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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 44184/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 marzo 2022, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misurai cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata e altro 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo che erroneamente era stato ritenuto che la chiamata in correità effettuata da Ammendola fosse assistita da riscontri: innanzitutto non erano state riportate integralmente le dichiarazioni di Ammendola, e poi erano stati svalorizzati elementi certi dell'indagine che rendevano illogica la motivazione.

In particolare, Acanfora aveva dichiarato che delle tre persone che si erano presentate a casa sua dopo la commessa rapina per poter telefonare e che lui accompagnò poi a casa, uno dei due aveva circa quaranta anni e i capelli brizzolati, mentre Quattroventi ha 52 anni ed è quasi calvo (secondo Ammendola, i tre soggetti erano lui, Casciello e Quattroventi); [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che Torrisi, arrestato in flagranza, aveva intrattenuto una conversazione con Casciello alle 2.45, che lo era poi passato a prendere, per cui era inattendibile Ammendola che aveva detto che alle 2.30 si era visto con i partecipanti alla rapina in una abitazione in via Schiti a [OSCURATO:PERSONA]; ancora, Ammendola aveva detto che i partecipanti alla rapina erano sei, di cui quattro erano entrati negli appartamenti mentre lui e Quattroventi erano rimasti fuori, mentre le persone offese avevano riferito che i banditi erano 5; il Tribunale del Riesame aveva omesso di soffermarsi sulla ferita sul collo di Ammendola, che gli inquirenti sostenevano essersi procurata mentre scavalcava il muro di cinta della villa, mentre Ammendola aveva affermato di essere rimasto fuori dal cancello rimasto aperto; gli elementi raccolti non erano sufficienti per ritenere raggiunta una gravità indiziaria tale da sostenere la pronuncia impugnata, visto che erano tra loro scollegati e non colpivano direttamente il ricorrente. 1.2 II ricorrente lamenta, quanto alle esigenze cautelari, che non vi era motivazione sul rischio di condotte reetTivanti e sulla attualità e concretezza del i pericolo ancora in atto, considerato che l'arresto era avvenuto molto tempo dopo j rispetto alla commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. k 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)" (Sez.

U, n. :11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (ex plurimis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod, proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).

Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli] ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a lui contestati, evidenziando che la chiamata in correità di Ammendola è risultata riscontrata da numerosi elementi: in particolare, era stato evidenziato che Quattroventi era stato contattato telefonicamente da Torrisi (arrestato in flagranza) la sera precedente la rapina e che è il padre di [OSCURATO:PERSONA] (anche egli arrestato per la rapina); che [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione intercettata nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto di essere stata rassicurata da Quattroventi sulla prossima uscita dal carcere di Casciello, aveva esclamato "tu stai fuori e quello sta dentro"; che in una conversazione tra Quattroventi e [OSCURATO:PERSONA] i due si lamentavano che [OSCURATO:PERSONA] era debitore di Quattroventi per l'acquisto di un "jamm", espressione che si riferiva al "jammer", disturbatore di frequenza utilizzato durante la rapina; che Quattroventi si era presentato a casa di [OSCURATO:PERSONA] pretendendo la consegna del telefono cellulare in uso a Torrisi e lo aveva poi distrutto.

Il Tribunale ha anche risposto alle censure secondo le quali sarebbe inverosimile che l'incontro tra i rapinatori descritto da Ammendola potesse essersi svolto alle 2.30, visto che questi aveva parlato di un incontro svoltosi "intorno alle 2.30" e sul fatto che le persone offese abbiano parlato di cinque rapinatori, visto che l'azione delittuosa è stata attribuita al almeno sei persone; è stata ritenuta irrilevante anche la descrizione fatta da Acanfora, visto che i capelli sono suscettibili di modificazioni nel corso del tempo.

A tale proposito, si ricorda come, secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che l'annotazione di servizio di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante sul giudizio del Tribunale. 4 NAJ 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, è vero che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti: peraltro, nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente evidenziato la estrema pericolosità del ricorrente, inserito in un gruppo organizzato capace di procurarsi armi, pettorine, sirene e pettorine in uso alle Forze dell'Ordine e disturbatori di frequenza, segno di professionalità nella commissione di rapine, da ciò ricavando un attuale pericolo di recidivanza.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, cornma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 marzo 2022, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misurai cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata e altro 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo che erroneamente era stato ritenuto che la chiamata in correità effettuata da Ammendola fosse assistita da riscontri: innanzitutto non erano state riportate integralmente le dichiarazioni di Ammendola, e poi erano stati svalorizzati elementi certi dell'indagine che rendevano illogica la motivazione. In particolare, Acanfora aveva dichiarato che delle tre persone che si erano presentate a casa sua dopo la commessa rapina per poter telefonare e che lui accompagnò poi a casa, uno dei due aveva circa quaranta anni e i capelli brizzolati, mentre Quattroventi ha 52 anni ed è quasi calvo (secondo Ammendola, i tre soggetti erano lui, Casciello e Quattroventi); [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che Torrisi, arrestato in flagranza, aveva intrattenuto una conversazione con Casciello alle 2.45, che lo era poi passato a prendere, per cui era inattendibile Ammendola che aveva detto che alle 2.30 si era visto con i partecipanti alla rapina in una abitazione in via Schiti a [OSCURATO:PERSONA]; ancora, Ammendola aveva detto che i partecipanti alla rapina erano sei, di cui quattro erano entrati negli appartamenti mentre lui e Quattroventi erano rimasti fuori, mentre le persone offese avevano riferito che i banditi erano 5; il Tribunale del Riesame aveva omesso di soffermarsi sulla ferita sul collo di Ammendola, che gli inquirenti sostenevano essersi procurata mentre scavalcava il muro di cinta della villa, mentre Ammendola aveva affermato di essere rimasto fuori dal cancello rimasto aperto; gli elementi raccolti non erano sufficienti per ritenere raggiunta una gravità indiziaria tale da sostenere la pronuncia impugnata, visto che erano tra loro scollegati e non colpivano direttamente il ricorrente. 1.2 II ricorrente lamenta, quanto alle esigenze cautelari, che non vi era motivazione sul rischio di condotte reetTivanti e sulla attualità e concretezza del i pericolo ancora in atto, considerato che l'arresto era avvenuto molto tempo dopo j rispetto alla commissione del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. k 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza)" (Sez. U, n. :11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte (ex plurimis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod, proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Orbene, nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli] ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati a lui contestati, evidenziando che la chiamata in correità di Ammendola è risultata riscontrata da numerosi elementi: in particolare, era stato evidenziato che Quattroventi era stato contattato telefonicamente da Torrisi (arrestato in flagranza) la sera precedente la rapina e che è il padre di [OSCURATO:PERSONA] (anche egli arrestato per la rapina); che [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione intercettata nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detto di essere stata rassicurata da Quattroventi sulla prossima uscita dal carcere di Casciello, aveva esclamato "tu stai fuori e quello sta dentro"; che in una conversazione tra Quattroventi e [OSCURATO:PERSONA] i due si lamentavano che [OSCURATO:PERSONA] era debitore di Quattroventi per l'acquisto di un "jamm", espressione che si riferiva al "jammer", disturbatore di frequenza utilizzato durante la rapina; che Quattroventi si era presentato a casa di [OSCURATO:PERSONA] pretendendo la consegna del telefono cellulare in uso a Torrisi e lo aveva poi distrutto. Il Tribunale ha anche risposto alle censure secondo le quali sarebbe inverosimile che l'incontro tra i rapinatori descritto da Ammendola potesse essersi svolto alle 2.30, visto che questi aveva parlato di un incontro svoltosi "intorno alle 2.30" e sul fatto che le persone offese abbiano parlato di cinque rapinatori, visto che l'azione delittuosa è stata attribuita al almeno sei persone; è stata ritenuta irrilevante anche la descrizione fatta da Acanfora, visto che i capelli sono suscettibili di modificazioni nel corso del tempo. A tale proposito, si ricorda come, secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che l'annotazione di servizio di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante sul giudizio del Tribunale. 4 NAJ 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, è vero che in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti: peraltro, nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente evidenziato la estrema pericolosità del ricorrente, inserito in un gruppo organizzato capace di procurarsi armi, pettorine, sirene e pettorine in uso alle Forze dell'Ordine e disturbatori di frequenza, segno di professionalità nella commissione di rapine, da ciò ricavando un attuale pericolo di recidivanza. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, cornma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ad
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