CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42888/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, e il rigetto nel resto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (commesso in Ruvo di Puglia il 17 aprile 2015), previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione e euro 200 di multa. Secondo la ricostruzione delle conformi sentenze di merito [OSCURATO:PERSONA], quale tito- lare della "[OSCURATO:PERSONA]- officina meccanica" si era impossessato di energia elettrica per un valore di 15.632,80 euro, apponendo sul contatore un magnete che ne faceva rallentare la misurazione. 2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al man- cato riconoscimento della causa di non punoibilità ex art. 131 bis cod. pen. Il difen- sore lamenta che la Corte avrebbe omesso di operare una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità del caso, essendosi limitata a rilevare che il quantum del risarcimento fosse inferiore all'importo della fattura del [OSCURATO:PERSONA]- nale 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Il difen- sore osserva che, tramite procura speciale, aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità e che la Corte di Appello non aveva motivato alcunchè in ordine al rigetto di tale richiesta. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presen- tato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all'applicazione del lavoro di pubblica utilità con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Bari e la dichiarazioni di inammissibilità, nel resto, del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di ricorso, mentre deve essere rigettato nel resto. 2. Il primo motivo, con cui si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è infondato. Dirimente è il rilievo per cui il reato per cui il ricorrente è stato condannato (furto pluriaggravato ex art.624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) è punito con la pena edittale della reclusione da 3 a 10 anni, mentre la causa di non punibilità in esame può trovare applicazione solo con riferimento ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. 3:11 secondo motivo è, invece, come detto fondato. 3.1.La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito del potere di inter- venire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). Tale principio è stato ribadito anche a seguito della introduzione ad opera della c.d. [OSCURATO:PERSONA] ( d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150) dell'art. 545-bis cod. proc. pen., che regola il subprocedimento con cui il giudice della cognizione, in primo grado o in appello, provvede alla sostituzione delle pene detentive brevi. Si è, infatti, precisato che l'applicazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. al giudizio di appello resta pur sempre condizionata dal rispetto del principio devolutivo e che, non essendo interve- nuta alcuna modifica dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., rimane valido l'orien- tamento contrario all'applicabilità delle sanzioni sostitutive se il relativo tema non sia stato specificamente devoluto, in ragione proprio dell'autonomia della questione re- lativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere ritenuta neppure compresa nelle doglianze inerenti più in generale al trattamento sanzionatorio: in tal senso si è valorizzato il carattere di norma eccezionale e quindi di stretta interpreta- zione della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 597 cod. rispetto alla regola ge- nerale dell'effetto devolutivo fissata dal comma l isecondo il quale "l'appello attribui- sce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Fancellu, Rv. 285491). Sotto tale profilo, secondo un primo orienta- mento occorre che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, dep. 11/10/2023 Rv. 285708), mentre secondo altro orienta- mento la richiesta può intervenire anche, al più tardi, nel corso dell'udienza di discus- sione in appello (Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA]. 285751). tbi 3.2 Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale è del 5 maggio 2022 e i motivi di impugnazione sono stati depositati in data 19 maggio 2022, quando ancora non era entrato in vigore il d.lgs n. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), sicchè il ricorrente non avrebbe che potuto richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive in sede di udienza davanti alla Corte di Appello. A fronte della richiesta di sostituzione della pena della reclusione con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità formulata in sede di conclusioni all'udienza del 9 ottobre 2023, la Corte di Appello ha omesso qualsiasi motivazione, incorrendo perciò nella censura fatta valere dal ricorrente. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente l'applicazione della pena sostitutiva con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto con declaratioria di irrevocabi- lità, ex art. 624 bis cod. proc. pen. della affermazione della responsabilità dell'impu- tato. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'ap- plicazione della pena sostitutiva e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Bari, altra sezione. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 bis cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione della re