CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20675-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa da se stessa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001; -intimato - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Perugia, in accoglimento dell'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato sussistente l’obbligo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di iscrizione allaGestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,comma 26, per l'attività svolta nell'anno 2010; 2. avverso tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura; 3. l'I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio; 5. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6.con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 cod.proc.civ. e dell’art. 112 cod.proc.civ. per assoluta carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: inammissibilità dell'appello; 7.il motivo è, nel complesso, da respinger e; 8.le censure sono, in primo luogo, formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ., e dall'art. 369 nr. 4 cod.proc.civ.; 9.la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v.Cass., Sez. Un., nr. 8077 del 2012;ex plurimis, tra le successive: Cass. n r . 8450 del 20 14; Cass.n. 20904del 2019); Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -3- 10. dal principio di diritto discende che quando, come nella fattispecie, la ricorrente (ai fini della decisività della propostaeccezione) assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto diappello (v. Cass. n. 12664 del 2012;Cass. nr. 86 del 2012 ) , nella fattispecie non trascritti ; 11. si aggiunga che no n ricorre il vizio diomessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita dirigetto sul medesimo (v. Cass. nr. 29191 del 2017 che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell'appellonella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame; in senso conforme, anche, ex multis, Cass. nr. 7810 del 2022, in motiv.); 12. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 25 e comma 26, e dell’art. 3, comma 12, della legge nr. 335 del 1995; dell’art 18, commi 11 e 12, del D.L. nr. 98 del 2011, come convertito dalla legge nr. 111 del 2011; dell’art 3 e dell’art 8 del D.Lgs. nr. 103 del 1996; del D.Lgs. nr. 509 del 1994; motivazione apparente, generica, insufficiente ed in ogni caso erronea in ordine ad un punto decisivo della controversia: illegittimità della iscrizione d’ufficio alla Gestione separata [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dei presupposti; illegittimità del credito preteso dall'[OSCURATO:PERSONA]; 13. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44, comma 2, sesto periodo, del D.L. nr. 269 del 2003, convertito in legge nr. 326 del 2004. Assoluta carenza di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia: reddito inferiore al limite di legge (cd. sottosoglia); insussistenza di abitualità nell’esercizio della professione; Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -4- 14. le censure di cui ai precedenti motivi vanno congiuntamente esaminate. Esse pongono una serie di questioni già affrontate e decise da questa Corte con affermazione di principi che meritano conferma in questa sede; 15. in generale, va data continuità al principio di diritto secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità,non hanno - secondo la discipli na vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligo di iscrizionealla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente uncontributo integrativo di carattere solidaristico in quantoiscritti all'albo profes sionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversialla gestione separata presso l'[OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017 e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass.nr. 3799 del 2019); 16. va, altresì, ribadito , conformemente a Cass. nr . 4419 del 2021, che, nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto dellaL. nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dalD.L. 6 luglio 2011, nr. 98, art. 18,comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. inL. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso laGestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -5- allasoglia di E uro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesimaGestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno, conaccertamento in punto di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere diabitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualitàdev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione allaGestione separata alla produzione di un reddito superiore allasoglia di cui al D.L. n. 269 del 2003cit., art. 44, presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; 17. il consolidato orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal Giudice delle Leggi con la sentenza nr. 104 depositata il 22 aprile 2022, salvo l’affermazione dell'esonero dalle sanzioni civili, per le iscrizioni d’ufficio relative al periodo anteriore al 6 luglio 2011; 18. la Corte territoriale, pur richiamando correttamente in diritto l'orientamento sopra espresso, è incorsa, però, in un errore di Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -6- sussunzione, perché ha completamente pretermesso gli accertamenti di fatto che la fattispecie astratta imponeva; difetta, invero, qualsiasi indagine in merito alla specifica situazione professionale dell’avv.to Brachetti, in punto di reddito prodotto e di abitualità o meno della professione esercitata; 19. in questi termini, sono, dunque, fondati i rilievi del terzo motivo di ricorso; resta, invece, assorbito il profilo concernente la non applicazione del regime sanzionatorio che presuppone l’accertamento del credito contributivo, da rime ttere, per quanto innanzi, nuovamente al giudice del merito; 20. il quarto motivo con cui – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente ha dedotto «la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod.civ., dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, dell’art. 113 cod.proc.civ. dell’art. 1 delle preleggi nonché motivazione apparente, generica, insufficiente ed in ogni caso erronea su un punto decisivo della controversia: prescrizione del credito relativo all’anno 2010» è da rigettare; 21. in ordine, infatti, al dies a quo del termine di prescrizione del creditocontributivo, la Corte ha precisato che la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento enon già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante,Cass. nr. 27950 del 2018,nr. 19403 del 2019 , nr. 1557 del 2020); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certoreddito da part e del soggettoobbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del creditocontributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazionetributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debitocontributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazionedipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -7- secondo il quale icontributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singolicontributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo ilD.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto deicontributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in basealla dichiarazione dei r edditi»; 22. si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti[...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore enon soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati pernon aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.); 23. ai D.P.C.M., secondo l’orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno, come nella specie, funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000); 24. la Corte di merito h a applicato correttamente gli indicati principi di diritto, considerando, ai fini della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, nr. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi 2010; Ric. 2021 n. 20675 sez. ML -ud. 27-10-2022 -8- 25. c onclusivamente, va accolto il terzo motivo nei termini di cui in motivazione, respinti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per un nuovo esame, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri . Cassala