CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27661/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 11293/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Sicilian. 4341/29/2015 , depositata il 15 ottobre 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 21 maggio2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2008 R.G. N.11293/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio; - Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta notificava alla società Quagliata di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. avviso di accertamento n. TYQ02A300041/2013, con il quale rettificava il reddito di impresaper l’anno 2008 in €114.546,00. Successivamente, l’Ufficio di Agrigento provvedeva a notificare al socio [OSCURATO:PERSONA], detentore di una quota di partecipazione del 10%, avviso di accertamento n. TY501T500422, con il quale constatava un conseguente maggior reddito da partecipazione pari a € 11.546,00, con relativi maggiori IRPEF, addizionale comunale, irrogando anche una sanzione pecuniaria di €5.064,00. 2. Avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, n.TYQ02A300041/2013, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione T ributaria P rovinciale di Agrigento, la quale, con sentenza n. 945/04/2013, pronunciata il 9 novembre 2013 e depositata il 26 novembre 2013, dichiarava il proprio difetto di competenza territoriale. 3. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Commissione Tributaria R egionale della Sicilia, con sentenza n. 4341/29/2015, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata in segreteria il 15 ottobre 2015, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, compensando le spese di giudizio. In particolare, secondo la C.T.R., l’errata indicazione dell’atto impugnato (avviso di accertamento nei confronti della società, anziché l’avviso nei confronti del socio) costituiva violazione R.G. N.11293/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 18 del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, necessitandosi una chiara indicazione dell’atto oggetto di impugnazione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 21 maggio 2024. Il ricorrente ha depositato memoria. All’udienza fissata è comparso il rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, che ha concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio. - Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, avendo il ricorrente espressamente rinunciato al ricorso, a seguito di definizione agevolata ex art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, rispetto al quale ha documentato l’integrale esecuzione dei pagamenti previsti. 2. Spese a carico chi di le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le h