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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 22033/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22728/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA - SEZ.ST.

SALERNOn. 1915/ 02/ 16 depositata i l 02/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1915/02/16 del 02/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Autotrasporti) nei confronti della sentenza n. 408/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento – l’uno per IRES, l’altro per IRAP e IVA – relativi all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito compiuta dall’Amministrazione finanziaria e fondata sui presumibili maggiori ricavi conseguenti ai costi di carburante indebitamente dichiarati. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di Autotrasporti evidenziando che il criterio utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione del reddito d’impresa non era corretto, essendo «più oggettivo ed aderente alla realtà aziendale l’applicazione del criterio, egualmente statistico, riferito all’incidenza dei costi di carburante sui costi di esercizio».

Così operando, quantificava i maggiori ricavi della società contribuente in euro 336.590,00, rispetto ai ricavi originariamente quantificati in euro 487.460,00. 2.Avverso la sentenza di appello Autotrasporti proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 19/04/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con l’effettuazione del pagamento integrale di quanto dovuto. 2.Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22728/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA - SEZ.ST. SALERNOn. 1915/ 02/ 16 depositata i l 02/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1915/02/16 del 02/03/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito Autotrasporti) nei confronti della sentenza n. 408/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento – l’uno per IRES, l’altro per IRAP e IVA – relativi all’anno d’imposta 2008. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione di una ricostruzione analitico-induttiva del reddito compiuta dall’Amministrazione finanziaria e fondata sui presumibili maggiori ricavi conseguenti ai costi di carburante indebitamente dichiarati. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di Autotrasporti evidenziando che il criterio utilizzato dall’Amministrazione finanziaria per la ricostruzione del reddito d’impresa non era corretto, essendo «più oggettivo ed aderente alla realtà aziendale l’applicazione del criterio, egualmente statistico, riferito all’incidenza dei costi di carburante sui costi di esercizio». Così operando, quantificava i maggiori ricavi della società contribuente in euro 336.590,00, rispetto ai ricavi originariamente quantificati in euro 487.460,00. 2.Avverso la sentenza di appello Autotrasporti proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con memoria del 19/04/2024, la società contribuente ha affermato di avere definito la lite ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con l’effettuazione del pagamento integrale di quanto dovuto. 2.Preso atto che la ricorrente ha comprovato di avere effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, va dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte
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