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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 38155/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura conferita su atto allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Lavaggi n. 59 in Augusta (SR); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 10456, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.11.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti dicausa Oggetto:Spese processuali - Parte interamente vittoriosa - Disposta integrale compensazione - Motivazione adeguata - Necessita.

1. [OSCURATO:PERSONA], e suo marito [OSCURATO:PERSONA], impugnavano il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso le loro rispettive domande di rimborso del 90% delle imposte Irpef ed Ilor versate, nella complessiva misura di Euro 9.943,85 (sent.

CTR, p.

III), in conseguenza del sisma in Sicilia del 1990 (anni d’imposta: 1990, 1991 e 1992).

2. Maturati i tempi di legge, i contribuenti proponevano impugnazione del silenzio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, che accoglieva il ricorso.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che lo rigettava.

Il giudice dell’appello disponeva la compensazione delle spese di lite.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto notificazione del ricorso introduttivo, a mezzo PEC, il 17.12.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

La ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello sul punto, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello disposto la compensazione delle spese di lite adottando una motivazione meramente apparente.

2. Sembra opportuno premettere che la parte ricorrente è risultata completamente vittoriosa in grado di appello.

In materia di spese di lite la CTR scrive: “La spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia in causa, sono compensate, per intero, tra le parti”.

2.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”, Cass. sez.

VI-V, 25.9.2017, n. 22310, e non si è mancato di specificare che “in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti”, Cass. sez.

VI-V, 12.10.2018, n. 25594.

In tempi recenti, poi, si è ribadito che “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, Cass. sez.

V, 24.1.2022, n. 1950.

2.2. Nel caso di specie, la ricordata motivazione adottata dalla CTR nel compensare le spese di lite si risolve effettivamente in una formula generica, che non consente il controllo delle ragioni della scelta, e rappresenta pertanto una motivazione meramente apparente.

Il ricorso introdotto dalla contribuente appare quindi fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura conferita su atto allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Lavaggi n. 59 in Augusta (SR); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 10456, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.11.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti dicausa Oggetto:Spese processuali - Parte interamente vittoriosa - Disposta integrale compensazione - Motivazione adeguata - Necessita. 1. [OSCURATO:PERSONA], e suo marito [OSCURATO:PERSONA], impugnavano il silenzio diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso le loro rispettive domande di rimborso del 90% delle imposte Irpef ed Ilor versate, nella complessiva misura di Euro 9.943,85 (sent. CTR, p. III), in conseguenza del sisma in Sicilia del 1990 (anni d’imposta: 1990, 1991 e 1992). 2. Maturati i tempi di legge, i contribuenti proponevano impugnazione del silenzio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, che accoglieva il ricorso. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che lo rigettava. Il giudice dell’appello disponeva la compensazione delle spese di lite. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto notificazione del ricorso introduttivo, a mezzo PEC, il 17.12.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione adottata dal giudice dell’appello sul punto, in conseguenza della violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello disposto la compensazione delle spese di lite adottando una motivazione meramente apparente. 2. Sembra opportuno premettere che la parte ricorrente è risultata completamente vittoriosa in grado di appello. In materia di spese di lite la CTR scrive: “La spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della controversia in causa, sono compensate, per intero, tra le parti”. 2.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo”, Cass. sez. VI-V, 25.9.2017, n. 22310, e non si è mancato di specificare che “in tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della l. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti”, Cass. sez. VI-V, 12.10.2018, n. 25594. In tempi recenti, poi, si è ribadito che “in materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza”, Cass. sez. V, 24.1.2022, n. 1950. 2.2. Nel caso di specie, la ricordata motivazione adottata dalla CTR nel compensare le spese di lite si risolve effettivamente in una formula generica, che non consente il controllo delle ragioni della scelta, e rappresenta pertanto una motivazione meramente apparente. Il ricorso introdotto dalla contribuente appare quindi fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le
Sentenza Cassazione n. 38155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris