CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 10974/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 27503/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge, non confrontandosi l'imputato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitando una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg.5 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.