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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 44784/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 marzo 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2023, non essendo stati allegati all’atto di impugnazione il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Pianese, deducendo, con due distinti motivi, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e per manifesta illogicità della stessa risultante dagli atti del processo, posto che, agli atti di appello, erano stati allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio ed aveva evidentemente errato il giudice di appello a ritenerli invece assenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Ed invero dalla lettura degli atti del processo che questa Corte di cassazione è onerata di effettuare in presenza di rilievi di nullità della pronuncia impugnata, risulta che agli atti di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2023, venivano allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio dei due imputati dichiarati assenti in primo grado Osmanovic e Seferovic.

Tali atti, per quanto ritualmente allegati all’originale dell’appello, non venivano però, per evidente errore della cancelleria del giudice a quo, inseriti nel fascicoletto del giudizio di appello, che contiene soltanto l’impugnazione priva degli ultimi fogli cui erano allegati i distinti mandati ad impugnare con indicazione dell’elezione di domicilio.

Ne consegue pertanto che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di roma per l'ulteriore corso.

Così è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4 marzo 2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 luglio 2023, non essendo stati allegati all’atto di impugnazione il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Pianese, deducendo, con due distinti motivi, nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali e per manifesta illogicità della stessa risultante dagli atti del processo, posto che, agli atti di appello, erano stati allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio ed aveva evidentemente errato il giudice di appello a ritenerli invece assenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Ed invero dalla lettura degli atti del processo che questa Corte di cassazione è onerata di effettuare in presenza di rilievi di nullità della pronuncia impugnata, risulta che agli atti di appello proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4 ottobre 2023, venivano allegati sia il mandato ad impugnare che l’elezione di domicilio dei due imputati dichiarati assenti in primo grado Osmanovic e Seferovic. Tali atti, per quanto ritualmente allegati all’originale dell’appello, non venivano però, per evidente errore della cancelleria del giudice a quo, inseriti nel fascicoletto del giudizio di appello, che contiene soltanto l’impugnazione priva degli ultimi fogli cui erano allegati i distinti mandati ad impugnare con indicazione dell’elezione di domicilio. Ne consegue pertanto che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di roma per l'ulteriore corso. Così è