CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 20889/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a SIRACUSA il 11/07/1991 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];iblotivì della dedsione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle :apeifee-rril sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, della iJiclazione di norme in materia di armi e dei delitti di duplice tentata omicidio. Rilevato ene :a difesa, a Liolv: di ricorso, 'lamenta: i) Mancanza e manifesta ogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato; II) Vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato che ia sentenza inripugnata è assistita da conferente apparato argomentahvo_ ene le cledez.oni sviluppate nel ricorso, dietro i'apparente prospettazione dei vizio di iedittli-nita, concernendo in realtà !a ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento dei materiale probatorio, investono profili dei qiudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, uni:iarnente al prr. giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cornetti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato che la doniianza afferente alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale ;n appello, finalizzata all'espletamento di nuova perizia psichiatrica suHrrioutato, .:aJHc•sen-iorite destituita di fondamento, avendo la Corte d'appello congruarriente ai-domentato in ordine alla non indispensabilità nell'accertamento richiestri e. nl del decidere (cfr. Sez. 13„ n. 12602 dei 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; La rinnovazione dell'istruttoria nei giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente alic-Tcné il gudc enga, nela sua olscrezionalità, di non poter decidere alio stato degli atti'",. Considerato: deanto ai secondo motivo di rlcorso, che il Tribur.ale - la cui motivazione e stata condi',Hsa casa Corte d'appello - ha offerto idonea motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza ;a negativa personaillà deiitimputato, gravato da numerosi precedenti oenall„ l'assenza di posih1 elementl da valutarsi ai fini dei ricon.osclmento dei beneficio, :a oi-avita del fate alio, stesso ascritto; consicierí.9te che !a - ,,-,:ust;nc.a.zone prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittirnita (-cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quella che etere prevalente ed atte a detern-iinare o meno i riconoscimento del beneficio, sicché anche un scio elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente). Ritenuto, pertanto, ch,e i; ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di eurn in favore dell.3 Ca ,;sa delle ammende. P, Q., M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese procese.a e delLa. eipreirna o euro tremHa in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 12 maggio 2026 cons!giere DEPOSUATA Prec.idente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],:ilLEFNAirea Montagni