CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27516/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. CAPORALI Alan ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza con la quale la Corte d'appello di Milano aveva confermato il giudizio di respon- sabilità a suo carico in relazione ai reati di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. 2. Il ricorrente articola tre motivi di doglianza, con cui lamenta vizio di mo- tivazione in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti per difetto dell'elemento soggettivo laddove, in relazione al reato di omessa fermata, i due con- ducenti si erano fermati e scambiati le proprie considerazioni sul sinistro mentre il ricorrente si era allontanato solo dopo che il conducente antagonista era venuto in possesso del certificato assicurativo del ricorrente e aveva fotografato la targa del veicolo. Sotto diverso profilo prospetta violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ipotesi di omessa fermata in quanto da nessun elemento proces- suale era emerso che la persona offesa avesse riportato danni fisici alla persona in conseguenza del tamponamento tra i due mezzi, circostanza che era risultata esclusa dalla stessa testimonianza della persona offesa. Quanto al reato di omessa assistenza rilevava che dal confronto tra i due conducenti non era risultata la ricorrenza di lesioni personali a carico della persona offesa il quale, solo in un secondo momento e avendo tentato di fermare la marcia dell'imputato, si era procurato lesioni al piede, mentre quelle derivanti da un trauma cervicale erano risultate soltanto al controllo del [OSCURATO:PERSONA]. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Infondati sono i primi due motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce pro- miscuamente violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla ricor- renza dei profili soggettivi del delitto di omessa fermata in occasione di incidente stradale, mentre fondata risulta la terza censura concernente un deficit motivazionale della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa assistenza alla persona coinvolta nel sinistro stradale. 2. 'E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, di questa Corte che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuri- dica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicchè è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose (sez.4, n.3783 del 10/010/2014, Bal- boni, Rv.261945). Le disposizioni di cui all'art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformino a doveri di solidarietà e di intervento, che hanno come fulcro l'assi- stenza del consociato in difficoltà; si "tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concre- tezza del pericolo imponendo nell'immediato di conformarsi alla condotta prescritta" (sez.4, 25/11/1999 n.5416, Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati, per come si sono concretizzati, prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro, sicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, n.4380 del 2/12/1994, Rv. 201501; n.14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv.259216, n.18748 del 4/05/2022, Manganelli, Rv.283212), dovendo l'investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. 'E stato ancora affermato che nella ipotesi di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.S., l'ac- certamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'a- gente pone in essere la condotta e, quindi valutato sulla base delle circostanze dal medesimo concretamente' rappresentate e percepite, le quali devono essere univo- camente indicative della consapevolezza da parte del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo mo- mento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (sez.4, n.5510 del 1/12/2012, Meta, Rv.254667); mentre nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall'incidente possano essere derivate conse- guenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concre- tizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica (sez.4, n.23177 del 15/03/2016, Triche, Rv.266969). Peraltro, detto reato ri- chiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorchè altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiet- tiva constatazione prima del proprio allontanamento (sez.4, n.18748 del 4/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv.283212). Il reato di omessa prestazione di assistenza è pertanto ravvisabile in caso di sinistro che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall'incidente sia deri- vato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso (sez.4, n.33772 del 15/06/2017, Dentice di [OSCURATO:PERSONA], Rv.271046). 3. Il giudice distrettuale ha fatto coerente applicazione di detti principi soltanto con riferimento alla ipotesi di fuga in quanto ha rappresentato, con motivazione coe- rente e non affetta da illogicità evidente che l'imputato, a seguito 'di incidente stradale che aveva posto a repentaglio la integrità fisica della persona, a seguito di tampona- mento, dopo avere attivato con la stessa una interlocuzione e una trattativa, al fine di definire i profili delle rispettive responsabilità, si era dato alla fuga, omettendo di completare la procedura di identificazione e sottraendosi in sostanza alla stessa dopo avere realizzato di essere privo di copertura assicurativa. Corretto appare pertanto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che riconduce il fulcro e la finalità della contestazione in parola, sanzionandone la inosservanza, nell'obbligo in capo al con- ducente di fermarsi in presenza di un incidente - di cui abbia percezione - riconduci- bile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, sicché, ai fini della sussistenza del reato, non è necessario riscontrare l'esistenza di un effet- tivo danno alle persone, peraltro neppure accertabile immediatamente nella sua sus- sistenza e consistenza (sez.2, n.42744 del 21/09/2021, Capasso, Rv.282294), ipotesi certamente ravvisabile nella specie ove, a fonte di una fermata temporanea a fronte di sinistro stradale potenziale causativo di danni alla persona il conducente aveva volontariamente declinato all'invito di farsi identificare per timore delle conseguenze amministrative e legali della propria condotta, in pratica sottraendosi a qualsiasi re- sponsabilità che potesse derivare dal proprio operato. 3.1 Manifestamente illogica è invece la motivazione delle decisioni di merito che ha riconosciuto la ipotesi della omessa assistenza laddove, alla luce delle obiettive emergenze del caso concreto (fermata temporanea dei due conducenti, intavolazione di una interlocuzione per gestire le conseguenze del sinistro sul piano civile, afferma- zione della persona offesa di non avere subito nell'immediato conseguenze trauma- tiche per effetto del tamponamento), afferma che risultava prevedibile che la persona offesa avesse riportato danni evidenti alla persona, così da comportare un obbligo di assistenza in capo al CAPORALI, dal momento che le lesioni emersero soltanto all'esito degli accertamenti eseguiti presso l'ospedale di [OSCURATO:PERSONA], cui il Laamaachi aveva fatto accesso tramite servizio del 118, non tanto per fare refertare le "algie al rachide cervicali", successivamente riscontrate quale conseguenze del tamponamento, ma per curare le lesioni al piede sinistro che il suddetto si era pro- vocato nel tentativo di arrestare la fuga dell'imputato. 3.2 Infatti, come sopra rappresentato, il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, richiede che sia effettivo il bisogno dell'in- vestito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l'ulteriore intervento dell'obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute "ex post", dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (sez.4, n.39088 del 3/05/2016, Maracine, Rv.267601; n.18478 del 4/05/2022, Manganelli, Rv.283212). Nella specie invece la Corte di ap- pello, con ragionamento apparente e privo di qualsiasi riferimento alla situazione obiettivamente verificatasi al momento del sinistro, ha ritenuto la concreta possibilità che un danno alla persona fosse esistente, o comunque prevedibile, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, attingendo ad un elemento diagnostico di molto succes- sivo all'epoca in cui dovevano essere misurate le capacità di percezione della neces- sità di prestare assistenza da parte del CAPORALI. 4. In relazione, pertanto, a tale ultimo profilo, concernente la ricorrenza dell'ele- mento soggettivo del reato di omessa assistenza, di cui all'art.189 comma 7 C.d.S. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo giudizio. Il ricorso deve essere per il resto riget- tato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.189, co.7 C.d.S., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Mi- lano. Rigetta il ricorso nel