CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18412/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; lette le conclusioni del difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado - emessa in sede di rito abbreviato - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto e trasportato 150 grammi di cocaina confezionata in n. 6 involucri sottovuoto di cellophane, occultati in una manica di felpa lasciata sul sedile posteriore della vettura alla cui guida era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando quanto segue. I) Violazione di legge e vizio motivazionale, per non avere acquisito l'avviso al difensore di rendere interrogatorio, l'interrogatorio del Torello e il fascicolo a carico di [OSCURATO:PERSONA], elementi che avrebbero consentito il riconoscimento al ricorrente dell'attenuante della collaborazione di cui al comma 7 dell'art. 73 cit. Infatti, grazie alle dichiarazioni del Torello, veniva instaurato un procedimento a carico della Pesce per gli stessi fatti, ma non fu oggettivamente possibile mettere al corrente la Corte d'appello di siffatta circostanza, in quanto l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. alla Pesce era datato 12.1.2021 e venne notificato al difensore d'ufficio il 14.1.2021, ovvero il giorno prima dell'udienza di discussione in appello. La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della ritenuta irrilevanza degli atti richiesti in via istruttoria, che in subordine avrebbero potuto essere valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato, in relazione al motivo concernente l'invocata attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Sul punto, la sentenza impugnata si limita ad affermare che le dichiarazioni del prevenuto sarebbero state "alquanto generiche", rifiutando in modo manifestamente illogico di dare sfogo alle richieste istruttorie del ricorrente, intese a dimostrare proprio la "consistenza" della invocata collaborazione, che sarebbe stata idonea a dare inizio al collegato procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui - secondo la versione dei fatti resa dall'imputato - avrebbe dovuto essere consegnata la "felpa" contenente la droga rinvenuta in possesso del prevenuto. Tali istanze istruttorie sono state respinte dalla Corte territoriale in quanto ritenute inutili per la ricostruzione del fatto, senza considerare che esse erano finalizzate anche ad acquisire elementi a riprova della collaborazione prestata dal Torello. In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto di censura è carente e illogica in quanto non correlata alla richiesta di valutare la configurabilità di una condotta collaborativa ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 ovvero, quantomeno, di un eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche. 6. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto dedotto, che dovrà essere adeguatamente valutato dal giudice del rinvio, individuato nella Corte di appello di Perugia. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 73, co. 7 d.P.R. n. 309/1990, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Visto 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 15 febb