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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33820/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, della decisione con cui è stata disposta in riforma della sentenza di primo grado la condanna dell'imputato, per la disposta esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. (vedi pag. 4 sull'elevato pericolo arrecato all'incolumità dei pedoni nel non breve tragitto di un chilometro percorso nel tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri); ritenuto che la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata conformemente dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato le ragioni della decisione adottata in riforma di quella del primo giudice, dopo averne messo in luce la valutazione errata delle risultanze probatorie; rilevato che, con riguardo alla questione dedotta dal ricorrente circa la illegittimità dell'arresto, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (cfr. Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309).

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/00/2022 ,i / [OSCURATO:PERSONA] iglie e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza, della decisione con cui è stata disposta in riforma della sentenza di primo grado la condanna dell'imputato, per la disposta esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. (vedi pag. 4 sull'elevato pericolo arrecato all'incolumità dei pedoni nel non breve tragitto di un chilometro percorso nel tentativo di sottrarsi al controllo dei Carabinieri); ritenuto che la genericità dei motivi di appello rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata conformemente dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, rende evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato le ragioni della decisione adottata in riforma di quella del primo giudice, dopo averne messo in luce la valutazione errata delle risultanze probatorie; rilevato che, con riguardo alla questione dedotta dal ricorrente circa la illegittimità dell'arresto, che la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (cfr. Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309). Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/00/2022 ,i / [OSCURATO:PERSONA] iglie e estensore
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