ecumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanzeacquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice diNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili,onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili alloscopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità ilcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, alfine di decidere successivamente su di esse, Cass. sez. I, 23.10.2018, n.26874 (in senso conforme, amplius, cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n.19443; di recente, Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto inammissibili.3. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’“art. 360, n. 1 c.p.c.” (ric., p. 8), il ricorrente censura la nullità dellasentenza a causa dell’omessa pronuncia e motivazione in materia digiurisdizione.3.1. La CTR scrive in premessa che la CTP “aveva in parte declinato lapropria giurisdizione, limitatamente alle intimazioni ai nn. 1 e 3,trattandosi di contributi INPS, e rigettato nel resto, a spese compensate”.Quindi, proprio all’inizio della sua motivazione, ha osservato: “Innanzitutto occorre rilevare che il capo della sentenza di prime cure che hadeclinato la giurisdizione tributaria non è stato oggetto di impugnazione”(sent. CTR, p. 1 s.).3.2. A fronte della chiara pronuncia del giudice del gravame, ilcontribuente oppone che la “C.T.P. di Milano in realtà … aveva respinto ilricorso solo per le cartelle di pagamento soggette alla giurisdizione delGiudice Tributario per cui, la sentenza di primo grado su tale capo delricorso si è verificato ‘il giudicato’ ma, non è dato conoscere quali cartelledi pagamento rientravano nella giurisdizione di quel giudice” (ric., p. 9).3.3. Invero non è agevole comprendere la critica proposta dalricorrente. La CTR ha attestato che la CTP aveva espressamente indicatoquali fossero le intimazioni di pagamento che non spettavano allagiurisdizione del giudice tributario. Ancor prima, però, il contribuente nonNumero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026riporta come avesse contestato la statuizione in sede di appello, e la suacritica difetta perciò di specificità; anche il secondo motivo di ricorso deveperciò essere dichiarato inammissibile.4. Mediante il quarto strumento d’impugnazione, indicato comeproposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il contribuentedenuncia la “nullità ed illegittimità della sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione della norma che prevede la prescrizione dei creditidell’Erario, degli Istituti di Previdenza, dei Comuni e delle Regioni” (ric., p.10), che il contribuente ritiene maturi nel termine di cinque anni, econtesta l’effetto interruttivo della prescrizione che avrebbe sortito lanotificazione di comunicazione di iscrizioni ipotecarie (2008/2009. Lanotifica delle intimazioni, come anticipato, è intervenuta il 6.10.2014).4.1. Anche nel quarto mezzo d’impugnazione il ricorrente proponecontestazioni aventi ad oggetto profili eterogenei e commistionati,pronuncia, il tutto indicato come lamentante un vizio di motivazione (n.5). Censurando pertanto profili evidentemente incompatibili e tanto ècausa di inammissibilità delle censure per le ragioni esposte esaminando ilprimo ed il terzo motivo di ricorso.Completezza suggerisce peraltro di ricordare che la prescrizione deicrediti erariali matura nell’ordinario termine di dieci anni (cfr. Cass.6.8.2024, n. 22267).In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimatoIncaricato per la riscossione svolto difese nel giudizio di legittimità.5.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9519/2018Numero sezionale 3457/2026Numero di raccolta generale 12474/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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