CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 39551/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di BRESCIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di BRESCIA del 13/10/2021 e ha applicato la misura degli arresti domiciliari a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e del divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per la durata di 12 mesi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente in relazione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 Dlgs 74/2000. 1. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]., 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 292 e 309 con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 271 e 273 cod. proc. pen. 3.2. Vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 597 cod. proc. pen. in ordine all'applicazione al ricorrente di una misura diversa rispetto a quella degli arresti domiciliari richiesta dal pubblico ministero. 4. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 292 e 309 quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 e 9 Dlgs 74/2000 in ordine alla ritenuta possibilità di configurare la responsabilità del ricorrente, rappresentate legale della società MP Commerciale, a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla concretezza e all'attualità delle stesse. 5. In data 17 giugno 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. In data 18 giundb 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 7. In data 20 giupdo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 8. In data 20 giuggo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 292 e 309 con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rilevando la nullità dell'ordinanza in quanto questa richiamerebbe integralmente il provvedimento emesso in data 14/1/2022 nei confronti di altri indagati. In ordine al merito, invece, il ricorrente censura la logicità e completezza della valutazione operata dal giudice del riesame quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pure a fronte della dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. A ben vedere, infatti, a carico del ricorrente, tranne due episodi, non sarebbero emersi elementi significativi circa l'inserimento dello stesso nell'associazione. Le doglianze sono complessivamente infondate. 1.1. Le parti dell'ordinanza emessa il 14 gennaio 2022 alla quale il provvedimento oggetto di ricorso fa riferimento sono riportate integralmente nello stesso così che ne costituiscono parte integrante, tanto che non si può neanche considerare che la motivazione sia per relationem. La decisione assunta in quella sede, poi, è stata resa nell'ambito dello stesso procedimento e si fonda sui medesimi atti posti a fondamento delle misure oggetto dell'attuale procedimento cautelare incidentale. Ragioni queste per le quali, considerato che il ricorrente ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con gli argomenti su cui si basa l'ordinanza impugnata e con gli atti da questa richiamati, deve escludersi che vi sia stata qualsivoglia violazione del diritto di difesa. 1.2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta articolata e coerente sia quanto alla sussistenza dei gravi indizi relativi all'esistenza dell'associazione sia in ordine a quelli afferenti la partecipazione del ricorrente alla stessa. Esclusa l'utilizzabilità delle intercettazioni, il Tribunale ha dato conto dell'esistenza degli altri e diversi elementi sui quali, a prescindere dal contenuto delle conversazioni, ha fondato la propria conclusione. Con il riferimento agli accertamenti effettuati e alle attività di investigazione, come le perquisizioni e i sequestri operati sia in Italia che in Polonia, infatti, il giudice della cautela ha dato adeguato e coerente conto dell'esistenza dei gravi indizi idonei a fondare il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto dalla norma (cfr. pagine da 11 a 24 quanto all'operatività dell'associazione e pagine da 24 a 27 in relazione agli specifici elementi emersi a carico del ricorrente). 2. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in relazione agli artt. 271 e 273 cod. proc. pen. rilevando che il Tribunale, una volta dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, avrebbe comunque utilizzato le stesse, seppure indirettamente, al fine di ricostruire il significato attribuito al "prospetto contabile" poi posto a fondamento della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente con riferimento ai reati fine. Le doglianze sono complessivamente infondate. Il Tribunale del riesame, infatti, tenuto nel debito conto della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, tanto da escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, ha evidenziato come dal prospetto contabile rinvenuto nel corso del sequestro del 6 luglio 2020, dagli altri accertamenti effettuati e dagli elementi così acquisiti emergessero i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 35 e 45 in relazione all'emissione di fatture inesistenti in concorso con l'amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per avere indicato nella dichiarazione fiscale IVA dell'anno 2019 della 2000 [OSCURATO:SOCIETA]. elementi passivi fittizi. La motivazione sul punto, con gli indicati riferimenti, anche considerato il contesto complessivo delle indagini, risulta allo stato adeguata e le critiche della difesa, pertanto, devono ritenersi infondate. 2.2. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 310 e 597 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale, applicando al ricorrente una misura diversa rispetto a quella degli arresti domiciliari richiesta dal pubblico ministero, avrebbe violato il principio di cui all'art. 597 cod. proc. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, "nelle ipotesi in cui l'appello del pubblico ministero riguardi la mancata applicazione di una misura cautelare personale, l'effetto devolutivo dell'impugnazione non implica che il tribunale della libertà debba decidere nel senso dell'applicazione o del diniego del provvedimento richiesto, potendo procedere anche all'adozione di altre misure coercitive diverse e meno gravi". (così da ultimo Sez. 6, n. 1832 del 17/12/2019, 2020, Vaiana, Rv. 278105 - 01; in precedenza Sez. 5, n. 12618 del 18/01/2017, Cavaliere, Rv. 269532 - 01 e Sez. 2, n. 53376 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261612 - 01) ciò in quanto non viola il principio devolutivo il giudice dell'appello cautelare che, in luogo della misura richiesta dal pubblico ministero, ne applichi una meno afflittiva, implicitamente insita nella prima, non essendo egli in tal caso vincolato alla rigida alternativa tra l'accoglimento integrale dell'impugnazione ed il rigetto integrale della stessa (così già Sez. 3, n. 27506 del 05/06/2008, C., Rv. 240253 - 01).3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 292 e 309 quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza evidenziando in specifico. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 8 e 9 Dlgs 74/2000 in ordine alla ritenuta possibilità di configurare la responsabilità del ricorrente, rappresentate legale della società MP Commerciale, a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti laddove, di contro, la legge prevede espressamente una disciplina in deroga al concorso di persone nel reato. Sotto altro profilo, poi la difesa evidenzia anche che non sarebbe in ogni caso emerso alcun elemento dal quale poter inferire comunque che il ricorrente abbia concorso all'emissione delle fatture della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico in quanto, a fronte della documentazione, anche di trasporto, sarebbe emerso che l'operazione non era oggettivamente inesistente e ciò, considerato che la stessa non determinava alcuna effettiva frode al fisco, escluderebbe la sussistenza dell'elemento psicologico previsto dalla norma. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla concretezza e all'attualità delle stesse. Le doglianze sono complessivamente infondate. Il Tribunale del riesame ha dato adeguata e coerente risposta alle critiche della difesa evidenziando che dal prospetto contabile e dagli accertamenti effettuati emergono gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo n. 35, il delitto ex art. 8 Dlgs 74/2000 a carico del ricorrente. Il reato contestato, il concorso nell'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, d'altro canto, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, nel quale si censura la mancata applicazione della regola derogatoria di cui all'art. 9 Dlgs 74/2000, è stato correttamente ritenuto come configurabile. Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen. (così Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01; Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Perconti, Rv. 246967; Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003, Grande, Rv. 225453). La deroga prevista dall'art. 9 Dlgs 74/2000, ha lo scopo di evitare di sottoporre per due volte a sanzione penale lo stesso soggetto per lo stesso fatto in quanto l'emissione trova la sua naturale conseguenza nell'utilizzazione mentre l'utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell'emissione. In tale situazione, pertanto, nella quale nessuna delle due condotte è fine a sé stessa, la norma intende scongiurare la sostanziale violazione del divieto di bis in idem che si avrebbe qualora l'emissione integrasse anche il concorso nella utilizzazione e l'utilizzazione integrasse anche il concorso nella emissione. Qualora il destinatario non utilizzi le fatture, invece, la situazione è diversa e, in assenza di un pericolo di violazione del divieto di ne bis in idem, la regola derogatoria non opera, ciò in quanto in questo caso, come in quello di specie, infatti, al destinatario che non ha utilizzato le fatture emesse per le operazioni inesistenti, non può essere imputato il reato di cui all'art.2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e la medesima condotta non è pertanto oggetto di una doppia contestazione. Diversamente, d'altro canto, il risultato cui si perverrebbe -una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione alla emissione della documentazione fittizia per il solo fatto di non avere utilizzato poi quella stessa documentazione- sarebbe irrazionale. Nel caso di specie il ricorrente, rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., destinataria delle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, non ha utilizzato la documentazione fittizia e, pertanto, invece che del reato di cui all'art. 2 è correttamente chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale del riesame, con il riferimento al contenuto del prospetto contabile sequestrato e all'inserimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel sistema fraudolento, d'altro canto, ha dato conto dell'esistenza di elementi sintomatici del concorso del ricorrente nella commissione del reato e della consapevolezza dello stesso che la documentazione era fittizia e che, come risulta dalla motivazione, che l'operazione era soggettivamente inesistente. Lo stesso Tribunale, infine, con il riferimento alla condotta tenuta, caratterizzata dall'ingente quantitativo di denaro movimentato, all'entità dell'imposta evasa e al fatto che le condotte non sono occasionali e sono recenti, ha adeguatamente motivato quanto al pericolo di recidiva e all'attualità dello stesso che, esclusa la partecipazione al sodalizio di cui al capo 10), ha ritenuto possa essere adeguatamente tutelato con la misura del divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale. La motivazione così resa sul punto, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile.'7 4. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna -dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta