CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 1979
Cassazione n. 01486/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/02/1979 avverso la ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con atto del 3 ottobre 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto; ritenuto che la rinuncia in quanto sottoscritta da un difensore munito di procura speciale, allegata alla comunicazione via p.e.c. e trasmessa in data 3 ottobre 2023 alla Cancelleria, deve ritenersi validamente emessa; ritenuto che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il C igliere estensore Il Presidente