CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Venezia indicata in intestazione, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, di condanna alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di furto tentato monoaggravato, ex art. 625, comma primo, n. 4 cod. pen.. 2. Considerato che la difesa deduce quale unico motivo di ricorso la violazione di legge avuto riguardo all'art. 133 cod. pen., avendo asseritamente i giudicante di appello omesso ogni riferimento ai parametri normativi posti per la determinazione e commisurazione della pena al disvalore del fatto. 3. Ritenuto che il motivo è apodittico e generico, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'Appello con corretti argomenti compiuti, concreti ed ineccepibili dal punto di vista dell'utilizzo degli indicatori dettati dal legislatore nella disposizione dell'art. 133 cod. pen., in una valutazione tipica del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non manifestamente illogica (come si rileva agevolmente nel caso di specie). 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu