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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 23821/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3170/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 1520/2022 depositato il 25/07/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. con ricorso depositato il 15/02/2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione svoltosi davanti al medesimo ufficio, proposto con ricorso del 19/10/2011, definito, quanto alla fase di cognizione, con decreto del 13/12/2016, e, quanto alla fase dell’ottemperanza, con sentenza del TAR Lazio, depositata il 21/07/2020 (c.d.

“Pinto su Pinto” o “Pinto bis”);

2. il magistrato designato, con decreto n. 50292/2021, ha ingiunto all’Amministrazione di pagare un indennizzo di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio;

3. la Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal primo giudice e ha condannato il Ministero della giustizia a pagare euro 1.605,02, più interessi legali, a titolo di equa riparazione, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00, per compensi, euro 54,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori, ordinandone la distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario;

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; Consideratoche:

1. con il primo motivo [«Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], la ricorrente premette che il primo giudice aveva liquidato un indennizzo di euro 1.000,00, e spese processuali nella misura di euro 550,00; lamenta, quindi, che la Corte d’appello, che pure ha riconosciuto un indennizzo superiore alla parte già vittoriosa, in assenza di specifica opposizione incidentale del Ministero della giustizia, già soccombente, infrangendo il divieto di reformatio in peius, ha liquidato alla parte privata un importo, per il compenso della fase monitoria, pari a euro 147,07, inferiore a quello liquidato dal magistrato designato;

2. con il secondo motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente deduce la «[n]ullità del decreto collegiale e del procedimento: anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio – per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»;

3. con il terzomotivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, anziché liquidare per la fase monitoria euro 147,07, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, della tabella 8 relativa ai procedimenti monitori, dello scaglione in concreto applicabile (da euro 0,01 a euro 5.200,00 per il procedimento monitorio), e prendendo in considerazione le fasi svolte, avrebbe dovuto liquidare, per il procedimento monitorio: euro 550,00 (valore leggermente superiore a quello medio) o euro 450,00 (valore minimo);

4. con il quarto motivo [«Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], si censura il decreto impugnato nella parte in cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per la maggiorazione del 30% sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione (art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014);

5. con il quinto motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quarto motivo, la ricorrente lamenta «Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liqu idazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche -per mancanza di motivazion e sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»;

6. con il sesto motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»;

7. con il settimo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], la ricorrente censura il decreto della Corte d’appello che avrebbe dovuto liquidare i compensi del procedimento di opposizione nella misura richiesta di euro 2.775,00, sulla scorta dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), o, comunque, in misura non inferiore a euro 1.198,50, e non certo nell’importo irrisorio, inferiore ai valori minimi, effettivamente liquidato;

8. il primo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

8.1. è orientamento della Corte (Cass. nn. 11665/2023, 11794/2023, la quale menziona Cass. n. 9728 /2020 ) che l’opposizione ex art. 5 - ter , legge n. 89 del 2001, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria (come nella fattispecie in esame) e, dunque, abbia carattere pretensivo, in caso di suo accoglimento, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale;

8.2. la Corte d’appello ha quantificato le spese del giudizio di opposizione- senza aggiungere una liquidazione distinta e autonoma per le spese del giudizio monitorio, in ragione della sopra indicata unitarietà del procedimento – prendendo a parametro il valor e minimo, secondo tariffa, individuando il giusto scaglione (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), coerentemente con l’ammontare (euro 1.605,02) dell’indennizzo riconosciuto ( Cass. n. 6015 /2019), e la tabella n. 12, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte d’appello (Cass. n. 6702/2023), ed ha tenuto conto delle quattro fasi del giudizio; infine, ha previsto un aumento (euro 147,07) per la fase monitoria;

9. il secondo motivo non è fondato;

9.1. il decreto impugnato reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Sez.

U. 18/04/2018, n. 9558; Sez.

U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Cass. 04/05/2023, n. 11665; Cass. 05/05/2023, n. 11794) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»;

9.2. nella specie, la motivazione esiste: il giudice di merito ha spiegato che le spese processuali, a favore della parte vittoriosa, dovevano essere liquidate a norma del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018, in base al secondo scaglione della tabella 12, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per la modesta difficoltà del procedimento, per l’assenza di particolari questioni e per l’esiguo valore della causa;

10. il quarto, il quinto motivo e il sesto motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

10.1. si è già detto (punto 8.2.) che la Corte d’appello non è incorsa nella prospettata omessa pronuncia, ma ha corretta mente liquidato le spese del giudizio di opposizione - senza aggiungere una liquidazione autonoma delle spese della fase monitoria, in ragione della sopra indicata unitarietà del procedimento – e, con motivazione chiara e sintetica, scevra di aporìe logiche, ha anche dato conto di avere operato l’incremento del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , d.m. 55 del 2014, in misura pari a 196,83, rispetto al compenso unitario che (per le ragioni indicate in precedenza) doveva liquidare;

11. il settimo motivo non è fondato;

11.1. al contrario di quanto asserisce la ricorrente, il giudice di merito ha liquidato il compenso senza porsi al di sotto del minimo tariffario: il valore della causa è pari a euro 1.605,02, lo scaglione di riferimento è quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; i valori minimi sono: fase di studio (euro 255,00), fase introduttiva (euro 255,00), fase di istruttoria/trattazione (euro 662,00), fase decisionale (euro 405,00); le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono state dimezzate e quella di trattazione è stata ridotta del 70%, come consentito dall’art. 4, d.m. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. 37 del 2018).

Si aggiunga, in tesi generale, che è orientamento costante della Corte (ex multis, Cass. n. 19018/2023) che i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal d.m. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione.

Nella specie, come suaccennato (punti 8.2., 10.1.), la Corte d’appello ha spiegato i criteri adottati nella liquidazione del compenso là dove ha fatto riferimento, oltre che all’esiguo valore della causa, alla modesta difficoltà del procedimento e all’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto;

12. il ricorso è rigettato;

13. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Amministrazione vittoriosa non ha svolto attività difensiva;

14. non sussistono le condizioni per dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3170/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – Avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 1520/2022 depositato il 25/07/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. con ricorso depositato il 15/02/2020, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto innanzi alla Corte d’appello di Roma domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento di equa riparazione svoltosi davanti al medesimo ufficio, proposto con ricorso del 19/10/2011, definito, quanto alla fase di cognizione, con decreto del 13/12/2016, e, quanto alla fase dell’ottemperanza, con sentenza del TAR Lazio, depositata il 21/07/2020 (c.d. “Pinto su Pinto” o “Pinto bis”); 2. il magistrato designato, con decreto n. 50292/2021, ha ingiunto all’Amministrazione di pagare un indennizzo di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali e alle spese del giudizio; 3. la Corte d’appello di Roma, con il decreto indicato in epigrafe, ha accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal primo giudice e ha condannato il Ministero della giustizia a pagare euro 1.605,02, più interessi legali, a titolo di equa riparazione, oltre alle spese processuali, liquidate in euro 1.000,00, per compensi, euro 54,00, per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori, ordinandone la distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario; 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con sette motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; Consideratoche: 1. con il primo motivo [«Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 ter L. 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c., 3, 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], la ricorrente premette che il primo giudice aveva liquidato un indennizzo di euro 1.000,00, e spese processuali nella misura di euro 550,00; lamenta, quindi, che la Corte d’appello, che pure ha riconosciuto un indennizzo superiore alla parte già vittoriosa, in assenza di specifica opposizione incidentale del Ministero della giustizia, già soccombente, infrangendo il divieto di reformatio in peius, ha liquidato alla parte privata un importo, per il compenso della fase monitoria, pari a euro 147,07, inferiore a quello liquidato dal magistrato designato; 2. con il secondo motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente deduce la «[n]ullità del decreto collegiale e del procedimento: anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio – per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»; 3. con il terzomotivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del primo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 8 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, anziché liquidare per la fase monitoria euro 147,07, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014, della tabella 8 relativa ai procedimenti monitori, dello scaglione in concreto applicabile (da euro 0,01 a euro 5.200,00 per il procedimento monitorio), e prendendo in considerazione le fasi svolte, avrebbe dovuto liquidare, per il procedimento monitorio: euro 550,00 (valore leggermente superiore a quello medio) o euro 450,00 (valore minimo); 4. con il quarto motivo [«Nullità del decreto collegiale e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato; violazione e/o falsa applicazione della norma ex art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»], si censura il decreto impugnato nella parte in cui sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per la maggiorazione del 30% sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione (art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55 del 2014); 5. con il quinto motivo, proposto solo in via gradata e subordinata al mancato accoglimento del quarto motivo, la ricorrente lamenta «Nullità del decreto collegiale e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liqu idazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche -per mancanza di motivazion e sotto l’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)»; 6. con il sesto motivo la ricorrente lamenta «Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - delle norme ex artt. 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»; 7. con il settimo motivo [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, L. 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, L. 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, D.M. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], la ricorrente censura il decreto della Corte d’appello che avrebbe dovuto liquidare i compensi del procedimento di opposizione nella misura richiesta di euro 2.775,00, sulla scorta dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), o, comunque, in misura non inferiore a euro 1.198,50, e non certo nell’importo irrisorio, inferiore ai valori minimi, effettivamente liquidato; 8. il primo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 8.1. è orientamento della Corte (Cass. nn. 11665/2023, 11794/2023, la quale menziona Cass. n. 9728 /2020 ) che l’opposizione ex art. 5 - ter , legge n. 89 del 2001, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto monitorio che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria (come nella fattispecie in esame) e, dunque, abbia carattere pretensivo, in caso di suo accoglimento, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale; 8.2. la Corte d’appello ha quantificato le spese del giudizio di opposizione- senza aggiungere una liquidazione distinta e autonoma per le spese del giudizio monitorio, in ragione della sopra indicata unitarietà del procedimento – prendendo a parametro il valor e minimo, secondo tariffa, individuando il giusto scaglione (da euro 1.100,01 a euro 5.200,00), coerentemente con l’ammontare (euro 1.605,02) dell’indennizzo riconosciuto ( Cass. n. 6015 /2019), e la tabella n. 12, relativa ai giudizi contenziosi innanzi alla Corte d’appello (Cass. n. 6702/2023), ed ha tenuto conto delle quattro fasi del giudizio; infine, ha previsto un aumento (euro 147,07) per la fase monitoria; 9. il secondo motivo non è fondato; 9.1. il decreto impugnato reca una motivazione chiara e sintetica, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679; in termini, da ultimo, Cass. 04/05/2023, n. 11665; Cass. 05/05/2023, n. 11794) per la quale «nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione»; 9.2. nella specie, la motivazione esiste: il giudice di merito ha spiegato che le spese processuali, a favore della parte vittoriosa, dovevano essere liquidate a norma del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018, in base al secondo scaglione della tabella 12, con riconoscimento dei compensi tabellari minimi per la modesta difficoltà del procedimento, per l’assenza di particolari questioni e per l’esiguo valore della causa; 10. il quarto, il quinto motivo e il sesto motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 10.1. si è già detto (punto 8.2.) che la Corte d’appello non è incorsa nella prospettata omessa pronuncia, ma ha corretta mente liquidato le spese del giudizio di opposizione - senza aggiungere una liquidazione autonoma delle spese della fase monitoria, in ragione della sopra indicata unitarietà del procedimento – e, con motivazione chiara e sintetica, scevra di aporìe logiche, ha anche dato conto di avere operato l’incremento del 30% ex art. 4, comma 1 - bis , d.m. 55 del 2014, in misura pari a 196,83, rispetto al compenso unitario che (per le ragioni indicate in precedenza) doveva liquidare; 11. il settimo motivo non è fondato; 11.1. al contrario di quanto asserisce la ricorrente, il giudice di merito ha liquidato il compenso senza porsi al di sotto del minimo tariffario: il valore della causa è pari a euro 1.605,02, lo scaglione di riferimento è quello da euro 1.100,01 a euro 5.200,00; i valori minimi sono: fase di studio (euro 255,00), fase introduttiva (euro 255,00), fase di istruttoria/trattazione (euro 662,00), fase decisionale (euro 405,00); le fasi di studio, introduttiva e decisionale sono state dimezzate e quella di trattazione è stata ridotta del 70%, come consentito dall’art. 4, d.m. 55 del 2014 (come modificato dal d.m. 37 del 2018). Si aggiunga, in tesi generale, che è orientamento costante della Corte (ex multis, Cass. n. 19018/2023) che i parametri di determinazione dei compensi per la prestazione defensionale previsti dal d.m. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore, così che il giudice non è tenuto a motivare i criteri di liquidazione del compenso ove essi si assestino entro i valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione. Nella specie, come suaccennato (punti 8.2., 10.1.), la Corte d’appello ha spiegato i criteri adottati nella liquidazione del compenso là dove ha fatto riferimento, oltre che all’esiguo valore della causa, alla modesta difficoltà del procedimento e all’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto; 12. il ricorso è rigettato; 13. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l’Amministrazione vittoriosa non ha svolto attività difensiva; 14. non sussistono le condizioni per dich
Decreto Cassazione n. 23821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris