CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1970
Cassazione n. 07143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1970 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. 2. la sentenza impugnata ha riqualificato i fatti di cessione di stupefacenti nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. e, quindi, il reato più grave risultava la tentata estorsione, e gli aumenti per la continuazione sono stati considerati per i reati di cessione di stupefacenti, come riqualificati. Non si è pertanto operata nessuna reformatio in peius, trattandosi di diverso calcolo della pena per la riqualificazione nel quinto comma dei fatti di cessione di stupefacenti. Del resto, la pena finale inflitta è di molto inferiore a quella del primo grado. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1