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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12751/2026

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ANA, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonchè contro- intimati -avverso la sentenza n. 1174/2021 della CORTE DI APPELLO diCATANIA, depositata il 27/05/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 19.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa,esponendo che con sentenza n. 165/2012 il predetto Tribunale avevaaccertato, nella contumacia dell’attore, l’intervenuto acquisto perusucapione, in favore del convenuto, di un immobile di proprietà delsuo genitore.

Quest’ultimo proponeva quindi domanda di revocazionedi detta decisione, allegando che la sua contumacia in quel primogiudizio era stata causata dal dolo del figlio, che pur essendoconsapevole del fatto che il padre, [OSCURATO:PERSONA], era residente di fattoa Verona, aveva fatto notificare la citazione introduttiva del giudizio diusucapione a [OSCURATO:PERSONA] (SR), presso la sua residenzaanagrafica, non più attuale.Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l’inammissibilità eimprocedibilità della domanda, in quanto il genitore avrebbe dovutoimpugnare la decisione per le vie ordinarie, e non con lo strumentodella revocazione, anche perché nel proprio atto di citazione avevaammesso di aver avuto conoscenza della sentenza n. 165/2012 in unmomento in cui i termini per proporre appello avverso di essa nonerano ancora scaduti.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026A seguito del decesso del convenuto, il giudizio veniva riassuntodall’attore nei confronti degli eredi del defunto e definito con sentenzan. 1945/2019, con la quale la domanda veniva dichiaratainammissibile.Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] eConcetta [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio LuciaGarro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi diSalvatore Ficara, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], premorto.Si costituivano in seconde cure solo gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],resistendo al gravame, mentre rimanevano contumaci gli eredi diGiovanni Ficara.Con la sentenza impugnata, n. 1174/2021, la Corte di Appello diCatania rigettava l’appello, confermando la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione AngeloResistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio diappello, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio dilegittimità.In prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 324, 325, 327, 395 e 396 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente ritenuto che la possibilità di proporreNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026appello tardivo avverso una decisione osti alla proponibilità, avverso lamedesima sentenza, del ricorso per revocazione.Più in particolare il ricorrente sostiene che la revocazionestraordinaria sarebbe ammissibile in caso di scadenza del terminebreve di impugnazione mentre, se i presupposti per la revocazione siverificano durante la pendenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., laparte ha la sola possibilità di proporre appello tardivo anche alla lucedei principi di economia processuale.

Infine, poiché per la proposizionedelle impugnazioni di cui all'art. 325 cpc. i termini per quelle ordinarie(la cui mancata proposizione determina la cosa giudicata ai sensidell'art. 324 cpc) decorrono, ai sensi dell'art. 326 cpc, dallanotificazione, mentre quelli per la proposizione delle impugnazionestraordinarie di cui ai numeri 1,2,3 e 6 dell'art. 395 cpc decorronodall'acquisizione del fatto o documento che ne è il presupposto, sievincerebbe a livello sistematico la necessità della previsione dell'art.327 comma secondo per superare la perentorietà della cosa giudicatadi cui all'art. 324 nei casi di nullità della notifica dell'atto introduttivodel giudizio e, al contrario, l'inutilità di una tale revisione per i casi direvocazione straordinaria che non rientrando nella previsione dell'art.324 sono insensibili ai termini di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c.La censura è infondata.La domanda di revocazione è stata proposta nel dicembre 2012,dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi per impugnare ladecisione n. 165/2012, pubblicata in data 26.1.2012, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] proprietario del bene controverso peraverlo usucapito.[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di non aver avuto conoscenza delprocesso, poiché aveva appreso dagli atti di controparte depositati nelNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026processo di revocazione, che la notifica era stata effettuata ai sensidell’art. 140 c.p.c. in un luogo dove il destinatario non risiedeva datempo.La Corte di Appello, nel confermare la statuizione del Tribunale cheaveva dichiarato inammissibile la revocazione, ha disatteso ilprecedente di questa Corte che, in un caso identico, quanto alle vicendeprocessuali, a quello in esame, ha ritenuto ammissibile la revocazione.Con la pronuncia n. 6595/2006 questa Corte ebbe occasione diprecisare che, affinché il contumace possa evitare la decadenza daldiritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, nonè sufficiente, ai sensi dell'art. 327 comma secondo c.p.c., la sola nullitàdella notificazione, ma occorre, altresì, la prova della mancataconoscenza del processo a causa di tale nullità.Ne consegue che, qualora il contumace non sia in condizione difornire detta prova e sia pertanto impossibilitato a proporre appellotardivo, nulla osta a che egli proponga l'azione di revocazione per dolodi una delle parti in causa o per collusione tra alcune di esse (cfr. ancheCass.

Sez.

U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002, Rv. 554301, cheappare implicitamente confortare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6595 del24/03/2006, Rv. 587521, avendo statuito che l'accertamentodell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, aifini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilitàdell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, primo comma,c.p.c., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non puòformare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendodestinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui èintervenuto).

Il giudice dell'appello, successivamente adito, ben puòquindi procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad unNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensidell'art. 327, secondo comma, c.p.c., consentono tale impugnazionepur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo commadella medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusionederivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.In quel caso si osservò che la parte, ”… al momento della acquisitaconoscenza della esistenza e del contenuto della sentenza impugnataper revocazione, non poteva denunciare la nullità della notifica dell'attointroduttivo del giudizio non potendo verificare la ritualità o meno dellanotifica effettuata a norma dell'articolo 140 c.p.c. (presupponendo taleverifica l'esame di atti in possesso del notificante e non rinvenibili nelfascicolo di ufficio) ed essendo in grado solo di accertare che l'atto dicitazione era stato inviato per la notifica in un luogo ove essodestinatario –al di là di quanto formalmente emergente dai registrianagrafici– non abitava da tempo per essersi trasferito all'estero comeera ben noto alla parte notificante.

Pertanto, al momento dell'eserciziodell'azione di revocazione non poteva proporre appello tardivo a normadel secondo comma dell'articolo 327 c.p.c. non avendo acquisito alcunacertezza in ordine alla nullità o meno della notifica dell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata perrevocazione” (cfr. Cass. n. 6595/2006, pagg. 8 e 9).2.

Passando all’esame dei rimanenti motivi, con il secondo di essii ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 327c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché ilgiudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto precluso ilrimedio della revocazione, nonostante l’intervenuto decorso deltermine cd. lungo per proporre appello avverso la sentenza affetta daldolo processuale di una delle parti.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/20263.

Con il terzo motivo, invece, viene contestata la violazioneo falsa applicazione degli artt. 11, 112, 157 e 327 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territorialeavrebbe erroneamente ravvisato la nullità della notificazione dell’attodi citazione introduttivo del giudizio di usucapione, in assenza didomanda sul punto.4.

Con il quarto motivo, poi, è denunziata la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 156, 164 e 327 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente ritenuto esperibile l’appello tardivo avverso la sentenzacon la quale era stata accolta la domanda di usucapione, in mancanzadella prova della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio, odella sua notificazione; condizioni, queste ultime, richieste dall’art. 327c.p.c. per la proponibilità dell’impugnazione tardiva.5.

Con il quinto motivo, ancora, si lamenta la nullità dellasentenza e violazione dell’art. 279 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., perché la Corte catanese avrebbe erroneamentestatuito nel merito del gravame.6.

Infine, con il sesto ed ultimo motivo, proposto in viasubordinata, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e delprocedimento e della violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte siciliana avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanzeistruttorie che erano state riproposte in secondo grado.Tra le dette censure vanno esaminate con priorità il secondo equinto motivo, che sono fondati, ed il cui accoglimento implical’assorbimento di tutte le altre rimanenti doglianze.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte distrettuale, infatti, ha fatto discendere la conoscenza, incapo a [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza del vizio del procedimento dinotificazione dell’atto introduttivo del giudizio di usucapione dal fattoche egli, nel momento in cui aveva proposto la domanda direvocazione, sarebbe stato consapevole che la notifica della citazioneintroduttiva del giudizio di usucapione era stata eseguita ai sensidell’art. 140 c.p.c. perché aveva “… rilevato nel proprio libellointroduttivo che detta notificazione –a suo dire causa della mancataconoscenza del processo– era nulla.

In particolare, a pagina 5 dell’attodi citazione, [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato e prodotto in giudizio lamemoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 (v. doc. 7) depositatada [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di usucapione, dove quest’ultimodeduceva che “la regolarità della notificazione è evidente atteso quantorisulta dalla cartolina di ritorno per la notificazione eseguita ex art. 140”… aveva avuto accesso al fascicolo d’ufficio del giudizio di usucapione(v. doc. 7) ed ha argomentato sull’irritualità/nullità della notificaeseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva, deducendo che laresidenza anagrafica aveva mero valore presuntivo superabiledi convincimento …” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Da taliconsiderazioni la Corte distrettuale ha tratto la conclusione che PaoloLa Corte di appello ha, quindi, affermato che [OSCURATO:PERSONA] era aconoscenza della nullità perché aveva menzionato nei propri scrittiquanto affermato dal figlio circa la regolarità della notifica ex art. 140presso la residenza anagrafica e perché aveva contestato la validitàdella notificazione.Tuttavia non risulta che il ricorrente avesse avuto accesso direttoalla notifica per verificare se fosse o meno valida e come fosse stataNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026effettuata, potendo affermarsi solo che il figlio aveva dichiarato diaverla eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; non risulta neppure chePaolo Fichera avesse esaminato il fascicolo di parte del giudizio diusucapione ma solo che il resistente aveva potuto esaminare il fascicolod’ufficio, non risultando che vi fosse inserita anche la notifica.La sentenza impugnata non dà atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiaavuto accesso diretto a detti atti, ma ha fatto discendere la suaconsapevolezza del vizio da una serie di elementi indiretti che in realtànon sono probanti, e che dimostrano soltanto che egli aveva lamentatodi non aver mai potuto avere conoscenza del giudizio presupposto acausa dell’atteggiamento doloso del proprio figlio, attore in quelcontenzioso.

Il riferimento, fatto da [OSCURATO:PERSONA], alla memoriaistruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 depositata da [OSCURATO:PERSONA] giudizio di usucapione è stato operato al fine di avvalorare il dolodella parte avversa, che aveva allegato, nel corso del giudiziopresupposto, l’intervenuto perfezionamento di una notificazione che, inrealtà (secondo quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]), non aveva mairaggiunto il suo effettivo destinatario.Non potevano ritenersi dimostrati –come già nel caso su cui si èpronunciata questa Corte con la sentenza 6595/2006, in precedenzacitata– i presupposti per l’appello tardivo riservato al contumaceinvolontario, con conseguente ammissibilità della revocazione.Anche il quinto motivo è fondato, poiché la Corte di merito, unavolta esclusa l’ammissibilità della revocazione, non poteva escludere lasussistenza del dolo, essendosi spogliata della potestas iudicandi(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).L’accoglimento, nei termini indicati, del secondo e quinto motivoimplica l’assorbimento delle rimanenti censure.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026In definitiva, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso, vannoaccolti il secondo ed il quinto motivo e dichiarati assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed ilquinto motivo e dichiara assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANA, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026nonchè contro- intimati -avverso la sentenza n. 1174/2021 della CORTE DI APPELLO diCATANIA, depositata il 27/05/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 19.12.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio il figlio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Siracusa,esponendo che con sentenza n. 165/2012 il predetto Tribunale avevaaccertato, nella contumacia dell’attore, l’intervenuto acquisto perusucapione, in favore del convenuto, di un immobile di proprietà delsuo genitore. Quest’ultimo proponeva quindi domanda di revocazionedi detta decisione, allegando che la sua contumacia in quel primogiudizio era stata causata dal dolo del figlio, che pur essendoconsapevole del fatto che il padre, [OSCURATO:PERSONA], era residente di fattoa Verona, aveva fatto notificare la citazione introduttiva del giudizio diusucapione a [OSCURATO:PERSONA] (SR), presso la sua residenzaanagrafica, non più attuale.Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo l’inammissibilità eimprocedibilità della domanda, in quanto il genitore avrebbe dovutoimpugnare la decisione per le vie ordinarie, e non con lo strumentodella revocazione, anche perché nel proprio atto di citazione avevaammesso di aver avuto conoscenza della sentenza n. 165/2012 in unmomento in cui i termini per proporre appello avverso di essa nonerano ancora scaduti.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026A seguito del decesso del convenuto, il giudizio veniva riassuntodall’attore nei confronti degli eredi del defunto e definito con sentenzan. 1945/2019, con la quale la domanda veniva dichiaratainammissibile.Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] eConcetta [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], evocando in giudizio LuciaGarro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi diSalvatore Ficara, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], premorto.Si costituivano in seconde cure solo gli eredi di [OSCURATO:PERSONA],resistendo al gravame, mentre rimanevano contumaci gli eredi diGiovanni Ficara.Con la sentenza impugnata, n. 1174/2021, la Corte di Appello diCatania rigettava l’appello, confermando la decisione di prima istanza.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione AngeloResistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio diappello, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio dilegittimità.In prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 324, 325, 327, 395 e 396 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente ritenuto che la possibilità di proporreNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026appello tardivo avverso una decisione osti alla proponibilità, avverso lamedesima sentenza, del ricorso per revocazione.Più in particolare il ricorrente sostiene che la revocazionestraordinaria sarebbe ammissibile in caso di scadenza del terminebreve di impugnazione mentre, se i presupposti per la revocazione siverificano durante la pendenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c., laparte ha la sola possibilità di proporre appello tardivo anche alla lucedei principi di economia processuale. Infine, poiché per la proposizionedelle impugnazioni di cui all'art. 325 cpc. i termini per quelle ordinarie(la cui mancata proposizione determina la cosa giudicata ai sensidell'art. 324 cpc) decorrono, ai sensi dell'art. 326 cpc, dallanotificazione, mentre quelli per la proposizione delle impugnazionestraordinarie di cui ai numeri 1,2,3 e 6 dell'art. 395 cpc decorronodall'acquisizione del fatto o documento che ne è il presupposto, sievincerebbe a livello sistematico la necessità della previsione dell'art.327 comma secondo per superare la perentorietà della cosa giudicatadi cui all'art. 324 nei casi di nullità della notifica dell'atto introduttivodel giudizio e, al contrario, l'inutilità di una tale revisione per i casi direvocazione straordinaria che non rientrando nella previsione dell'art.324 sono insensibili ai termini di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c.La censura è infondata.La domanda di revocazione è stata proposta nel dicembre 2012,dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi per impugnare ladecisione n. 165/2012, pubblicata in data 26.1.2012, che avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] proprietario del bene controverso peraverlo usucapito.[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di non aver avuto conoscenza delprocesso, poiché aveva appreso dagli atti di controparte depositati nelNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026processo di revocazione, che la notifica era stata effettuata ai sensidell’art. 140 c.p.c. in un luogo dove il destinatario non risiedeva datempo.La Corte di Appello, nel confermare la statuizione del Tribunale cheaveva dichiarato inammissibile la revocazione, ha disatteso ilprecedente di questa Corte che, in un caso identico, quanto alle vicendeprocessuali, a quello in esame, ha ritenuto ammissibile la revocazione.Con la pronuncia n. 6595/2006 questa Corte ebbe occasione diprecisare che, affinché il contumace possa evitare la decadenza daldiritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale, nonè sufficiente, ai sensi dell'art. 327 comma secondo c.p.c., la sola nullitàdella notificazione, ma occorre, altresì, la prova della mancataconoscenza del processo a causa di tale nullità.Ne consegue che, qualora il contumace non sia in condizione difornire detta prova e sia pertanto impossibilitato a proporre appellotardivo, nulla osta a che egli proponga l'azione di revocazione per dolodi una delle parti in causa o per collusione tra alcune di esse (cfr. ancheCass. Sez. U, Sentenza n. 6737 del 10/05/2002, Rv. 554301, cheappare implicitamente confortare Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6595 del24/03/2006, Rv. 587521, avendo statuito che l'accertamentodell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, aifini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilitàdell'istanza di revocazione straordinaria ex art. 396, primo comma,c.p.c., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non puòformare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendodestinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui èintervenuto). Il giudice dell'appello, successivamente adito, ben puòquindi procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad unNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensidell'art. 327, secondo comma, c.p.c., consentono tale impugnazionepur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo commadella medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusionederivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.In quel caso si osservò che la parte, ”… al momento della acquisitaconoscenza della esistenza e del contenuto della sentenza impugnataper revocazione, non poteva denunciare la nullità della notifica dell'attointroduttivo del giudizio non potendo verificare la ritualità o meno dellanotifica effettuata a norma dell'articolo 140 c.p.c. (presupponendo taleverifica l'esame di atti in possesso del notificante e non rinvenibili nelfascicolo di ufficio) ed essendo in grado solo di accertare che l'atto dicitazione era stato inviato per la notifica in un luogo ove essodestinatario –al di là di quanto formalmente emergente dai registrianagrafici– non abitava da tempo per essersi trasferito all'estero comeera ben noto alla parte notificante. Pertanto, al momento dell'eserciziodell'azione di revocazione non poteva proporre appello tardivo a normadel secondo comma dell'articolo 327 c.p.c. non avendo acquisito alcunacertezza in ordine alla nullità o meno della notifica dell'atto di citazioneintroduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata perrevocazione” (cfr. Cass. n. 6595/2006, pagg. 8 e 9).2. Passando all’esame dei rimanenti motivi, con il secondo di essii ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 327c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché ilgiudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto precluso ilrimedio della revocazione, nonostante l’intervenuto decorso deltermine cd. lungo per proporre appello avverso la sentenza affetta daldolo processuale di una delle parti.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/20263. Con il terzo motivo, invece, viene contestata la violazioneo falsa applicazione degli artt. 11, 112, 157 e 327 c.p.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territorialeavrebbe erroneamente ravvisato la nullità della notificazione dell’attodi citazione introduttivo del giudizio di usucapione, in assenza didomanda sul punto.4. Con il quarto motivo, poi, è denunziata la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 156, 164 e 327 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbeerroneamente ritenuto esperibile l’appello tardivo avverso la sentenzacon la quale era stata accolta la domanda di usucapione, in mancanzadella prova della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio, odella sua notificazione; condizioni, queste ultime, richieste dall’art. 327c.p.c. per la proponibilità dell’impugnazione tardiva.5. Con il quinto motivo, ancora, si lamenta la nullità dellasentenza e violazione dell’art. 279 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., perché la Corte catanese avrebbe erroneamentestatuito nel merito del gravame.6. Infine, con il sesto ed ultimo motivo, proposto in viasubordinata, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza e delprocedimento e della violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c. e111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte siciliana avrebbe omesso di pronunciarsi sulle istanzeistruttorie che erano state riproposte in secondo grado.Tra le dette censure vanno esaminate con priorità il secondo equinto motivo, che sono fondati, ed il cui accoglimento implical’assorbimento di tutte le altre rimanenti doglianze.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026La Corte distrettuale, infatti, ha fatto discendere la conoscenza, incapo a [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza del vizio del procedimento dinotificazione dell’atto introduttivo del giudizio di usucapione dal fattoche egli, nel momento in cui aveva proposto la domanda direvocazione, sarebbe stato consapevole che la notifica della citazioneintroduttiva del giudizio di usucapione era stata eseguita ai sensidell’art. 140 c.p.c. perché aveva “… rilevato nel proprio libellointroduttivo che detta notificazione –a suo dire causa della mancataconoscenza del processo– era nulla. In particolare, a pagina 5 dell’attodi citazione, [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato e prodotto in giudizio lamemoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 (v. doc. 7) depositatada [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di usucapione, dove quest’ultimodeduceva che “la regolarità della notificazione è evidente atteso quantorisulta dalla cartolina di ritorno per la notificazione eseguita ex art. 140”… aveva avuto accesso al fascicolo d’ufficio del giudizio di usucapione(v. doc. 7) ed ha argomentato sull’irritualità/nullità della notificaeseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva, deducendo che laresidenza anagrafica aveva mero valore presuntivo superabiledi convincimento …” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Da taliconsiderazioni la Corte distrettuale ha tratto la conclusione che PaoloLa Corte di appello ha, quindi, affermato che [OSCURATO:PERSONA] era aconoscenza della nullità perché aveva menzionato nei propri scrittiquanto affermato dal figlio circa la regolarità della notifica ex art. 140presso la residenza anagrafica e perché aveva contestato la validitàdella notificazione.Tuttavia non risulta che il ricorrente avesse avuto accesso direttoalla notifica per verificare se fosse o meno valida e come fosse stataNumero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026effettuata, potendo affermarsi solo che il figlio aveva dichiarato diaverla eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; non risulta neppure chePaolo Fichera avesse esaminato il fascicolo di parte del giudizio diusucapione ma solo che il resistente aveva potuto esaminare il fascicolod’ufficio, non risultando che vi fosse inserita anche la notifica.La sentenza impugnata non dà atto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbiaavuto accesso diretto a detti atti, ma ha fatto discendere la suaconsapevolezza del vizio da una serie di elementi indiretti che in realtànon sono probanti, e che dimostrano soltanto che egli aveva lamentatodi non aver mai potuto avere conoscenza del giudizio presupposto acausa dell’atteggiamento doloso del proprio figlio, attore in quelcontenzioso. Il riferimento, fatto da [OSCURATO:PERSONA], alla memoriaistruttoria ex art. 183 comma VI n. 1 depositata da [OSCURATO:PERSONA] giudizio di usucapione è stato operato al fine di avvalorare il dolodella parte avversa, che aveva allegato, nel corso del giudiziopresupposto, l’intervenuto perfezionamento di una notificazione che, inrealtà (secondo quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA]), non aveva mairaggiunto il suo effettivo destinatario.Non potevano ritenersi dimostrati –come già nel caso su cui si èpronunciata questa Corte con la sentenza 6595/2006, in precedenzacitata– i presupposti per l’appello tardivo riservato al contumaceinvolontario, con conseguente ammissibilità della revocazione.Anche il quinto motivo è fondato, poiché la Corte di merito, unavolta esclusa l’ammissibilità della revocazione, non poteva escludere lasussistenza del dolo, essendosi spogliata della potestas iudicandi(Cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555).L’accoglimento, nei termini indicati, del secondo e quinto motivoimplica l’assorbimento delle rimanenti censure.Numero registro generale 21547/2021Numero sezionale 536/2026Numero di raccolta generale 12751/2026Data pubblicazione 05/05/2026In definitiva, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso, vannoaccolti il secondo ed il quinto motivo e dichiarati assorbiti gli altri.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catania, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed ilquinto motivo e dichiara assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, erinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 04 marzo 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato
Sentenza Cassazione n. 12751/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris