Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13761/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di pena compresi nel periodo tra il 7 luglio 2015 e il 6 luglio 2020, in quanto nel corso dell'esecuzione della misura cautelare erano intervenute sanzioni disciplinari e una violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare da parte di Lambiase, posto che lo stesso aveva interamente espiato la pena di cui al titolo esecutivo in forza del quale era stata presentata richiesta ex art. 54 Ord. pen. e che la richiesta di fungibilità della pena era infondata, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54, 69-bis Ord. pen., 1, comma 3, legge 19 dicembre 2002, n. 277 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che Lambiase si trovava in custodia cautelare per fatti commessi nei 2012 e nel 2014, prima di quelli (commessi dal 2015) per i quali aveva interamente eseguito la pena in forza di titolo esecutivo.

Il giudice dì merito, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere il c.d. credito di pena da utilizzare nel futuro cumulo che sarebbe stato redatto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità dei motivi, atteso che non vengono esplicitate le indicazioni specifiche sul tipo di reato e sull'epoca di commissione degli stessi, in ordine ai quali il ricorrente assume di avere interesse ad ottenere il riconoscimento della fungibilità richiesta.

Rileva a questo proposito il Collegio che tate interesse deve essere attuale, sicché lo stesso non sussiste, al momento dell'istanza, in ordine a periodi di custodia cautelare inerenti fatti di reato non ancora giudicati con sentenza passata

411. in giudicato, atteso che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. esplicitamente impone al giudice di tenere in considerazione la custodia cautelare subita, con riferimento al reato per il quale deve essere determinata la "pena da eseguire".

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 10 maggio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Bari, che ha rigettato il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso l'ordinanza del 23 aprile 2021, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata con riferimento ai semestri di pena compresi nel periodo tra il 7 luglio 2015 e il 6 luglio 2020, in quanto nel corso dell'esecuzione della misura cautelare erano intervenute sanzioni disciplinari e una violazione delle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare da parte di Lambiase, posto che lo stesso aveva interamente espiato la pena di cui al titolo esecutivo in forza del quale era stata presentata richiesta ex art. 54 Ord. pen. e che la richiesta di fungibilità della pena era infondata, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 54, 69-bis Ord. pen., 1, comma 3, legge 19 dicembre 2002, n. 277 e 657 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che Lambiase si trovava in custodia cautelare per fatti commessi nei 2012 e nel 2014, prima di quelli (commessi dal 2015) per i quali aveva interamente eseguito la pena in forza di titolo esecutivo. Il giudice dì merito, pertanto, avrebbe dovuto riconoscere il c.d. credito di pena da utilizzare nel futuro cumulo che sarebbe stato redatto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la genericità dei motivi, atteso che non vengono esplicitate le indicazioni specifiche sul tipo di reato e sull'epoca di commissione degli stessi, in ordine ai quali il ricorrente assume di avere interesse ad ottenere il riconoscimento della fungibilità richiesta. Rileva a questo proposito il Collegio che tate interesse deve essere attuale, sicché lo stesso non sussiste, al momento dell'istanza, in ordine a periodi di custodia cautelare inerenti fatti di reato non ancora giudicati con sentenza passata 411. in giudicato, atteso che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. esplicitamente impone al giudice di tenere in considerazione la custodia cautelare subita, con riferimento al reato per il quale deve essere determinata la "pena da eseguire". 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 13761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris