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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24780/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 agosto 2006, n. 241, la revoca dell'indulto concesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza della Corte di appello di Trento del 24 novembre 2016, in considerazione della commissione, da parte dell'odierno ricorrente, del delitto di ricettazione, avvenuta tra il 21 marzo e I'l aprile 2008, ovvero entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 agosto 2006, n. 241; che Porporino, con l'unico motivo di ricorso, eccepisce che il fatto illecito che ha determinato la revoca dell'indulto, emerso con la consegna di due assegni di matrice delittuosa, trae origine dalla ricezione dei titoli, che egli deduce — con asserzione di palese genericità, non confortata dal benché minimo supporto probatorio — di avere ricevuto in data antecedente, probabilmente anteriore all'entrata in vigore della legge 31 agosto 2006, n. 241; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 agosto 2006, n. 241, la revoca dell'indulto concesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza della Corte di appello di Trento del 24 novembre 2016, in considerazione della commissione, da parte dell'odierno ricorrente, del delitto di ricettazione, avvenuta tra il 21 marzo e I'l aprile 2008, ovvero entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31 agosto 2006, n. 241; che Porporino, con l'unico motivo di ricorso, eccepisce che il fatto illecito che ha determinato la revoca dell'indulto, emerso con la consegna di due assegni di matrice delittuosa, trae origine dalla ricezione dei titoli, che egli deduce — con asserzione di palese genericità, non confortata dal benché minimo supporto probatorio — di avere ricevuto in data antecedente, probabilmente anteriore all'entrata in vigore della legge 31 agosto 2006, n. 241; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris