CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19020/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 05/10/1963 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N136/36394 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, emessa in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., che ne ha confermato la condanna per il delitto di rapina e lesioni personali, commessi il 27 maggio 2022, deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua, ha escluso la sussistenza dei presupposti della invocata causa di non punibilità in considerazione dei due precedenti specifici risalenti al 2017 e al 2021 da cui la ricorrente risulta essere gravata (pag. 4). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M26 f226 ki 'hen? je itigo,