CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023
Cassazione n. 37957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che l'ordinanza impugnata ha, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che la ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato la nullità del giudizio per omesso avviso al secondo difensore; rilevato che il difensore ha depositato memoria difensiva; rilevato che parte ricorrente difetta di interesse all'impugnazione di provvedimento che ha accolto l'istanza della parte stessa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2023