CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 45840/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA Ellate°~49e-c~&Ftii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinte impugnative, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che in accoglimento del concordato proposto ex art. 599-bis c.p.p. ha ridotto la pena loro inflitta per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, con conferma nel resto; - considerato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, anche se l'impugnazione riguardi la misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504), che nel caso di specie certamente non si registra; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il consigliere este