Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 43/1975
ECLI:IT:COST:1975:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri,
imputati della contravvenzione punita dall'art. 59 del r.d. 14
settembre 1931, n. 1175, per aver evaso l'imposta di consumo su 150
litri di liquore, il pretore di [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7
gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la c.d. ultrattività
delle norme penali finanziarie, in riferimento al principio
costituzionale d'eguaglianza.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata - che impedirebbe di
tener conto dell'intervenuta abrogazione delle imposte comunali di
consumo ex art. 90, n. 15, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento in danno degli imputati di
reati previsti dalle leggi finanziarie, derogandosi al principio
generale di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni depositato il 2 aprile 1974, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata. La difesa dello
Stato osserva che in materia finanziaria, a fondamento
dell'ultrattività delle norme, viene comunemente ravvisata la
particolare necessità di tutela dell'interesse fiscale, avente
un'esplicito riconoscimento nell'art. 53, comma primo, della
Costituzione. In una successiva memoria ha tuttavia rilevato che
preliminarmente la Corte potrebbe riconoscere l'irrilevanza prima facie
della questione prospettata, la quale sarebbe pertanto inammissibile,
non potendo trovare applicazione nel giudizio di merito la norma
impugnata, operante a tutela dei soli tributi statali.
:
La Corte è chiamata nuovamente a decidere se l'art. 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui sancisce la c.d.
"ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie",
contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, per il
dubbio che la deroga apportata ai principi vigenti in tema di
successione di leggi penali (art. 2 c.p.) sia ispirata ad
un'ingiustificata eccessiva tutela degli interessi fiscali.
Va innanzitutto constatato che la questione è stata sollevata nel
corso di un procedimento penale instaurato a carico di taluni soggetti
imputati del reato di cui agli artt. 59 e 55 del r.d. 14 settembre
1931, n. 1175 (t.u. per la finanza locale), per aver evaso l'imposta
comunale di consumo, in violazione di norme abrogate al momento del
giudizio per effetto dell'art. 90, n. 15, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633. Né il pretore si è dato carico di spiegare perché
l'impugnato art. 20 della citata legge n. 4 del 1929 avrebbe potuto
trovare applicazione anche nel giudizio a quo, diretto alla repressione
della violazione di un'imposta comunale, nonostante la contraria
interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale.
Invero, come risulta espressamente dal combinato disposto degli
artt. 1 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il c.d. principio
d'ultrattività opera soltanto per la "repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie relative ai tributi dello Stato" e non è
applicabile, secondo la costante ed anche recentissima giurisprudenza
della Cassazione, alla violazione delle leggi penali concernenti i
tributi spettanti agli enti locali. È appena il caso di accennare che
tale diversità di trattamento è stata già esaminata da questa Corte
che ha respinto la relativa censura di incostituzionalità (ordinanza
n. 279 del 1974).
Da quanto precede emerge che la questione sollevata dal giudice a
quo appare prima facie irrilevante e va pertanto dichiarata
inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n.
4 (c.d. ultrattività delle leggi penali finanziarie), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe
indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere