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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34243/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 923-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1032/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita.

Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita.

Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, alla luce delle quali avrebbe dovuto essere confermata l’esistenza dell’incarico professionale tra le parti.

La censura è inammissibile, in quanto essa si risolve nella richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito; richiesta da ritenere estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790).

Alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte distrettuale, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l’odierna ricorrente contrappone una lettura alternativa di queste ultime, senza confrontarsi con il principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ) “. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 923-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1032/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita. Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con decreto ingiuntivo n. 3920/2011 il Tribunale di Bergamo ingiungeva ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di € 35.530,83 in favore di [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposta in favore dell’opponente, in relazione alla predisposizione di un piano di lottizzazione e di un progetto per la realizzazione di un centro residenziale, da realizzare su terreno che in relazione al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sottoscritto contratto preliminare di compravendita. Con sentenza n. 794/2018 il Tribunale di Bergamo accoglieva in parte l’opposizione, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della minor somma di € 17.765,42 sul presupposto che l’incarico professionale fosse stato conferito alla Locatelli unitamente, dal promittente venditore e dal promissario acquirente. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Brescia accoglieva il gravame avverso la decisione di prime cure, condannando la Locatelli alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione di primo grado ed alla refusione delle spese del doppio grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Con l’unico motivo, la ricorrente lamenta l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, alla luce delle quali avrebbe dovuto essere confermata l’esistenza dell’incarico professionale tra le parti. La censura è inammissibile, in quanto essa si risolve nella richiesta di revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito; richiesta da ritenere estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Alla ricostruzione in fatto operata dalla Corte distrettuale, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, l’odierna ricorrente contrappone una lettura alternativa di queste ultime, senza confrontarsi con il principio per cui l’apprezzamento delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi spetta al giudice di merito “… il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 ) “. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi ivi esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibi le il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d
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