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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20214/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M/1(' • r DEPOSITATA,CANCF_I_ERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309/90, articolando un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione per la mancata verifica della mancanza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M/1(' • r DEPOSITATA,CANCF_I_ERIA
Sentenza Cassazione n. 20214/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris