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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 35467/2023

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ricorso n. 18810/2021proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del mascherino n. 72; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, n. 1399/17/2021, depositata l’11 marzo2021. visto l’atto depositato in cancelleria l’8 febbraio 2023 con il quale la parte controricorrente ha rinunciato al credito e all’azioneprevia autorizzazione del giudice delegato; visto l’atto depositato in cancelleria il 10 aprile 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n. 18810/2021proposto dal: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via del mascherino n. 72; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledel Lazio, n. 1399/17/2021, depositata l’11 marzo2021. visto l’atto depositato in cancelleria l’8 febbraio 2023 con il quale la parte controricorrente ha rinunciato al credito e all’azioneprevia autorizzazione del giudice delegato; visto l’atto depositato in cancelleria il 10 aprile 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato chenon si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris