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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25990/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2533/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 15290 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 15290/2020 Regione Puglia c/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate/Riscossione (già EquirOlia sud spa) per la cassazione della 4LiCall1; 1 sentenza della CTR dekMrieto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2009, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTPÒ , che aveva ritenuto prescritto il debito tributario per la non provata notificazione dell'avviso di accertamento.

La CTR ha statuito che, sebbene la fase di riscossione con la notifica della cartella era avvenuta nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (non impugnato), il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione della cartella andava individuato nel 20.2.2013, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, essendo stata la cartella notificata il 4.3.2016.

Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate riscossione, non si sono costituite.

Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. dl. 953/1982; degli art. 3 e 4 cost. e del principio generale in tema ci perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, ex ,ert. 360 n. 3 c.p.c.; 2_ Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli rtt. 4, comma 3, 8 e 14 della

I. 890/1982; dell'art. 149 comma 3 c.p.c.; dell'art. 60 DPR 600/1973; ex art. 360 n. 3 c.p.c.. :3.

I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione sono fo dat« e vanno accolti. i.VTTh fattispecie, relativa a notifica di cartella di pagamento a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo, il principio recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 aprile 2021, r .10334) secondo cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo.

La notifica dell'avviso di 2ccertamento interrompe la prescrizione e il decorso del nuovo ,.ermine di prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla rotifica dell'avviso di accertamento. :.2.È pertanto fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta l'errato calcolo del termine triennale di prescrizione da :arte della CTR, che, nel valutare il decorso del nuovo termine di :rescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione er effetto della notifica dell'avviso di accertamento, ha considerato a data di notifica dell'accertamento quale dies a quo del nuovo :esmine di prescrizione, omettendo di considerare quello coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento, così giungendo E n'erronea conclusione che la notifica della cartella avvenuta il ,..3.2016, doveva ritenersi avvenuta oltre il termine di prescrizione ': -iennale (scadente invece il 31.12.2016). in quanto il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio cell'anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato e si natura al 31 dicembre del terzo anno successivo (cfr. Cass. n. 13819 del 1° giugno 2018).

Nella fattispecie il dies a quo ai fini della cecorrenza della prescrizione non è pertanto individuabile nel giorno cella notifica dell'avviso - come erroneamente ritenuto dalla CTR- bensì quello successivo alla scadenza del termine di impugnazione cell'accertamento (60 giorni) 4.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata; non Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere cecisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 'va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in (Dispositivo; le spese per Agenzia delle entrate riscossione vanno compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, che condanna al pagamento della spese, liquidate in C. 510,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Compensa le spese del Agenzia delle entrate riscossione.

Roma, 7 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15290-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 2533/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 20/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15290 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 15290/2020 Regione Puglia c/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate/Riscossione (già EquirOlia sud spa) per la cassazione della 4LiCall1; 1 sentenza della CTR dekMrieto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2009, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTPÒ , che aveva ritenuto prescritto il debito tributario per la non provata notificazione dell'avviso di accertamento. La CTR ha statuito che, sebbene la fase di riscossione con la notifica della cartella era avvenuta nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (non impugnato), il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione della cartella andava individuato nel 20.2.2013, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, essendo stata la cartella notificata il 4.3.2016. Le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle entrate riscossione, non si sono costituite. Considerato che: Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. dl. 953/1982; degli art. 3 e 4 cost. e del principio generale in tema ci perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, ex ,ert. 360 n. 3 c.p.c.; 2_ Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli rtt. 4, comma 3, 8 e 14 della I. 890/1982; dell'art. 149 comma 3 c.p.c.; dell'art. 60 DPR 600/1973; ex art. 360 n. 3 c.p.c.. :3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione sono fo dat« e vanno accolti. i.VTTh fattispecie, relativa a notifica di cartella di pagamento a seguito di avviso di accertamento resosi definitivo, il principio recentemente ribadito da questa Corte (Cass. 20 aprile 2021, r .10334) secondo cui il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, individuabile nel 31 dicembre del terzo anno successivo. La notifica dell'avviso di 2ccertamento interrompe la prescrizione e il decorso del nuovo ,.ermine di prescrizione comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal sessantesimo giorno successivo alla rotifica dell'avviso di accertamento. :.2.È pertanto fondata la censura della Regione ricorrente laddove contesta l'errato calcolo del termine triennale di prescrizione da :arte della CTR, che, nel valutare il decorso del nuovo termine di :rescrizione triennale connesso alla interruzione della prescrizione er effetto della notifica dell'avviso di accertamento, ha considerato a data di notifica dell'accertamento quale dies a quo del nuovo :esmine di prescrizione, omettendo di considerare quello coincidente con la definitività dell'avviso di accertamento, così giungendo E n'erronea conclusione che la notifica della cartella avvenuta il ,..3.2016, doveva ritenersi avvenuta oltre il termine di prescrizione ': -iennale (scadente invece il 31.12.2016). in quanto il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio cell'anno successivo a quello in cui il bollo andrebbe pagato e si natura al 31 dicembre del terzo anno successivo (cfr. Cass. n. 13819 del 1° giugno 2018). Nella fattispecie il dies a quo ai fini della cecorrenza della prescrizione non è pertanto individuabile nel giorno cella notifica dell'avviso - come erroneamente ritenuto dalla CTR- bensì quello successivo alla scadenza del termine di impugnazione cell'accertamento (60 giorni) 4.11 ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata; non Essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere cecisa nel merito, ex art. 384 comma 2 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente. La contribuente [OSCURATO:PERSONA] 'va condannata al pagamento delle spese, liquidate come in (Dispositivo; le spese per Agenzia delle entrate riscossione vanno compensate. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente, che condanna al pagamento della spese, liquidate in C. 510,00, oltre C. 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Compensa le spese del Agenzia delle entrate riscossione. Roma, 7 giugno 2022
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