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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 38848/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi ai quali si riporta e, associandosi alle conclusioni del P.G., chiede l'annullamento senza rinvio o con rinvio in alternativa. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 26/1/2021, ha annullato, limitatamente al capo 6), e confermato nel resto l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, capo 1), e 644 cod. pen., capo 6), aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), contestata quale capo e organizzatore, ~tini di usura (capo 6) e ricorso abusivo al credito (capo 24).

In data 11 luglio 2020 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti i reati ipotizzati.

In data 20 luglio 2020 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la difesa non aveva avuto la disponibilità dei files audio, ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni di conversazioni e, espunti tali elementi dal compendio indiziario, ha escluso la sussistenza dei grri indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 1 e 6, annullando così l'ordinanza in relazione a tali capi e confermando comunque la stessa e la misura disposta in ordine al capo

24. In data 3 dicembre 2020 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la difesa aveva avuto la piena disponibilità dei files audio delle intercettazioni di conversazioni e che queste erano quindi utilizzabili ai fini cautelari, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e usura.

Avverso l'ordinanza ha proposto riesame la difesa eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. (nella parte che prevede che a seguito della perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare questa può essere nuovamente disposta solo in presenza di "eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate") e, nel merito, rilevando la carenza di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità quanto alla sussistenza dell'associazione, alla partecipazione alla stessa dell'indagato e alla commissione del reato di cui all'art. 644 cod. pen.

Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., ritenuta la carenza di gravità indiziaria per il reato di usura, ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione a tale ipotesi e ha confermato nel resto la stessa con riferimento all'associazione a delinquere di stampo mafioso.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la soluzione del Tribunale, assunta rinviando alla sentenza Sez.

Un.

N. 20300 del 22/4/2010, precedente alla modifica normativa, sarebbe errata e, d'altro canto, il riferimento al fatto che l'originaria ordinanza era stata annullata per "mere ragioni formali" sarebbe inconferente.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nel secondo motivo la difesa rileva che il provvedimento impugnato ometterebbe di motivare quanto alla sussistenza degli elementi tipici (l'avere, ad esempio, conseguito l'associazione una effettiva capacità di intimidazione nell'ambiente nel quale opera) che caratterizzano un sodalizio come mafioso.

L'ordinanza, infatti, al di là di ricostruire una serie di estorsioni e usure, non avrebbe dato conto dell'esistenza di nessuno degli elementi della fattispecie astratta ipotizzata e di quelli rappresentati nel capo di imputazione, come appunto il "capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie imprenditoriale ed economica ..." e la "infiltrazione pervasiva".

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'adesione del ricorrente all'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di motivare quanto al contributo causale che in concreto il Giardino avrebbe fornito all'associazione di stampo mafioso.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle doglianze difensive relative all'erronea trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria di una intercettazione afferente la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione.

Nel quarto motivo la difesa evidenzia che il Tribunale, pur avendo dato atto in premessa della necessità di rispondere a tutte le doglianze della difesa, avrebbe del tutto omesso di motivare quanto all'errore di trascrizione di una conversazione (indicata in "questa volta lo picchio" ma invece da leggersi "questo un'altra volta è uscito") pure ritenuta rilevante dal giudice delle indagini preliminari, pag. 1398 dell'ordinanza genetica, e oggetto di specifica censura da parte della difesa.

2.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sono risalenti all'anno 2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato.

1. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie, nel quale l'originaria ordinanza emessa nel luglio 2020 era stata annullata, il giudice avrebbe potuto disporre nuovamente la misura solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

A fronte del tenore letterale della norma citata, d'altro canto, la conclusione del Tribunale, fondata sulla considerazione che il precedente annullamento era dipeso "da mere ragioni formali ovvero da un vizio del procedimento di acquisizione della prova per la legittima compressione del diritto di difesa", sarebbe errata, ciò anche alla luce della sentenza n. 233/2016 della Corte costituzionale.

La doglianza è infondata.

La premessa dalla quale prende le mosse il ragionamento della difesa, cioè che nel caso di specie sia applicabile l'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., è errata.

1.1. Nella formulazione originaria l'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. stabiliva che "se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia".

Con la L. 47/2015, per quanto rileva nel presente ricorso, la norma è stata modificata prevedendo espressamente che l'ordinanza che ha perso efficacia non può essere rinnovata "salvo eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate".

La modifica, evitando che si possa semplicisticamente provvedere alla rinnovazione della misura caducata e che comunque debba tenersi e darsi conto delle eccezionali esigenze cautelari, ha lo scopo di contemperare le esigenze di difesa sociale con le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo (cfr.

Corte cost. 233/2016).

Al fine di contrastare alcune prassi distorsive che si erano verificate in passato, come quella dell'adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell'interessato o quella della successione di ordinanze-fotocopia, quindi, la norma dispone che il giudice può emettere un nuovo provvedimento cautelare solo qualora riscontri l'esistenza di esigenze cautelari eccezionali ovvero se sopravvengono ulteriori elementi indicativi di pericolosità (cfr.

Corte cost. 233/2016).

In tal modo, in sintesi, il legislatore -impedendo che l'ordinanza che dispone la misura coercitiva sia rinnovata, cioè che sia riemessa con la stessa motivazione nonostante la perdita di efficacia- ha "inteso affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari, in modo da rendere più certa la tempistica del giudizio di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione della perdita di efficacia conseguente all'inosservanza dei termini perentori fissati», facendo salve, nei limiti considerati congrui dal legislatore, le esigenze di tutela" (così sempre Corte cost. 233/2016).

1.2. La norma, questo è il punto, si riferisce alle sole ipotesi in cui il Tribunale del riesame, preso atto dell'inosservanza dei termini di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., abbia dichiarato l'inefficacia della misura.

A fronte del tenore letterale della disposizione, chiara espressione della volontà del legislatore, infatti, la previsione, inserita nel procedimento di riesame e finalizzata al rispetto dei termini, è tassativa e si applica esclusivamente alle pronunce di natura processuale con la quale viene dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza genetica in assenza di qualsivoglia valutazione di merito in ordine alla sussistenza o meno della gravità indiziaria ovvero delle esigenze cautelari.

1.2. Nel caso oggetto del ricorso, nel quale non è stata dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza genetica, quella emessa 1'11 luglio 2020, l'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., non è applicabile.

In data 20 luglio 2020, infatti, il Tribunale del riesame, preso atto del mancato rilascio alla difesa della copia dei files audio, ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni e si è pronunciato nel merito, annullando l'ordinanza con esclusivo riferimento ai capi 1 e

6. In tale caso, quindi, ove al difensore era stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, si era in presenza di un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio in sé considerati e che comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, n.m.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868).

Situazione questa, pertanto, estranea alla previsione della norma invocata dalla difesa in quanto la conseguenza di tale violazione è l'impossibilità di valutare le intercettazioni nel giudizio di riesame che non determina una nullità del provvedimento genetico né comporta la perdita di efficacia della misura "giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, decimo comma cod. proc. pen.)" (così ancora Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit. e, in specifico, Sez. 2, n. 48583 del 11/09/2018, Majoral, Rv. 274466 che -ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen.- ha evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all'esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore).

1.3. Le intercettazioni, diversamente da quanto indicato dalla difesa, inoltre, sono utilizzabili nel giudizio di riesame concluso con l'ordinanza impugnata.

Come espressamente evidenziato sul punto dalle già citate Sezioni Unite Lasala, gli esiti delle intercettazioni in precedenza non valutate dal Tribunale in conseguenza della violazione del diritto di difesa, sono da ritenersi legittimamente acquisite con la produzione della traccia fonica e ciò, determinando un mutamento del quadro probatorio originario, fa venir meno l'effetto preclusivo endoprocessuale tipico della fase cautelare e reintegra il giudice nel suo potere-dovere di valutare, a quel momento, la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti una nuova richiesta di misura cautelare che può essere quindi nuovamente formulata e disposta.

1.4. La considerazione secondo la quale il rinvio operato dal Tribunale ai principi enucleati dalle Sezioni Unite Lasala sarebbe inconferente in quanto questa è precedente alla modifica normativa dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. non è pertinente.

Come già evidenziato, infatti, la questione oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite si riferisce a una situazione che non è in alcun modo equiparabile alle ipotesi tassative previste dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

Motivi questi per i quali, in conclusione, la soluzione adottata dal Tribunale - al di là dell'improprio riferimento contenuto in motivazione al fatto che l'annullamento dell'ordinanza sarebbe stato "per motivi formali" (da intendersi invero evidentemente indicato in relazione alle intercettazioni e non come vorrebbe la difesa all'annullamento dell'ordinanza), è corretta.

2. Nei motivi secondo e terzo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e all'adesione del ricorrente alla stessa.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).

Tanto premesso.

2.2. Il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo riferimento alle dichiarazioni e alle captazioni in atti, ha dato adeguato e coerente conto dell'esistenza in Polistena di una articolata organizzazione criminale che, nell'ambito della locale cosca Longo-Versace, aveva lo scopo di conseguire vantaggi patrimoniali dall'erogazione di prestiti usurari a imprenditori e commercianti, creare un sistema abusivo di reperibilità del credito al di fuori del circuito bancario, mantenere il controllo del territorio sottoponendo le vittime a una condizione di dipendenza economica e commettere comunque reati contro il patrimonio e l'incolumità individuale al fine di procurarsi ingiuste utilità.

Nell'ordinanza impugnata, infatti, la vicenda è ricostruita sia evidenziando le dichiarazioni rese da Barnabà e da Longordo -nelle quali vi sono specifici riferimenti al coinvolgimento nei fatti anche di Versace, Longo e Rao (soggetto che non esitava a evocare la propria appartenenza alla cosca), a riunioni di 'ndrangheta e a modalità di gestione di conflitti tipiche della criminalità mafiosa (cfr. pagine 8 e 9)- che riportando alcune conversazioni, nelle quali sono descritti eventi significativi del controllo del territorio (cfr. pagine 10 e 11 con il riferimento alla vicenda del recupero del legname e quella relativa al matrimonio della figlia di [OSCURATO:PERSONA]).

Sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.

La considerazione secondo la quale il reato di usura è caratterizzato da una iniziativa della vittima e che questa sarebbe nella sostanza incompatibile con l'assoggettamento richiesto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., infine, appare priva di rilievo al fine di escludere il carattere mafioso dell'associazione.

Pure a fronte di una originaria attivazione della vittima, infatti, nel caso di specie il sodalizio criminoso risulta essere caratterizzato dalle modalità utilizzate per la gestione e l'erogazione dei prestiti.

Modalità tipiche di un contesto mafioso e riconosciute dalle stesse persone offese, consapevoli di rivolgersi a esponenti della cosca locale che operavano proprio avvalendosi della forza di intimidazione e del controllo del territorio richiesti dall'art. 416 bis cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 2748 del 15/15/2020, Lamanna, n.m.).

2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al dedotto vizio di motivazione in relazione al contributo causale che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione di stampo mafioso.

Con riferimento alla partecipazione del Giardino, peraltro con ruolo apicale, al sodalizio criminale, infatti, il Tribunale ha risposto in modo adeguato e coerente alle analoghe critiche esposte nel corso del riesame e, oltre al rinvio al provvedimento emesso dal medesimo giudice circa la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 24, ha dato atto degli elementi emersi a carico del ricorrente quali: i contatti con gli altri associati e il ruolo apicale a questo riconosciuto (cfr. la vicenda relativa alla gestione del debito di [OSCURATO:PERSONA], pag. 17, e quanto dichiarato da Banabà, pag. 19); il fatto che le stesse vittime gli riconoscevano il potere di intercedere in loro favore (cfr. dichiarazioni Lagordo e Lucà, pag. 18); le circostanze relative all'invito al matrimonio della figlia del Larosa (pag. 19); l'intervento nella truffa patita dal Giancotta (cfr. pag. 19); la richiesta di intervento per risolvere i problemi di gestione del locale Joti club (pag. 19).

Ragione questa per la quale anche in questo caso le critiche della difesa, fondate su di una lettura alternativa dei medesimi elementi, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.

3. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle doglianze difensive relative all'erronea trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria di una intercettazione afferente la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione ("questa volta lo picchio" da leggersi "questo un'altra volta è uscito"), pure ritenuta rilevante dal giudice delle indagini preliminari, pag. 1398 dell'ordinanza genetica, e oggetto di specifica censura da parte della difesa.

La doglianza è infondata.

A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale non vi è alcun riferimento all'intercettazione citata e la stessa non risulta aver avuto alcuna incidenza sul ragionamento seguito dal Tribunale, deve ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento alla mancata risposta alla specifica censura della difesa circa l'errore di trascrizione in cui sarebbe incorsa la polizia giudiziaria.

Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in sede di legittimità non è censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 3, n. 52034 del 06/11/2014, Scarcelli, Rv. 261350; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).

4. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sarebbero risalenti all'anno 2014.

La doglianza, formulata peraltro in termini generici, è infondata.

4.1. Circa il rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, vi sono in effetti due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo il primo orientamento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata dal decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte e il momento applicativo della misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione concreta del giudice in ordine all'attualità del pericolo di recidiva (tra le tante, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728) Per il secondo orientamento, quello seguito dal Tribunale del riesame, invece, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569).

4.2. Il collegio condivide il secondo orientamento, che intende ribadire, evidenziando come, specialmente per le mafie storiche, non possa essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente.

Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività dello stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi ai quali si riporta e, associandosi alle conclusioni del P.G., chiede l'annullamento senza rinvio o con rinvio in alternativa. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 26/1/2021, ha annullato, limitatamente al capo 6), e confermato nel resto l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, capo 1), e 644 cod. pen., capo 6), aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo 1), contestata quale capo e organizzatore, ~tini di usura (capo 6) e ricorso abusivo al credito (capo 24). In data 11 luglio 2020 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per tutti i reati ipotizzati. In data 20 luglio 2020 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la difesa non aveva avuto la disponibilità dei files audio, ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni di conversazioni e, espunti tali elementi dal compendio indiziario, ha escluso la sussistenza dei grri indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 1 e 6, annullando così l'ordinanza in relazione a tali capi e confermando comunque la stessa e la misura disposta in ordine al capo 24. In data 3 dicembre 2020 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dato atto che la difesa aveva avuto la piena disponibilità dei files audio delle intercettazioni di conversazioni e che queste erano quindi utilizzabili ai fini cautelari, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e usura. Avverso l'ordinanza ha proposto riesame la difesa eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. (nella parte che prevede che a seguito della perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare questa può essere nuovamente disposta solo in presenza di "eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate") e, nel merito, rilevando la carenza di elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità quanto alla sussistenza dell'associazione, alla partecipazione alla stessa dell'indagato e alla commissione del reato di cui all'art. 644 cod. pen. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la violazione dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., ritenuta la carenza di gravità indiziaria per il reato di usura, ha annullato l'ordinanza impugnata in relazione a tale ipotesi e ha confermato nel resto la stessa con riferimento all'associazione a delinquere di stampo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la soluzione del Tribunale, assunta rinviando alla sentenza Sez. Un. N. 20300 del 22/4/2010, precedente alla modifica normativa, sarebbe errata e, d'altro canto, il riferimento al fatto che l'originaria ordinanza era stata annullata per "mere ragioni formali" sarebbe inconferente. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel secondo motivo la difesa rileva che il provvedimento impugnato ometterebbe di motivare quanto alla sussistenza degli elementi tipici (l'avere, ad esempio, conseguito l'associazione una effettiva capacità di intimidazione nell'ambiente nel quale opera) che caratterizzano un sodalizio come mafioso. L'ordinanza, infatti, al di là di ricostruire una serie di estorsioni e usure, non avrebbe dato conto dell'esistenza di nessuno degli elementi della fattispecie astratta ipotizzata e di quelli rappresentati nel capo di imputazione, come appunto il "capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie imprenditoriale ed economica ..." e la "infiltrazione pervasiva". 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'adesione del ricorrente all'associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale avrebbe omesso di motivare quanto al contributo causale che in concreto il Giardino avrebbe fornito all'associazione di stampo mafioso. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle doglianze difensive relative all'erronea trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria di una intercettazione afferente la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione. Nel quarto motivo la difesa evidenzia che il Tribunale, pur avendo dato atto in premessa della necessità di rispondere a tutte le doglianze della difesa, avrebbe del tutto omesso di motivare quanto all'errore di trascrizione di una conversazione (indicata in "questa volta lo picchio" ma invece da leggersi "questo un'altra volta è uscito") pure ritenuta rilevante dal giudice delle indagini preliminari, pag. 1398 dell'ordinanza genetica, e oggetto di specifica censura da parte della difesa. 2.5. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sono risalenti all'anno 2014. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. evidenziando che nel caso di specie, nel quale l'originaria ordinanza emessa nel luglio 2020 era stata annullata, il giudice avrebbe potuto disporre nuovamente la misura solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. A fronte del tenore letterale della norma citata, d'altro canto, la conclusione del Tribunale, fondata sulla considerazione che il precedente annullamento era dipeso "da mere ragioni formali ovvero da un vizio del procedimento di acquisizione della prova per la legittima compressione del diritto di difesa", sarebbe errata, ciò anche alla luce della sentenza n. 233/2016 della Corte costituzionale. La doglianza è infondata. La premessa dalla quale prende le mosse il ragionamento della difesa, cioè che nel caso di specie sia applicabile l'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., è errata. 1.1. Nella formulazione originaria l'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. stabiliva che "se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia". Con la L. 47/2015, per quanto rileva nel presente ricorso, la norma è stata modificata prevedendo espressamente che l'ordinanza che ha perso efficacia non può essere rinnovata "salvo eccezionali esigenze caute/ari specificamente motivate". La modifica, evitando che si possa semplicisticamente provvedere alla rinnovazione della misura caducata e che comunque debba tenersi e darsi conto delle eccezionali esigenze cautelari, ha lo scopo di contemperare le esigenze di difesa sociale con le garanzie della persona raggiunta dal provvedimento coercitivo (cfr. Corte cost. 233/2016). Al fine di contrastare alcune prassi distorsive che si erano verificate in passato, come quella dell'adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell'interessato o quella della successione di ordinanze-fotocopia, quindi, la norma dispone che il giudice può emettere un nuovo provvedimento cautelare solo qualora riscontri l'esistenza di esigenze cautelari eccezionali ovvero se sopravvengono ulteriori elementi indicativi di pericolosità (cfr. Corte cost. 233/2016). In tal modo, in sintesi, il legislatore -impedendo che l'ordinanza che dispone la misura coercitiva sia rinnovata, cioè che sia riemessa con la stessa motivazione nonostante la perdita di efficacia- ha "inteso affrontare in maniera unitaria la tematica delle impugnazioni cautelari, in modo da rendere più certa la tempistica del giudizio di riesame (anche in sede di rinvio) ed effettiva la previsione della perdita di efficacia conseguente all'inosservanza dei termini perentori fissati», facendo salve, nei limiti considerati congrui dal legislatore, le esigenze di tutela" (così sempre Corte cost. 233/2016). 1.2. La norma, questo è il punto, si riferisce alle sole ipotesi in cui il Tribunale del riesame, preso atto dell'inosservanza dei termini di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 309 cod. proc. pen., abbia dichiarato l'inefficacia della misura. A fronte del tenore letterale della disposizione, chiara espressione della volontà del legislatore, infatti, la previsione, inserita nel procedimento di riesame e finalizzata al rispetto dei termini, è tassativa e si applica esclusivamente alle pronunce di natura processuale con la quale viene dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza genetica in assenza di qualsivoglia valutazione di merito in ordine alla sussistenza o meno della gravità indiziaria ovvero delle esigenze cautelari. 1.2. Nel caso oggetto del ricorso, nel quale non è stata dichiarata l'inefficacia dell'ordinanza genetica, quella emessa 1'11 luglio 2020, l'art. 309 comma 10 cod. proc. pen., non è applicabile. In data 20 luglio 2020, infatti, il Tribunale del riesame, preso atto del mancato rilascio alla difesa della copia dei files audio, ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni e si è pronunciato nel merito, annullando l'ordinanza con esclusivo riferimento ai capi 1 e 6. In tale caso, quindi, ove al difensore era stato ingiustificatamente impedito il diritto di accesso alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero, si era in presenza di un vizio nel procedimento di acquisizione della prova per la illegittima compressione del diritto di difesa che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio in sé considerati e che comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime, alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, n.m.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868). Situazione questa, pertanto, estranea alla previsione della norma invocata dalla difesa in quanto la conseguenza di tale violazione è l'impossibilità di valutare le intercettazioni nel giudizio di riesame che non determina una nullità del provvedimento genetico né comporta la perdita di efficacia della misura "giacché la revoca e la perdita di efficacia della misura cautelare conseguono solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge (artt. 299, 300, 301, 302, 303, 309, decimo comma cod. proc. pen.)" (così ancora Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit. e, in specifico, Sez. 2, n. 48583 del 11/09/2018, Majoral, Rv. 274466 che -ritenendo manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche nel caso di annullamento disposto per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti della misura, ai sensi dell'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, cod. proc. pen.- ha evidenziato il carattere derogatorio della previsione di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e la non assimilabilità delle carenze motivazionali all'esigenza di rispetto dei termini della procedura, che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di grado poziore). 1.3. Le intercettazioni, diversamente da quanto indicato dalla difesa, inoltre, sono utilizzabili nel giudizio di riesame concluso con l'ordinanza impugnata. Come espressamente evidenziato sul punto dalle già citate Sezioni Unite Lasala, gli esiti delle intercettazioni in precedenza non valutate dal Tribunale in conseguenza della violazione del diritto di difesa, sono da ritenersi legittimamente acquisite con la produzione della traccia fonica e ciò, determinando un mutamento del quadro probatorio originario, fa venir meno l'effetto preclusivo endoprocessuale tipico della fase cautelare e reintegra il giudice nel suo potere-dovere di valutare, a quel momento, la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti una nuova richiesta di misura cautelare che può essere quindi nuovamente formulata e disposta. 1.4. La considerazione secondo la quale il rinvio operato dal Tribunale ai principi enucleati dalle Sezioni Unite Lasala sarebbe inconferente in quanto questa è precedente alla modifica normativa dell'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. non è pertinente. Come già evidenziato, infatti, la questione oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite si riferisce a una situazione che non è in alcun modo equiparabile alle ipotesi tassative previste dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. Motivi questi per i quali, in conclusione, la soluzione adottata dal Tribunale - al di là dell'improprio riferimento contenuto in motivazione al fatto che l'annullamento dell'ordinanza sarebbe stato "per motivi formali" (da intendersi invero evidentemente indicato in relazione alle intercettazioni e non come vorrebbe la difesa all'annullamento dell'ordinanza), è corretta. 2. Nei motivi secondo e terzo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza dell'associazione a delinquere di stampo mafioso e all'adesione del ricorrente alla stessa. Le doglianze sono manifestamente infondate. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). Tanto premesso. 2.2. Il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo riferimento alle dichiarazioni e alle captazioni in atti, ha dato adeguato e coerente conto dell'esistenza in Polistena di una articolata organizzazione criminale che, nell'ambito della locale cosca Longo-Versace, aveva lo scopo di conseguire vantaggi patrimoniali dall'erogazione di prestiti usurari a imprenditori e commercianti, creare un sistema abusivo di reperibilità del credito al di fuori del circuito bancario, mantenere il controllo del territorio sottoponendo le vittime a una condizione di dipendenza economica e commettere comunque reati contro il patrimonio e l'incolumità individuale al fine di procurarsi ingiuste utilità. Nell'ordinanza impugnata, infatti, la vicenda è ricostruita sia evidenziando le dichiarazioni rese da Barnabà e da Longordo -nelle quali vi sono specifici riferimenti al coinvolgimento nei fatti anche di Versace, Longo e Rao (soggetto che non esitava a evocare la propria appartenenza alla cosca), a riunioni di 'ndrangheta e a modalità di gestione di conflitti tipiche della criminalità mafiosa (cfr. pagine 8 e 9)- che riportando alcune conversazioni, nelle quali sono descritti eventi significativi del controllo del territorio (cfr. pagine 10 e 11 con il riferimento alla vicenda del recupero del legname e quella relativa al matrimonio della figlia di [OSCURATO:PERSONA]). Sotto tale profilo, pertanto, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. La considerazione secondo la quale il reato di usura è caratterizzato da una iniziativa della vittima e che questa sarebbe nella sostanza incompatibile con l'assoggettamento richiesto dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., infine, appare priva di rilievo al fine di escludere il carattere mafioso dell'associazione. Pure a fronte di una originaria attivazione della vittima, infatti, nel caso di specie il sodalizio criminoso risulta essere caratterizzato dalle modalità utilizzate per la gestione e l'erogazione dei prestiti. Modalità tipiche di un contesto mafioso e riconosciute dalle stesse persone offese, consapevoli di rivolgersi a esponenti della cosca locale che operavano proprio avvalendosi della forza di intimidazione e del controllo del territorio richiesti dall'art. 416 bis cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 2748 del 15/15/2020, Lamanna, n.m.). 2.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine al dedotto vizio di motivazione in relazione al contributo causale che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione di stampo mafioso. Con riferimento alla partecipazione del Giardino, peraltro con ruolo apicale, al sodalizio criminale, infatti, il Tribunale ha risposto in modo adeguato e coerente alle analoghe critiche esposte nel corso del riesame e, oltre al rinvio al provvedimento emesso dal medesimo giudice circa la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 24, ha dato atto degli elementi emersi a carico del ricorrente quali: i contatti con gli altri associati e il ruolo apicale a questo riconosciuto (cfr. la vicenda relativa alla gestione del debito di [OSCURATO:PERSONA], pag. 17, e quanto dichiarato da Banabà, pag. 19); il fatto che le stesse vittime gli riconoscevano il potere di intercedere in loro favore (cfr. dichiarazioni Lagordo e Lucà, pag. 18); le circostanze relative all'invito al matrimonio della figlia del Larosa (pag. 19); l'intervento nella truffa patita dal Giancotta (cfr. pag. 19); la richiesta di intervento per risolvere i problemi di gestione del locale Joti club (pag. 19). Ragione questa per la quale anche in questo caso le critiche della difesa, fondate su di una lettura alternativa dei medesimi elementi, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 3. Nel quarto motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione delle doglianze difensive relative all'erronea trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria di una intercettazione afferente la presunta partecipazione del ricorrente all'associazione ("questa volta lo picchio" da leggersi "questo un'altra volta è uscito"), pure ritenuta rilevante dal giudice delle indagini preliminari, pag. 1398 dell'ordinanza genetica, e oggetto di specifica censura da parte della difesa. La doglianza è infondata. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale non vi è alcun riferimento all'intercettazione citata e la stessa non risulta aver avuto alcuna incidenza sul ragionamento seguito dal Tribunale, deve ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento alla mancata risposta alla specifica censura della difesa circa l'errore di trascrizione in cui sarebbe incorsa la polizia giudiziaria. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, in sede di legittimità non è censurabile il provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez. 3, n. 52034 del 06/11/2014, Scarcelli, Rv. 261350; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). 4. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sarebbero risalenti all'anno 2014. La doglianza, formulata peraltro in termini generici, è infondata. 4.1. Circa il rilevo da attribuire al c.d. tempo silente, cioè al tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'applicazione della misura, vi sono in effetti due diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo il primo orientamento la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata dal decorso di un rilevante lasso temporale tra le condotte ascritte e il momento applicativo della misura cautelare, dovendo il fattore tempo entrare nella valutazione concreta del giudice in ordine all'attualità del pericolo di recidiva (tra le tante, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720, Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728) Per il secondo orientamento, quello seguito dal Tribunale del riesame, invece, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, Sentenza n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, n.m.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569). 4.2. Il collegio condivide il secondo orientamento, che intende ribadire, evidenziando come, specialmente per le mafie storiche, non possa essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente. Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagato e l'operatività dello stesso ritenuti, in assenza di elementi concreti di segno contrario, perduranti nel tempo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 38848/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris