CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] !JUNI; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 21/7/2020, con il quale si disponeva la proroga dell'applica- zione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante. Rilevava il Tribunale l'infondatezza della critica circa l'automatismo della proroga del regime differenziato basata su una mera presunzione di permanenza dei collegamenti criminali in assenza di imputazioni per nuovi reati e comunque di elementi aggiornati a sostegno della ritenuta attuale pericolosità sociale del detenuto. Invero, dal complesso degli elementi acquisiti, non circoscritti ai precedenti penali del Gioffrè, ma rivenienti anche dalla sua posizione apicale nell'omonima cosca attiva a Seminara, di cui egli è il reggente tramite i familiari (come è emerso dalle intercettazioni) dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA], e dalla condotta detentiva iche non evidenzia alcuna forma di distacco dall'organizzazione, emerge che la valutazione di persistente pericolosità sociale del reclamante è ancora elevata, così da giustificare la proroga del regime detentivo speciale. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., per essere la disposta proroga stereotipata e di mera apparenza, con richiamo di elementi a carico del detenuto, ma senza alcuna valutazione critica. Si deduce inoltre violazione di legge, con riferimento agli artt. 27 e 3 della Costituzione per la vanificazione della finalità rieducativa della sanzione penale per i detenuti sottoposti al regime speciale, che non possono partecipare alle attività trattamentali e rieducative previste per gli altri detenuti in regime ordinario. Infine, si deduce la mancanza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 41 bis 0.P., in quanto le intercettazioni condotte in carcere durante i colloqui con i familiari non risultano indicative di gravità indiziaria in ordine alla direzione dell'omonimo clan da parte del Gioffrè, ma registravano semplici esternazioni d'ira per avere costui subito un'ulteriore condanna nello stesso periodo in cui il padre moriva in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con ,43. esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. Ciò è particolarmente evidente nel motivo che aggredisce la consistenza delle intercettazioni sotto il profilo della gravità indiziaria, essendo chiaramente inteso a sollecitare un apprezzamento di merito che non trova alcuna colloca- zione in sede di legittimità. E peraltro, questa Corte ha rilevato che «Ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti.» (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).Nel solco di tale affermazione, l'ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di errori nell'applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo primario assunto dal detenuto nell'omonima consor- teria e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui si è ricavata la stabHe capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza. 1.3. Non ha pregio nemmeno la censura di violazione del principio della funzione rieducativa della pena, costruita in termini astratti, ma smentita dagli arresti di legittimità che hanno affermato che, anche per i sottoposti al regime detentivo speciale, i risultati del trattamento carcerario costituiscono un para- metro non eludibile di valutazione in relazione alla funzione rieducativa della pena, come ha statuito il giudice delle Leggi nella sentenza n. 417 del 23 dicembre 2004 (Sez. 1, n. 3947 del 22/12/2004, dep. 2005, Marchese, Rv. 230743). Infatti, la tenuta costituzionale dell'art. 41 bis 0.P., con riferimento al parametro dell'art. 27 Cost., è stata centrata proprio sulla possibilità di operare trattamenti rieducativi anche in costanza di regime detentivo speciale. A quest'ultimo proposito, precisa la Corte Costituzionale, l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, non può comportare "la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento", le quali dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi l'istituto in esame tende ad evitare. 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 202