CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42998/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Alessandria, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 6, commi 1 e 6, L 13 dicembre 1989, n. 401, e condannato alla pena di un anno di reclusione e ottomila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Muovendo dalla premessa che il Diana - soggetto assai conosciuto dalle Forze dell'ordine - non avrebbe voluto violare le prescrizioni impartitegli, ma soltanto inscenare uno scherzo, si contesta la motivazione della sentenza con riguardo al profilo oggettivo e soggettivo del reato: come il primo difetterebbe, per palese assenza del requisito di offensività, così il secondo non potrebbe esser riscontrato, se non sotto forma di responsabilità oggettiva, in quanto il ricorrente non avrebbe voluto eludere i controlli e così andare allo stadio di Vercelli, ma solo - come richiamato - fare uno scherzo. Si lamenta, infine, la carenza di motivazione con riguardo alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La prima doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che: 1) il Diana - che a suo tempo aveva ricevuto regolare notifica del provvedimento amministrativo - era perfettamente consapevole del divieto non solo di recarsi allo stadio per seguire l'[OSCURATO:PERSONA], ma anche di avvicinarsi ai luoghi del transito, della sosta e del trasporto dei tifosi (come il pullman sul quale era stato trovato); 2) questa consapevolezza, peraltro, trovava conferma nel tentativo di nascondere il viso con cappellino e maglietta, all'atto del controllo di polizia. Sul punto, di seguito, la Corte di merito ha precisato che il reato doveva ritenersi perfezionato a prescindere dal presunto fine scherzoso della presenza sul mezzo, che - oltre a non trovare alcuna conferma - appariva smentito dall'importanza dell'incontro che l'[OSCURATO:PERSONA] andava a disputare (quasi un derby, al quale, dunque, un tifoso appassionato come il Diana avrebbe di certo voluto presenziare) e che, in ogni caso, non escludeva il dolo (generico) della condotta. 6. In forza di queste considerazioni, congrue ed ispirate a logica solida, la sentenza ha quindi confermato il giudizio di responsabilità, evidenziando che l'offensività della condotta doveva trarsi non nel rischio che il ricorrente si recasse allo stadio, ma già nel fatto che si fosse attardato - con molti compagni (posti su 5 pullman) - in un luogo di sosta dei tifosi della propria squadra, salendo sul mezzo che li avrebbe portati ad assistere alla partita. 7. Con riguardo, poi, alla recidiva, il Collegio osserva che in sede di gravame non era stato contestato il riconoscimento della stessa aggravante, quanto richiesto un bilanciamento più favorevole con le circostanze attenuanti generiche; quel che, tuttavia, la sentenza ha escluso con argomento adeguato, richiamando in modo analitico i numerosi precedenti penali a carico del Diana (tra i quali, due per lesioni personali, uno per violenza privata, quattro per resistenza a pubblico ufficiale, sei per danneggiamento, uno per minaccia, uno per porto d'armi), espressivi della sua pericolosità sociale. 8. Il ricorso, dlinque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm