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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2022

Cassazione n. 43140/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma per avere rigettato il reclamo proposto dal suddetto avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità del Magistrato di sorveglianza di Roma, è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica, non confrontandosi, se non per contestarle genericamente, insistendo sulla concedibilità del permesso, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento si fa leva sul fatto che la madre non versi in imminente pericolo di vita, pur apparendo le condizioni di salute precarie tenuto conto dell'età, e che comunque non ricorra un evento familiare di particolare gravità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla violazione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Roma per avere rigettato il reclamo proposto dal suddetto avverso il provvedimento di diniego del permesso di necessità del Magistrato di sorveglianza di Roma, è manifestamente infondata oltre che generica e aspecifica, non confrontandosi, se non per contestarle genericamente, insistendo sulla concedibilità del permesso, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si fa leva sul fatto che la madre non versi in imminente pericolo di vita, pur apparendo le condizioni di salute precarie tenuto conto dell'età, e che comunque non ricorra un evento familiare di particolare gravità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 43140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris