CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 6614/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ist ruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, M inistero del lavoro e delle politiche sociali, M inistero dell'economia e delle finanze, Università di Milano, Università degli Studi di Milano - Bicocca, tutti in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma18 dicembre 2020 n. 6477; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto:danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - preteso “diritto” degli iscritti prima del 2006 all’adeguamento triennale ed alla indicizzazione annuale della borsa di studio -insussistenza.1. Gli odierni ricorrenti, con plurimi ricorsi poi riuniti, nel 2009 adirono il Tribunale di Milano nella veste di giudice del lavoro, deducendo: -) di avere conseguito il diploma di specializzazione post lauream in medicina; -) di avere percepito durante la frequenza della scuola la borsa di studio prevista dall’art. 6 d. lgs. 257/91. Sostennero che il compenso percepito era inferiore a quello che sarebbe loro spettato ope legis, e chiesero la condanna delle Università ove conseguirono la specializzazione, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’università, del M inistero della salute, del M inistero dell’economia e della Regione Lombardia: a) in via principale, al pagamento della differenza tra l’importo della borsa di studio e “quanto dovuto a titolocontributivo e retributivo” ; b) in subordine, al pagamento della “adeguata remunerazione” imposta dal diritto comunitario, e ravvisata dai ricorrenti nella misura stabilita dalla legislazione nazionale per gli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 2006; b) in ulteriore subordine, al pagamento dell’incremento che i ricorrenti assumevano dovuto a titolo di rivalutazione monetaria al tasso d’inflazione programmato e di adeguamento triennale. 2. Gli enti e le amministrazioni convenute si costituirono resistendo alla domanda. L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] formulò domanda di rivalsa nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’università, de l Ministerodella salute, de l M inistero dell’economia e del la Regione Lombardia, chiedendo di essere da essi manlevati in caso di soccombenza. 3. La causa, riassunta per competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Roma, fu da questo decisa con sentenza 26.2.2015 n. 4644, che accolse la domanda nei soli confronti delle Università, limitatamente all’adeguamento triennale previsto dal contratto collettivo nazionale per i medici neo assunti.La sentenza fu appellata sia dalle Università, sia da alcuni degli originari attori. 4. Con sentenza 18.12.2020 n. 6477 la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame delle amministrazioni e delle Università,rigettò tutte le domande. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da 15 degli originari attori, con ricorso fondato su sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, i tre ministeri e le Università di Milano e Milano-Bicocca hanno resistito con controricorsounitario. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva il Collegio come tutti i ricorrenti abbiano conferito procura speciale a ricorrere per cassazione -oltre che all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -anche all’avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto all’albo dei cassazionisti. Nondimeno, nell’epigrafe del ricorso si legge che anche questi è difensore “disgiunto” dei ricorrenti “giuste procure speciali in calce al presente atto”. Va dunque rilevato ex officioil difetto di ius postulandi nella presente sede in capo all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Col primo motivo i ricorrenti impugnano la sentenza nella parte in cui ha escluso la “legittimazione passiva” (sostanziale) delle tre università convenute in primo grado; nonché nella parte in cui –secondo la lettura che della sentenza d’appello danno i ricorrenti – avrebbe escluso la “legittimazione passiva” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei tre ministeri. 2.1. Nella parte in cui ritiene di dover censurare una (pretesa) statuizione di negazione della legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello infatti ha rigettatola domanda per insussistenza del diritto, non per difetto di legittimazionedegli enti convenuti. La censura dunque non si correla all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, ed è per questa ragione inammissibile. 2.2. Nella parte restante il motivo resta assorbitodal rilievo - che sarà meglio illustrato più oltre -che nessun credito risarcitorio o di altro tipo può essere vantato dagli odierni ricorrentinei confronti di chicchessia, sicché è superfluo stabilire chi possa essere il debitore di una obbligazione inesistente. 2. Col secondo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la loro domanda di risarcimento del danno per tardiva attuazione delle Direttive 82/76 e 93/16. Sostengono che la discrezionalità del legislatore, in punto di determinazione della misura della “adeguata remunerazione” ad essi dovuta, non poteva estendersisino a svuotare di contenuto i loro diritti, come è invece avvenuto allorché il legislatore soltanto nel 2006 ha dato completa attuazione alle prescrizioni comunitarie. Concludono sostenendo che, a causa di tale inadempimento, essi hanno subito un danno pari alla differenza tra l’importo della borsa di studio da essi percepita, e il maggiore importo accordato ai loro colleghi iscritti alle scuole di specializzazione a partiredal 2007. 2.1. Il motivo è inammissibile per due ragioni. E’ innanzitutto inammissibile per difetto di interesse: infatti gli iscritti dopo il 1999 ma prima del 2006 non hanno alcun “diritto” ad essere risarciti di alcunché. Essi hanno percepito una borsa di studio e questo di per sé esclude che abbiano sofferto un danno da mancata attuazione della direttiva. Lo stabilire poi se la borsa di studio fu “adeguata” o “inadeguata” è questione rimessa alla discrezionalità del legislatore, che può essere fonte unicamente di responsabilità politica, non certo giuridica. 2.2. In ogni caso il motivo è inammissibile altresì ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1,c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.(così, con ampia motivazione, Sez. 6- 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01, e da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022). 2.3. Non sarà superfluo aggiungere che identica censura , proposta dal medesimo difensorein identiche fattispecie è già stata ritenuta infondata da questa Corte in ben venti decisioni puntualmente conformi ( ovvero Sez. 3, Ordinanza n. 20692 del 17.7.2023; Sez. L, Ordinanza n. 7237 del 13.3.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 23349 del 26.7.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 15718 del 17.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 22633 del 19.10.2020; Sez. L, Ordinanza n. 15226 del 16.7.2020; Sez. L, Ordinanza n. 15101 del 15.7. 2020 ; Sez. L, Ordinanza n. 4184 del 19.2.2020; Sez. L, Ordinanza n. 2363 del 3.2.2020; Sez. L, Ordinanza n. 29883 del 18.11.2019; Sez. L, Ordinanza n. 28497 del 6.11.2019; Sez. L, Ordinanza n. 28103 del 31.10.2019; Sez. L, Ordinanza n. 27905 del 30.10.2019; Sez. L, Ordinanza n. 22106 del 4.9. 2019 ; Sez. L, Ordinanza n. 22104 del 4.9.2019; Sez. L, Ordinanza n. 19030 del 16.7.2019; Sez. L, Ordinanza n. 18894 del 15.7.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 28525 del 8.11.2018; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23.2.2018; Sez. L, Ordinanza n. 19449 del 3.8.2017), alle cui motivazioni –dalle quali il ricorso prescinde del tutto -in questa sede si può far rinvio ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.. 3. Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente. Con essi la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha negato agli odierni ricorrenti:a) il diritto all’adeguamento triennale previsto dal CCNL dei medici neoassunti(terzo motivo); b) il diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (quarto motivo). In merito alla prima questione, i ricorrenti sostengono che illegittimamente fu loro negato l’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d. lgs. 257/91; deducono che il diritto all’adeguamento triennale, sospeso per effetto delle misure eccezionali di contenimento della spesa pubblica introdotte dall’art. 32, comma 12, della l. 449/97sarebbe inapplicabile al credito di cui si discorre; sostengono che su tale questione la giurisprudenza di questa Corte sarebbe contrastata, ed instano affinché la questione sia rimessa alle Sezioni Unite. In merito alla seconda questione i ricorrenti deducono di avere diritto alla rivalutazione annuale degli emolumenti percepito a titolo di borsa studio; e che le norme di legge le quali sino al 2006 esclusero il loro diritto alla indicizzazione contrasterebbero “ col principio comunitario di adeguata remunerazione e di effettività del diritto comunitario”. 3.1. Ambedue i motivi restano assorbiti dal rigetto dei motivi precedenti, per le ragioni già esposte nei precedenti richiamati al § 2.3 che precede. 4. Il quarto ed il quinto motivo, concernenti i tem i della prescrizione e delle spesedi lite, restano anch’essi assorbiti. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 5.1. Sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti in solido ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Essi infatti, proponendo il presente ricorso nel 2021, hanno sostenuto tesi e princìpi: a) da tempo ritenuti erronei da questa Corte con orientamento consolidato;b) riproponendo postulati(da parte dei medesimi difensori) negli stessi identici termini in cui sono stati già esaminati e rigettati da questa Corte decine di volte. Tale condotta integra gli estremi di un abuso del processo, che legittima la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione in favore delle amministrazioni controricorrenti, in solido,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre le spese prenotate a debito; (-) condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento in favore delle amministrazionicontroricorrenti, in solido, della somma di euro 5.000 ex art.96 c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d