CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2018
Cassazione n. 19102/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3360/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 504, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A MUTUALITA' PREVALENTE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7670/2018 depositata il03/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma con sentenza del 3 dicembre 2018, n. 7670, ha respinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Roma del 3 ottobre 2011, che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione della delibera di esclusione del socio [OSCURATO:PERSONA], assunta in data 12.5.2009 dal consiglio di amministrazione dell’Astranova soc. coop. edilizia a mutualità prevalente, avente lo scopo di costruire ed assegnare ai soci le case economiche e popolari, ai sensi del t.u. 28.4.1938, n. 1165; il Tribunale aveva, altresì, accolto la domanda riconvenzionale di rilascio dell’appartamento, di cui l’attore era prenotatario e di risarcimento del danno, per l’occupazione senza titolo. La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) sussistono i presupposti per l’esclusione previsti dallo statuto, con riguardo all’inadempimento all’obbligo di versare alla cooperativa la somma di € 51.400,00, come richiesto da ultimo con la lettera del 7.4.2009, in cui si menzionavano i numerosi (otto) solleciti precedenti: in particolare, i) è in atti la delibera consiliare fonte del debito complessivo, approvata dal Cervelli nella sua veste di presidente del c.d.a., ed egli stesso ha dedotto in giudizio di non averlo adempiuto; ii) quanto al motivo, che intende negare l’idoneità della raccomandata del 7.4.2009 a dare avvio al procedimento di esclusione, in ragione della pretesa indeterminatezza delle pretese economiche in essa avanzate, esso è infondato, essendo ivi specificamente indicate le somme dovute, anche con riferimento ai precedenti solleciti; iii) è provata la coincidenza tra i debiti, di cui è stato contestato l’inadempimento, e quelli menzionati dalla delibera di esclusione, mentre la stessa durata dell’inadempimento (i debiti risalgono almeno all’anno 2000) la giustifica ampiamente; iv) quanto all’ammontare della quota iniziale da versare da ciascun socio, è provato nella somma di 56.000.000 di vecchie lire, laddove il dato dedotto dall’appellante, che discorre di “lire 27.990,00”, non ha pregio, dato che non si era affatto soliti scrivere gli importi in lire con i centesimi; v) in conclusione, come ritenuto dal Tribunale, il debito dovuto dal Cervelli a controparte è provato in € 45.470,22, da cui va detratto l’importo, del pari calcolato dal Tribunale, di € 14.719,00, per un totale di € 30.751,22 dovuti alla società; vi) la pretesa quietanza rilasciata dal presidente della cooperativa non ha valore, in quanto non si conosce neppure se egli fosse al momento in carica ed avesse tale potere, ed inoltre egli riferisce de relato , né il documento indica i rapporti di cui si tratta; vii) non vi è prova della dedotta compensazione dei pretesi debiti reciproci, non spettando l’onere della prova alla cooperativa, ma al socio stesso, che allegava un proprio credito in compensazione per avere adempiuto debiti sociali, ed essendo, in ogni caso, dimostrato in giudizio che quel denaro provenisse piuttosto dalle casse della cooperativa stessa; all’epoca di alcuni pagamenti, il Cervelli era presidente della cooperativa, dunque effettuava i pagamenti e deteneva le quietanze; dunque, correttamente non si sono ammessi mezzi di prova prettamente esplorativi; b) è corretta la decisione di condanna del socio al rilascio dell’alloggio indebitamente occupato, essendo egli un mero prenotatario e non già un assegnatario dell’alloggio medesimo, come risulta dai documenti in atti, avendo l’assegnazione necessariamente forma scritta ed essendo l’atto prodotto in appello (consistente nell’assegnazione del Cervelli, quale presidente della cooperativa, a se stesso) privo di data certa, né facendo stato la pronuncia della Commissione regionale di vigilanza, mentre, infine, la richiesta di radiazione avanzata al Mit ex art. 103 t.u. n. 1165 del 1938 vale anche verso i meri prenotatari di alloggio; non tutti i rapporti tra cooperativa e socio non assegnatario sono di competenza del giudice amministrativo; l’eccezione di ritenzione, proposta solo in appello, è nuova ed inammissibile, al pari delle nuove deduzioni in comparsa conclusionale ed i nuovi documenti prodotti solo in appello. Avverso la sentenza viene proposto ricorso dalla soccombente, affidato a quattro motivi. Si difende con controricorso l’intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo deduce la violazione degl i artt. 103 t.u. n. 1165/1938, 33-35 d.lgs. n. 80/1998, 53, lett. e) d.lgs. n. 112/1998, e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per avere la corte d’appello disatteso le disposizioni che, in materia di edilizia popolare ed economica, devolvono le controversie al giudice amministrativo, ed avendo, altresì, la corte territoriale violato gli artt. 2704 c.c. e 345 c.p.c., non avendo acquisito un documento essenziale ai fini della giurisdizione, relativo all’assegnazione dell’alloggio al ricorrente in data 12.2.2002. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente censura genericamente la decisione impugnata, la quale ha evidenziato che la giurisdizione amministrativa non attiene alla specifica controversia, e tale affermazione non è censurata dal ricorrente in modo adeguato. Costituisce, invero, principio consolidato che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Ciò, in quanto l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi e i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (e multis, Cass., sez. un., 22.1.2021, n. 1369; Sez. 6-5, 23.4.2021, n. 10888; Sez. 6 - 1, 25.9.2019, n. 23834; Sez. L, 5.8.2019, n. 20924; Sez. 5, 26.4.2017, n. 10272; Sez. 1, 2.2.2017, n. 2771). Inoltre, il ricorrente nemmeno deduce di avere proposto la questione in appello, onde deve altresì richiamarsi il principio di diritto, secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione (cfr. Cass., sez. un., 29.11.2017, n. 28503), atteso che «Posto che il giudice di primo grado, pronunciandosi sul merito, riconosce implicitamente l'esistenza della propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione» (e multis, Cass., sez. un., 30.1.2018, n. 2272; Cass., sez. un., 28.1.2011, n. 2067; Cass., sez. un., 9.10.2008, n. 24883; fra le sezioni semplici, fra le tante, Cass.2.2.2018, n. 2605). Infatti, la deduzione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in controversia devoluta ratione materiae alla Commissione di vigilanza di cui all'art. 131 r.d. 28 aprile 1938, n. 1165, avrebbe preteso almeno la riproposizione della questione in appello, in mancanza sussistendo il giudicato implicito e l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 37 c.p.c. sollevata nel giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 28 settembre 2011 n. 19792; 28 gennaio 2011 n. 2067; 20 novembre 2008, n. 27531; 9 ottobre 2008 n. 24833). È appena il caso di ricordare, come ritenuto in vicende analoghe (Cass. 26 settembre 2013, n. 22097), che il riparto di giurisdizione applicabile in simili evenienze comporta l'assegnazione della causa giudice ordinario, vertendosi in tema di diritti soggettivi del socio, e non del perseguimento di interessi pubblici, caratterizzato da potere discrezionale e da interessi legittimi (Cass., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20772; Cass., sez. un., 7 luglio 2009, n. 15853). 2. – Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1455 c.c., 114, 115 e 116 c.p.c., oltre ad omesso esame di un “punto decisivo” della controversia, per non avere la corte territoriale rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto, in particolare, alle domande riconvenzionali di condanna del ricorrente al rilascio dell’alloggio e al risarcimento del danno; inoltre, pur volendo trascurare il punto sulla giurisdizione, l’errore fondamentale della sentenza impugnata sta nell’avere ritenuto non contestato il debito dal ricorrente e ritenuto provato, quindi, il quantumda lui dovuto. Il motivo è inammissibile, per entrambi i profili che propone. Quanto al preteso difetto di giurisdizione – nel motivo dedotto in modo generico e solo accennato –valga quanto appena esposto. Il secondo profilo, invece, mira ad una riconsiderazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità: invero, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretende dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (e multis, Cass., sez. IV, 15 aprile 2021, n. 10029; Cass., sez. II, 17 febbraio 2021, n. 4172; Cass., sez. I, 22 gennaio 2021, n. 1341; Cass., sez. IV, 4 maggio 2020, n. 8444; Cass., sez. trib., 10 marzo 2020, n. 6692; Cass., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640); rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, posto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176/2017; Cass. n. 20802/2011; Cass. n. 42/2009). A ciò si aggiunga che il motivo è inammissibile, in quanto non intende correttamente il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., il quale attiene al fatto pacifico e non bisognoso di prova, e che quindi sussiste con riguardo ai fatti allegati dalla controparte (e multis, Cass. 26.11.2020, n. 26908; Cass.6.10.2015, n. 19896), mentre non rileva con riguardo alla idoneità delle prove offerte per provare l’assunto, che spetta solo al giudice valutare nel suo potere di prudente apprezzamento; invero, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass. 5.3.2020, n. 6172), perché da tempo si è chiarito che l’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione (Cass. 21.12.2017, n. 30744). In particolare, occorre ricordare che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, e che, analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcun piuttosto che a altre, essendo tale attività consentita dal paradigma della norma rubricata appunto «della valutazione delle prove» (Sez. 3, 28.2.2017, n. 5009; Sez. 2, 14.3.2018, n. 6231). Quanto alla violazione dell’art. 114 c.p.c., il richiamo è del tutto incongruo, non trattandosi di pronuncia secondo equità a richiesta di parte, e dunque il motivo è anche in tal caso inammissibile. 3. – Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto dai documenti in atti già risultava la fondatezza degli assunti del ricorrente, ed inoltre la corte territoriale ha impedito di dare corso a ulteriori prove. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 103, 109, 131 t.u. n. 1165/1983 e successive modifiche, avendo la corte del merito accolto le domande riconvenzionali di rilascio del bene e di risarcimento del danno, proposte dalla cooperativa, per le quali però faceva difetto la sua giurisdizione e che comunque erano infondate, in quanto colui che subentra al precedente assegnatario devesolo rimborsare la somma pagata per il terreno ed il costo dei lavori e miglioramenti, onde la cooperativa avrebbe potuto solo dichiarare la decadenza del socio moroso, non pretendere la riconsegna dell’alloggio. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto affetti dal medesimo vizio di inammissibilità per la pretesa di riproporre il giudizio di fatto in sede di legittimità. Premesso quanto sopra esposto circa il dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deve qui richiamarsi il principio consolidato, secondo cui la violazione del precetto di cui all’art.2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 19 agosto 2020, n. 17313; Cass.24 gennaio 2020, n. 1634; Cass. 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 7 novembre 2017, n. 26366; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), onde il ricorrente mira in verità a ripetere un non consentito esame del fatto; ciò, anche sotto l’apparente violazione di norme di legge, contenuta nel quarto motivo. 4. –Le spese seguono la soccombenza. Vengono altresì liquidate le spese per resistere alla istanza di liquidazione dei compensi per il procedimento ex art. 373 c.p.c. innanzi alla Corted’appello. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ; nonché delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13