CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37248/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania del 12.6.2024 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,emesso in data 6.2.2023 dal Tribunale penale di Catania. 2. Il ricorrente deduce che erroneamente il provvedimento impugnato ha dichiarato il ricorso inammissibile,affermando l’incompetenza del Giudice penale per essere competente il Giudice civile, nonché la tardività del ricorso, in realtà tempestivamente presentato nei termini di legge. 3. Il Procuratore Generale,con requisitoria scritta, ha chiesto l’ annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. 5. Come condivisibilmente osservato dal ricorrente e dal Procuratore generale, la dichiarazione di inammissibilità è fondata sull’erronea individuazione del giudice competente a provvedere che, diversamente da quanto asserito dal Tribunale, è il Giudicepenale, in base al principio per il quale «Nel procedimento di opposizione avverso iprovvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per glionorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale» (Sez. 4, n. 24410 del 24/06/2025, Mazari, Rv. 288077 -01). Con specifico riferimento al tema della competenza interna, come evidenziato daldifensore, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d’appello cui appartiene il giudice che haemesso il decreto di rigetto dell’istanza, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale; questo perché, nel caso in esame, rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’effettivo esercizio della difesa nel processo penale ( Sez. 4, n. 10908 del 05/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Errata è pure la deduzione della tardività dell’opposizione, che trascura la data di notifica (13.2.2023) del provvedimento di rigetto , emergente sia dagli atti che dalla stessa premessa delprovvedimento impugnato, rispetto alla quale risulta tempestiva l’opposizione(presentata il 4.3.2023). 6. Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania. Così deciso il 22