CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09630/2023
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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 23533del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Marbel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Luigi Quercia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Livia Ranuzzi, in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 266; - ricorrente - contro Oggetto: Tributi Dazi antidumping 2006 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 241/28/2020, depositata in data 11 febbraio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera; rilevato che: - Marbel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cuila Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 763/02/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di rettifica n. 2008/16316con il quale l’Ufficio aveva recuperato i dazi c.d. antidumping , in relazione all’importazione, risalente al 2006, di maglieria di cotone di provenienza dichiarata Bangladesh -paese incluso nel regime speciale di esenzione-giusta dichiarazione doganale, corredata da certificati di origine FORM A, risultati falsi a seguito di controllo a posteriorida parte dell’Agenzia delle Dogane di Taranto con ricorso alla cooperazione amministrativa di origine presso l’Autorità doganale del Bangladesh; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che il motivo di appello della contribuente relativo all’assunta nullità dell’avviso di rettifica stante il mancato rispetto, in considerazione della rilevanza penale delle violazioni contestate al legale rappresentante della società, delle disposizioni del c.p.p. in tema di garanzie difensive era infondato, in quanto, posto il carattere amministrativo delle indagini tributarie, la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al c.p.p. non incideva sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene ai fini meramente fiscali senza che ciò potesse comportare una violazione dell’art. 24 Cost; -l’Agenzia delle dogane resiste con controricorso; - la ricorrente ha depositato istanza di riunione al procedimento in esame dei ricorsi iscritti ai RG. 23038/20 e 23536/20, e dei procedimenti iscritti ai nn. RG. 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20 e 23537/20 ovvero, in subordine, la trattazione congiunta, nella stessa udienza, anche dei suddetti procedimenti. Considerato che -preliminarmente va rigettata l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG 23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20, 23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23210/20, 23206/20, 23448/20, 23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20 e 23537/20, essendo statacalendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti; va, altresì, disattesa l’istanza di riunione al presente procedimento di quelli RG23038/20 e 23536/20 non sussistendo ragione alcuna di opportunità o di economicità che consiglia il differimento del presente procedimento, già pronto per la decisione, per consentire la trattazione congiunta;-con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di rettifica in questione sebbene fosse stato basato sulle risultanze del presupposto processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi inutilizzabili non avendo i verbalizzanti -una volta emersi indizi di reato in capo al legale rappresentante della società contribuente, a seguito della comunicazione già nel giugno del 2007 ovvero, quantomeno, nel luglio 2007, da parte della Autorità Doganale del Bangladesh che “i 33 GSP non erano stati rilasciati da EPB” risultando pertanto falsi - proseguito la loro attività di revisione applicando le garanzie difensive previste per l’indagato; in particolare, ad avviso della ricorrente, la statuizione del giudice di appello - in ordine alla differenza delle indagini tributarie, aventi carattere amministrativo, da quelle dirette all’accertamento dei reati per le quali dovevano essere osservate le prescrizioni dettate dal c.p.p. a tutela dei diritti dell’indagato - violerebbe l’art. 220 disp. att. c.p.p. atteso che le conclusioni irregolarmente acquisite-e dunque inutilizzabili- del p.v. di revisione redatto a carico della Marbel avevano costituito, nella specie, il fondamento delle contestazioni di cui all’avviso di rettifica in questione; -il motivo è infondato; -ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010; Cass. n. 13121/2012, Cass. n. 8605/2015; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020); -si riconosce quindi, generalmente, che "...non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale (quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, ecc.) - cfr. Cass. n.24923/2011, Cass. n. 31779/2019 e Cass.n.8459/2020 con riguardo ai giudizi civili-. Tale prospettiva si collega al principio per cui nell'ordinamento tributario non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta all'art. 191 c.p.p., a norma del quale «le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»; -si è ancora più volte riconosciuto che "non esiste (...) nell'ordinamento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Tale principio è stato introdotto nel "nuovo" codice di procedura penale, e vale, ovviamente, soltanto all'interno di tale specifico sistema procedurale (v. art. 191 c.p.p.)", con la conseguenza che "l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso" (cfr. Cass. n. 8344 del 2001; conf. Cass. n. 13005 del 2001, n. 1343 e n. 1383 del 2002, n. 1543 e n. 10442 del 2003, Cass.n.8605/2015; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020);-si è quindi precisato che "in tema di accertamenti tributari, nelle indagini svolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63, la Guardia di finanza che, cooperando con gli uffici finanziari, proceda ad ispezioni, verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattere amministrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art. 24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili, nella successiva ed eventuale procedura contenziosa, le garanzie proprie di questa -e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conduce in veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati, con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate dal codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilità di utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide - purch é non siano violate le dette disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 - sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr. Cass.n. 8990 del 2007; conf. 18077 del 2010, Cass.n.959/2018; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020); -orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha in alcun modo posto in discussione il mancato rispetto del quadro normativo di riferimento da ultimo ricordato a proposito dell'accertamento di natura fiscale, né può ritenersi che l'utilizzazione a fini fiscali della documentazione e degli altri elementi di informazione acquisiti dagli organi accertatori presupponga che tale acquisizione avvenga nel rispetto delle norme del codice di processuale penale, stante il rinvio a tali disposizioni contenuto nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 70 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75. Invero, come chiarito da questa Corte -cfr.Cass.n.959/2018; Cass sez. 6-5, n. 20358 del 2020 - l'espressa previsione contenuta nelle disposizioni da ultimo citate, in base alla quale l'applicazione delle norme processualpenalistiche "in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni" è contenuta nell'ambito di "quanto non diversamente disposto" dalle disposizioni dei predetti decreti, rende evidente che l'utilizzazione a fini fiscali di dati e documenti acquisiti dalla G.d.F. operante quale polizia giudiziaria è subordinata solo ed esclusivamente al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (nella specie, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63), fatti salvi, in ogni caso, i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del procuratore della Repubblica, prevista dalle citate disposizioni tributarie, per procedere a determinate attività (accesso presso locali diversi da quelli di esercizio dell'attività del contribuente, perquisizione personale o apertura dei beni elencati del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 3); -nella sentenza impugnata la CTR si è conformata ai suddetti principi nel ritenere – rigettando il secondo motivo di gravame della contribuente- utilizzabili ai fini mera mente fiscali le risultanze delle indagini tributarie condotte dai verificatori in sede di redazione del processo verbale di revisione anche senza rispettare le disposizioni di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p.; -sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato; -le spesedel giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'