CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1990
Cassazione n. 13461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/10/1990 avverso la sentenza del 29/10/1990 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — (/'letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorsi è inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice o alla eventuale applicazione di una pena illegale mentre nel caso, da parte di entrambe le impugnazioni, si prospetta una carenza di motivazione quanto alla ritenuta qualificazione del fatto e alla applicazione delle generiche aspetti all'evidenza estranea rispetto a quelli legittimanti il rimedio attivato rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; P.Q.M