CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11714/13 R.G. proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - contro ti;r, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, ipresso 1.)1.14,5-so LLC vv. rfessovAiJi fiviszlio Kan'ce ena ella Corte Suprema aiTs5-s-TE2-icei, e rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'AvviClaudio Prezig518/7hvìo PRIAzzous. -controricorrente- avverso la sentenza n.88/16/12 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 20 marzo 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui era stato rettificato, ai sensi dell'art.38 del d.P.R. n.600 del 1973, il reddito dichiarato per l'anno 2004. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accolse il ricorso e la decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la determinazione del reddito effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA], dividendo per cinque l'importo risultante dalla sommatoria dei versamenti in conto capitale effettuati dal contribuente, in favore della società Parioli s.r.I., negli anni dal 2002 al 2006, fosse errata e in contrasto con quanto stabilito dal citato articolo 38. Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto, affidandosi a cinque motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Il controricorrente, con istanza depositata il 10 giugno 2019 ha chiesto sospendersi il processo, ai sensi dell'art.6, comma 10, del d.l. n.118 del 2019, e ha allegato all'istanza copia della domanda di adesione alla definizione agevolata e del versamento della prima rata. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.La domanda di adesione alla definizione agevolata allegata all'istanza di sospensione del processo depositata in atti ha a oggetto diverso avviso di accertamento (per il quale pendeva altro ricorso innanzi a questa Corte) da quello oggetto del presente giudizio tant'è che risulta essere già stato emesso decreto n.25244/2021 di estinzione del processo ai sensi dell'art.61 comma 13, del d.l.n.119/2018, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, 136; può procedersi, pertanto, alla trattazione del ricorso non oggetto di definizione agevolata; 2 con il primo motivo di ricorso -rubricato: violazione e/o falsa applicazione di legge: art11, comma sesto, Cost., art 132, comnia secondo, n.4 cod.proc.civ., art.118 disp.attuazione cod.proc.civ. nonché arttl, comma 2, 36, comma secondo, nn.2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 (in relazione all'art.360 nn.3 e 4)- l'Agénzia delle entrate censura il capo della sentenza con cui la C.T.R. aveva ritenuto errato e in contrasto con quanto stabilito dall'art.38 del d.P.R. n.600 de11973 il procedimento di calcolo seguito dall'[OSCURATO:PERSONA], senza spiegare le ragioni per le quali tale determinazione del reddito fosse errato, ovvero quale fosse la corretta procedura da seguire, di fatto, rendendo impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito per giungere a rigettare l'appello; 3 con il secondo motivo, articolato in subordine, la ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione o la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata; 4 in ulteriore subordine, con il terzo motivo si deduce l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata.; 5 con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art.38, comma quinto, del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuta erronea la determinazione del reddito come effettuata dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, invece, aveva determinato il reddito del •contribuente per l'anno 2004, nel rispetto della norma invocata, attribuendo a ciascuno degli anni considerati (2004, 2005 e 2006) una quota di incremento patrimoniale pari a- un quidto dei complessivi investimenti incrementativi, effettuati nel periodo considerato; 6 con il quinto motivo si deduce, infine, ai sensi dell'art.360, primo comma, numeri 3 e 4 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 7 del d.lgs. n.546 del 1992 e dell'art.112 cod.proc.civ. per avere la C.T.R. annullato integralmente l'atto irnpositivo, venendo meno all'onere incombente sul giudice tributario di esaminare nel merito la pretesa tributaria e, se del caso, ridetermi n a rla ; 7. ai sensi dell'art.38, quinto cornrna, del d.P.R. n.600 del 1973 nel testo applicabile ratione temporis :<<qualora l'[OSCURATO:PERSONA] determini sinteticamente il reddito cornplessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniall, la stessa si presume sóstenuta, salvo prova contrada, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, La legittimità di tale presunzione è stata ripetutamente affermata da questa Corte (v.Cass.n.3403 del 06/02/2019: «In tema di accertamento con metodo cd sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma del d.P.R.' n. 600 del 1973 (nel testo antecederite alla modifica apportatà dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris taritum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata 'dall'[OSCURATO:PERSONA] si presume sostenuta con redditi consesviti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peralt-ro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il rnaggior rcddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta», che richiama Cass.n.1510/2017 e (7,'tre c-onrormi); a così delineati i principi espressi in materic: da questa Corte, va rilevato che, a fronte degli specifici motivi di ---)pello (riproposti in ossequio al principio di autosufficienza in seno al ricorso), con i quali l'[OSCURATO:PERSONA] ribadiva la legittimità del proprio operato, evidenziando la metodologia effettuata per la ridetermihazione del reddito attraverso la ripartizione di quote negli anni, la motivazione resa dalla C.T.R. appare, nella sua apoditticità, meramente apparente, non avendo il Giudice di appello esplicitato le ragioni logiche e giuridiche che lo hanno condotto alla decisione; 9. secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. , tra le altre, di recente, Cass.n.13248 del 30/06/2020; id n'. 9105 del 2017), infatti, <<la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio così da non attingere H sog del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comrna 6 °Cgst.>> ; 10 ne consegue, in accoglimento del prir. ) rro'.ivo assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata Jon rinvio alla C.T.R. ' della Sicilia, in •diversa composizione, cui si domanda di provvedere anche alle spese del giudizio' di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbii . rest-nti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C_ mmissThne tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizior .2, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di leg:H 'mita. Così dec o in Roma, nella ca