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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 07633/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 2208 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Groscavallon. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’INTERNO. - intimat i - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicat o il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 27 agosto 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi"di Torino per ulteriori trenta giorni.

Giustificò la riconosciuta proroga alla luce della richiesta di lasciapassare inoltrata dalla P.A. alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco e della imputabilità a quest’ultima del ritardo nella relativa risposta.

2. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Raouane, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torno, destinatari entrambi della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo prospettato in contraddittorio: il giudice ha affermato che, in relazione al trattenimento iniziato il 29/7/2021,non vi sarebbe stato ritardo nella presentazione della richiesta di lasciapassare, omettendo di esaminare il fatto, allegato e documentato, che tale richiesta, seppur “redatta” il 3/8/2021 era stata consegnata al Consolato del Marocco solo il 17/8/2021 (data indicata nel timbro di protocollo)»; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 15 della Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2008/115/CE e dell’’art. 14, commi 1, 5 e 5-bis del D.lgs. n. 286/1998.

Il compendio normativo, se correttamente interpretato, impone di verificare se le ragioni che hanno reso vano un primo trattenimento dello straniero siano prevedibilmente superabili, alla luce delle circostanze concrete, così da far ritenere probabile che il nuovo trattenimento, consentirà effettivamente di eseguire il rimpatrio.

Assume rilevanza il precedente trattenimento nell’accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti di un nuovo trattenimento al fine di conseguire il rimpatrio: a) sotto il profilo della rigorosa verifica dell’utilità e necessità in concreto del trattenimento al fine di consentire il rimpatrio, alla luce delle ragioni che hanno reso vano il precedente trattenimento e dell’eventuale presenza di elementi nuovi sopravvenuti; b) sotto il profilo della corretta individuazione dei criteri che giustificano la proroga da rinvenirsi in quelli indicati aiperiodi 4 e 6 del comma 5»; III) «Art. 360, comma 1, n. 5, cpc: difetto di motivazione (apparente) e omesso esame di fatti decisivi allegati in contraddittorio: il Giudice ha omesso di esaminare se fossero intervenuti elementi nuovi che consentissero di ritenere in concreto superabili le ragioni che avevano impedito il rimpatrio dello straniero in occasione del precedente trattenimento cessato, per infruttuoso decorso del termine massimo di 90 giorni, appena due mesi prima dell’inizio dell’attuale trattenimento; in particolare il Giudice ha omesso di considerare che, alla data del 27/08/2021, la Questura di Torino non aveva ancora ricevuto alcun riscontro alla richiesta di lasciapassare inoltrata al Consolato del Marocco in occasione del precedente trattenimento iniziato il 22/02/2021 e cessato il 22/05/2021». 2.Il primo motivo è fondato alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

2.1. Giova premettere che, dal verbale dell’udienza tenutasi innanzi al Giudice di Pace di Torino il 27 agosto 2021, emerge che il difensore del Raouane si è opposto alla proroga del trattenimento iniziato il 29 luglio 2021 perché: i) era ingiustificato il ritardo con cui era stato richiesto, il 17 agosto 2021, il lasciapassare al Consolato del Marocco; ii) l’accertamento dell’identità e nazionalità non presentava “particolare complessità” essendo il ricorrente già identificato con passaporto, benché scaduto; iii ) trattandosi di trattenimento che seguiva a breve distanza (2 mesi) quello subito precedentemente per novanta giorni, cessato il 20 maggio 2021, occorreva applicare criteri di proroga più rigorosi, analoghi a quelli previsti per i trattenimenti che seguono precedenti periodi di detenzione carceraria e, comunque,quelli che regolano le proroghe successive alla prima.

2.1.1. Il decreto oggi impugnato risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M.

Visto il provvedimento emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 02.08.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano.

Tenuto conto che non appare possibile alcuna applicazione analogica di norme speciali e tenuto conto che non è addebitabile alla P.A. il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla richiesta di lasciapassare necessario per il rimpatrio mancando un passaporto in corso di validità.

Letto l’art. 14, comma 5, TUI n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino».

2.2. Va ricordato, poi, che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 27 agosto2021), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022).

2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione enon consentano l'identificazione dell' iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

2.3. È utile rimarcare, altresì, che, come questa Corte ha già avuto occasione di considerare, «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio» (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 32570 del 2022; Cass. n. 610 del 2022; Cass. n. 6064 del 2019).

2.4. Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la proroga del trattenimento, si è limitato a «ritenere fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano» -affermazione del tutto apodittica, oltre che non accompagnata dall’incorporazione, almeno di sintesi , dell’atto esterno, né da altra forma di inclusione nel testo provvedimentale idonea a permetterne il controllo - e d a dare atto, sostanzialmente, che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione, « tenuto conto che non è addebitabile alla P.A. il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla richiesta di lasciapassare necessario per il rimpatrio mancando un passaporto in corso di validità».

2.4.1. In altri termini, quel giudice si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando, però , di dare conto, sia pure in sintesi, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento alla luce, soprattutto, delle già riportate, argomentate contestazioni svolte dal difensore del Raouane nel corso dell’udienza del 27 agosto 2021.

Il decreto impugnato, dunque, non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell’amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (cfr., in fattispecie assolutamente analoghe a quella odierna, ex multis, Cass. n. 32570 del 2022; Cass. n. 610 del 2022, Cass. n. 25875 del 2021).

Ciò ne comporta, allora,la nullità perché -come già affermatosi in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (cfr. Cass. n. 18939 del 2022; Cass. n. 28158 del 2017; Cass. n. 18108 del 2010) -il provvedimento del G iudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento o della sua proroga, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono considerarsi assorbiti.

4. L’odierno ricorso, dunque, va accolto quanto al suo p rimo motivo, assorbiti gli altri,ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dichiarandone assorbii gli altri.

Cassa senza rinvio il decreto di proroga di trattenimento emesso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 2208 /20 21 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, alla via Groscavallon. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’INTERNO. - intimat i - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicat o il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/02/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 27 agosto 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi"di Torino per ulteriori trenta giorni. Giustificò la riconosciuta proroga alla luce della richiesta di lasciapassare inoltrata dalla P.A. alla [OSCURATO:PERSONA] del Marocco e della imputabilità a quest’ultima del ritardo nella relativa risposta. 2. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Raouane, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torno, destinatari entrambi della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, in sintesi, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo prospettato in contraddittorio: il giudice ha affermato che, in relazione al trattenimento iniziato il 29/7/2021,non vi sarebbe stato ritardo nella presentazione della richiesta di lasciapassare, omettendo di esaminare il fatto, allegato e documentato, che tale richiesta, seppur “redatta” il 3/8/2021 era stata consegnata al Consolato del Marocco solo il 17/8/2021 (data indicata nel timbro di protocollo)»; II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 15 della Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2008/115/CE e dell’’art. 14, commi 1, 5 e 5-bis del D.lgs. n. 286/1998. Il compendio normativo, se correttamente interpretato, impone di verificare se le ragioni che hanno reso vano un primo trattenimento dello straniero siano prevedibilmente superabili, alla luce delle circostanze concrete, così da far ritenere probabile che il nuovo trattenimento, consentirà effettivamente di eseguire il rimpatrio. Assume rilevanza il precedente trattenimento nell’accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti di un nuovo trattenimento al fine di conseguire il rimpatrio: a) sotto il profilo della rigorosa verifica dell’utilità e necessità in concreto del trattenimento al fine di consentire il rimpatrio, alla luce delle ragioni che hanno reso vano il precedente trattenimento e dell’eventuale presenza di elementi nuovi sopravvenuti; b) sotto il profilo della corretta individuazione dei criteri che giustificano la proroga da rinvenirsi in quelli indicati aiperiodi 4 e 6 del comma 5»; III) «Art. 360, comma 1, n. 5, cpc: difetto di motivazione (apparente) e omesso esame di fatti decisivi allegati in contraddittorio: il Giudice ha omesso di esaminare se fossero intervenuti elementi nuovi che consentissero di ritenere in concreto superabili le ragioni che avevano impedito il rimpatrio dello straniero in occasione del precedente trattenimento cessato, per infruttuoso decorso del termine massimo di 90 giorni, appena due mesi prima dell’inizio dell’attuale trattenimento; in particolare il Giudice ha omesso di considerare che, alla data del 27/08/2021, la Questura di Torino non aveva ancora ricevuto alcun riscontro alla richiesta di lasciapassare inoltrata al Consolato del Marocco in occasione del precedente trattenimento iniziato il 22/02/2021 e cessato il 22/05/2021». 2.Il primo motivo è fondato alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.1. Giova premettere che, dal verbale dell’udienza tenutasi innanzi al Giudice di Pace di Torino il 27 agosto 2021, emerge che il difensore del Raouane si è opposto alla proroga del trattenimento iniziato il 29 luglio 2021 perché: i) era ingiustificato il ritardo con cui era stato richiesto, il 17 agosto 2021, il lasciapassare al Consolato del Marocco; ii) l’accertamento dell’identità e nazionalità non presentava “particolare complessità” essendo il ricorrente già identificato con passaporto, benché scaduto; iii ) trattandosi di trattenimento che seguiva a breve distanza (2 mesi) quello subito precedentemente per novanta giorni, cessato il 20 maggio 2021, occorreva applicare criteri di proroga più rigorosi, analoghi a quelli previsti per i trattenimenti che seguono precedenti periodi di detenzione carceraria e, comunque,quelli che regolano le proroghe successive alla prima. 2.1.1. Il decreto oggi impugnato risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 02.08.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano. Tenuto conto che non appare possibile alcuna applicazione analogica di norme speciali e tenuto conto che non è addebitabile alla P.A. il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla richiesta di lasciapassare necessario per il rimpatrio mancando un passaporto in corso di validità. Letto l’art. 14, comma 5, TUI n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino». 2.2. Va ricordato, poi, che la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un provvedimento decisorio reso il 27 agosto2021), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2413 del 2023; Cass. n. 956 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 1522 del 2021 e Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 33961 del 2022). 2.2.1. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione enon consentano l'identificazione dell' iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). 2.3. È utile rimarcare, altresì, che, come questa Corte ha già avuto occasione di considerare, «il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio» (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 32570 del 2022; Cass. n. 610 del 2022; Cass. n. 6064 del 2019). 2.4. Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la proroga del trattenimento, si è limitato a «ritenere fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano» -affermazione del tutto apodittica, oltre che non accompagnata dall’incorporazione, almeno di sintesi , dell’atto esterno, né da altra forma di inclusione nel testo provvedimentale idonea a permetterne il controllo - e d a dare atto, sostanzialmente, che l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione, « tenuto conto che non è addebitabile alla P.A. il ritardo da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla richiesta di lasciapassare necessario per il rimpatrio mancando un passaporto in corso di validità». 2.4.1. In altri termini, quel giudice si è limitato a richiamare integralmente le motivazioni della Questura, tralasciando, però , di dare conto, sia pure in sintesi, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta di proroga e delle specifiche ragioni della conferma della misura del trattenimento alla luce, soprattutto, delle già riportate, argomentate contestazioni svolte dal difensore del Raouane nel corso dell’udienza del 27 agosto 2021. Il decreto impugnato, dunque, non consente di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente, idoneo ad essere posto a base della conclusione di accogliere la richiesta dell’amministrazione, in ordine al fatto che la proroga era realmente necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (cfr., in fattispecie assolutamente analoghe a quella odierna, ex multis, Cass. n. 32570 del 2022; Cass. n. 610 del 2022, Cass. n. 25875 del 2021). Ciò ne comporta, allora,la nullità perché -come già affermatosi in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione (cfr. Cass. n. 18939 del 2022; Cass. n. 28158 del 2017; Cass. n. 18108 del 2010) -il provvedimento del G iudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di convalida del trattenimento o della sua proroga, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono considerarsi assorbiti. 4. L’odierno ricorso, dunque, va accolto quanto al suo p rimo motivo, assorbiti gli altri,ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dichiarandone assorbii gli altri. Cassa senza rinvio il decreto di proroga di trattenimento emesso,
Decreto Cassazione n. 07633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris