CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12654/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marini unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 139 - Milano in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3394/2020 depositatail 17/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Milano, [OSCURATO:PERSONA], 139 conveniva in giudizioinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perottenere il pagamento di varie rate degli oneri condominiali afferenti adunità immobiliare, trasferita con sentenza (non ancora trascritta) ex art.2932 c.c. da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Le convenute sicostituivano deducendo, entrambe, il difetto di legittimazione passiva, nonessendo titolari dell’unità immobiliare, fonte del debito condominiale; MariaRosaria [OSCURATO:PERSONA] eccepiva l’improcedibilità della domanda, per non esserestato esperito il procedimento preliminare di mediazione obbligatoria.Alla prima udienza di comparizione del 20 dicembre 2017, il Tribunale,rilevata la fondatezza dell’eccezione preliminare, concedeva alle parti iltermine di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010per consentire l’esperimento del tentativo di mediazione e fissava la nuovaudienza al giorno 9 aprile 2018 per il prosieguo.2. La domanda di mediazione veniva depositata presso il relativol’Organismo solamente in data 13 marzo 2018 ed il primo incontro venivafissato per il 23 aprile 2018. All’udienza del 9 aprile 2018 la difesa delcondominio dichiarava che la mediazione era ancora in corso e chiedevarinvio; entrambe le convenute invocavano l’improcedibilità della domanda,sottolineando inoltre, [OSCURATO:PERSONA], di non aver avuto alcunaconvocazione per l’incontro suddetto. In data 23 aprile 2018, veniva rilevatala mancata convocazione all’incontro della [OSCURATO:PERSONA], per cui l’incontro tratutte le parti avveniva in data 30.10.2018, con esisto negativo.Nelle more all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice – pur insistendo leconvenute nell’eccezione di improcedibilità - concedeva i termini di cuiall’art. 183, comma 6 c.p.c.3. All’esito della discussione, in data 28 marzo 2019, ex art. 281-sexiesc.p.c., il tribunale di Milano pronunciava la sentenza n. 3155/2019, con cuiNumero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta dal condominio, concondanna alla refusione delle spese nei confronti delle due convenute.4. Proponeva appello il condominio, lamentando, per quanto quiinteressa, l’erroneità della pronuncia di improcedibilità della domanda, aisensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Si costituivano entrambe lecontroparti.5. La Corte di appello di Milano, ritenendo non perentorio il termine dicui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 e comunque verificatasi, nel corso delgiudizio, la condizione di procedibilità prevista dalla norma, accoglieva ilprimo motivo di ricorso ed decideva nel merito l’appello, condannando RitaDoronzo al pagamento, in favore del condominio, degli oneri condominialicome richiesti, oltre le spese di giudizio, rigettando invece l’appello neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il condominio venivacondannato alle pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.6. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta diquattro motivi.Si costituiva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; rimaneva inveceintimato il [OSCURATO:PERSONA].7. Fissata la trattazione in camera di consiglio, non venivano depositatememorie.Al presente giudizio veniva riunito, ex art. 335 c.p.c., quello recante n.R.G. 10166/2021, in quanto pendente tra le stesse parti e proposto avversola medesima decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente fa valere la “violazione o falsaapplicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2010, 12 prel., 152 c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU,per non avere la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale concui è stata dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale per tardivoNumero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, stante laperentorietà del termine di cui all’art. 5, coma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010”.2. Con il secondo motivo ci si duole della “violazione o falsa applicazionedi legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 5 e 6 deld.lgs. n. 28/2010, 12 prel., 111 Cost., 6 CEDU, 132, comma 1, n. 4, c.p.c.,118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte d’appello sostenuto che la disciplinadella mediazione preveda l’improcedibilità della domanda giudiziale nel solocaso di mancato esperimento della procedura, e non anche nel caso diesperimento tardivo; e in ogni caso per non avere la Corte d’appello datoconto delle motivazioni per le quali la tardività dell’instaurazione delprocedimento di mediazione non possa essere equiparata al mancatosvolgimento del procedimento medesimo”.3. Mediante il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la “violazione o falsaapplicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agliartt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28/2010, 12 prel., 154 c.p.c., 111 Cost., e 6 CEDU,132, comma 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corted’appello confermato la decisione del tribunale di dichiarare l’improcedibilitàdella domanda giudiziale in ragione del tardivo esperimento delprocedimento di mediazione obbligatoria, anche sul presupposto che,quand’anche il termine dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, fosse daintendersi come ordinatorio, comunque la mancata tempestiva proposizioneda parte del condominio di una istanza di proroga del termine assegnatoosterebbe alla rimozione della causa d’improcedibilità; e in ogni caso pernon avere la Corte d’appello dato conto delle motivazioni per le qualil’eventuale riconoscimento della natura non perentoria del termine, nonconsentirebbe di dichiarare comunque l’improcedibilità della domanda incaso di deposito tardivo dell’istanza di mediazione”.4. Con il quarto motivo, si deduce “l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., e violazione o falsa applicazione di legge, exNumero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost.,132, comma 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., e 5, 6 e 8 del d.lgs. n.28/2010, 111, comma 2, Cost., e 6 CEDU, per non avere la Corte d’appellodichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale rilevando chel’esperimento del tentativo di mediazione non si sia concretato entrol’udienza fissata per la verificazione dell’avveramento della condizione diprocedibilità, ovvero per non aver rilevato l’esistenza di un pregiudizio,idoneo a pregiudicare l’avveramento della condizione di procedibilità, nellaavvenuta proposizione dell’istanza stragiudiziale a ridosso della stessaudienza di rinvio”.5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto conessi si chiede di dichiarare l’improcedibilità ab origine del giudizio in oggetto,per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, inquanto la relativa domanda non veniva presentata nel termine di quindicigiorni assegnato dal giudice e comunque il tentativo non risultava ancoraesperito alla data dell’udienza di rinvio fissata dal giudice, a causa deltardivo deposito della relativa domanda presso l’Organismo di mediazione(artt. 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 28/2010, applicabili ratione temporis).6. L’art. 5 comma 1-bis, cit. nel testo applicabile ratione temporis,prevede (per l’ipotesi che ci occupa) che, ove venga eccepitotempestivamente dal convenuto, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre laprima udienza, il mancato esperimento della mediazione, il giudice fissa lasuccessiva udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi, assegnandocontestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazionedella domanda di mediazione.Il comma 2-bis, del medesimo articolo (sempre nella versioneapplicabile ratione temporis), prevede che quando l'esperimento delprocedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domandagiudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi almediatore si conclude senza l'accordo.Numero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026Secondo l’art. 6 legge cit., sempre nella versione applicabile rationetemporis, “il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tremesi”.Infine, in base all’art. 8 (come applicabile al presente giudizio) dellamedesima legge, afferma che: “all'atto della presentazione della domandadi mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissail primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito delladomanda”.7. Invero, lo scopo della norma è favorire gli accordi conciliativi,evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazioneporti tout court ad una sentenza di improcedibilità.Dunque, come già affermato da questa Corte, se le parti cercano unamediazione senza riuscirvi, e la mediazione si conclude con un nulla di fattoprima che il processo riprenda il suo corso, lo scopo della norma è raggiuntoed il giudizio è procedibile.In questa prospettiva, pertanto, qualificare come “perentorio” il terminedi cui all’art. 5, del d. lgs. 28/10 (che non a caso è stato abrogato dal d.lgs. 149/22), eleva al rango di circostanza ad litis ingressum impediens unacondotta (iniziare la mediazione dopo il 15° giorno del provvedimentogiudiziale di rinvio della causa) che nessun effetto avrebbe avuto sui tempidel processo, anzi porterebbe a sperperare l’attività processuale,costringendo le parti ad introdurre una nuova causa.Un tale interpretazione non sarebbe comunque compatibile conl’ordinamento comunitario e con i princìpi stabiliti dalla Corte europea deidiritti dell’uomo, che del diritto comunitario formano parte integrante aisensi dell’art. 6, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea (nel testoconsolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con l. 2.8.2008 n. 130).In particolare, viene in rilievo ai nostri fini l’art. 6, § 1, CEDU, ovvero ildiritto di accesso alla giustizia, come interpretati dalla Corte di Strasburgo,Numero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026secondo cui in caso di ambiguità d’una norma processuale, i giudici degliStati membri hanno l’obbligo di preferire l’interpretazione che consenta unadecisione piena sul merito, piuttosto che l’interpretazione la quale conducaad un non liquet (così Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia,in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016, Miessenc. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73).In sintesi, deve ribadirsi il principio esplicitato già esplicitato dalla Cortesecondo cui la circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre iltermine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 e (ocomma 1-bis, nel caso in esame), d.lgs. n. 28 del 2010 (nel testo anteriorealle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determinal'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunqueinfruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione delgiudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè favoriregli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancatoesperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza diimprocedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo (Cass. n.32454 del 13/12/2024 e già Cass. n. 4133 del 14/02/2024, per il caso dellanatura non perentoria del termine fissato in base a discrezionalità delgiudice, ex art. 5, comma 2 bis, d.lgs.28/2010).8. Al contrario quando alla mediazione, disposta dal giudice, ai sensidell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, segue la mancataottemperanza a tale invito, ciò determina senza dubbio l'improcedibilitàdella domanda "ab initio", in quanto incide definitivamente sull'azioneoriginaria (Cass. n. 22805 del 27/07/2023, Cass. 33216 del 18/12/2024,Cass. Sez. U. 19596 del 2020).9. Nel caso in esame, è pacifico che il primo incontro sia venuto in esseresuccessivamente all’udienza di rinvio fissata dal giudice dopo la scadenzadel termine di tre mesi, per cui a tale data non risultava venuta in essere lacondizione di procedibilità, prevista di cui all’art. 2 dell’art. 5 d.lgs.28/2010.Numero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026Invero, è proprio l’udienza fissata dal giudice con il provvedimento concui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione, il momento in cui devesvolgersi la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione.Nel caso, in cui, come quello in esame, l’udienza di verifica è statafissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, aisensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2010, ma il procedimento non è stato iniziato ocomunque concluso, deve richiamarsi quanto affermato, da questa Corte intema di mediazione delegata ex art. 5, commi 2, del d.lgs. n. 28 del 2010,ma i cui principi si attagliano anche al caso in esame, data l’identità didisciplina e l’applicazione della medesima disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 5 cit.In questi casi, dunque, ove ciò sia dipeso da una colpevole inerziainiziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza,quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarataimprocedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro iltermine di durata della procedura previsto per legge (Cass. 40035/2021, inmotivazione).Nel caso in esame, il deposito della domanda di mediazione, presso ilrelativo Organismo è avvenuto solo in data 13 marzo 2018, a fronte di untermine di 15 giorni concesso il 20 dicembre 2017 ed un’udienza di rinvio(per la verifica della presenza della condizione di procedibilità) fissata dalgiudice il 9 aprile 2018, mentre l’Organismo di mediazione ha fissato il primoincontro il 23 aprile 2018.Orbene, il palese ritardo dell’attore che ha depositato la domanda dimediazione, in un termine inferiore a quello di trenta giorni - entro cui ilresponsabile dell'organismo è tenuto a designare un mediatore e fissare ilprimo incontro tra le parti, ex art. 8 cit. – precedenti all’udienza fissata dalgiudice ex art. 5 comma 1-bis cit., ha esposto colpevolmente lo stesso alleconseguenze del mancato esperimento della mediazione entro il termine didurata della procedura previsto per legge (coincidente con l’udienza fissataNumero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026dal giudice alla scadenza del termine di cui all’art. 6 d.lgs. n. 28 del 2010)e dunque alla dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta.Come più volte, rimarcato da questa Corte, sebbene l’istituto dellamediazione non possa essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto allepredette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buonfunzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stessooperato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, ènecessario che da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto,e dall’altro non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienzadella risposta di giustizia (Cass. Sez. U. n. 3452/2024).Orbene, la possibilità che il rinvio concesso dal giudice finisca per esseredel tutto inutile ai fini deflattivi, per l’impossibilità della tenuta anche delprimo incontro ed, ancor più, che tale facoltà venga rimessa alla solerzia omeno della parte che ha introdotto la domanda, determinerebbe allo stessotempo un effetto, nei fatti, abrogante della disciplina in oggetto ed alcontempo impattante negativamente sull’efficienza della giustizia, ove atale colpevole ritardo non venisse associata la conseguenzadell’improcedibilità della domanda proposta.10. I ricorsi riuniti, pertanto, sono fondati; la sentenza impugnata deveessere cassata senza rinvio, non potendo la causa essere proseguita perl'improcedibilità della domanda.11. Liquida, a favore della ricorrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] le spese relative a tutti i gradi di giudizio a carico delcondominio, su cui gravava l'onere di promuovere la procedura dimediazione, negli importi specificati in dispositivo. P.Q.MRiuniti i ricorsi, in accoglimento degli stessi, cassa senza rinvio lasentenza impugnata, essendo improcedibile la domanda.Condanna il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della ricorrente e dellacontroricorrente, delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio, che liquida, perNumero registro generale 9942/2021Numero sezionale 1092/2026Numero di raccolta generale 12654/2026Data pubblicazione 05/05/2026ciascuna di dette parti, in euro 5.000,00, per il primo grado; € 6.000,00 peril secondo grado; € 4.000,00 per giudizio di legittimità ed euro 200,00 perspese, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa