CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 31231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ORDINANZA sul ricorso 15053-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 5526/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al 2016 concernente la rideterminazione del classamento e della rendita catastale in merito ad un immobile sito ad Acilia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 (Roma); la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che classamento e rendita catastale dell'immobile in questione sono stati determinati con una metodologia estimativa- comparativa, tenendo conto delle porzioni di fabbricato che presentavano caratteristiche analoghe a quello di proprietà della parte contribuente; la categoria catastale risulta essere stata definita in funzione delle caratteristiche tipologiche del bene considerato, così come pure la classe, effettuando una valutazione comparativa nell'ambito del numero totale di quelle previste per la categoria dal quadro di qualificazione della zona censuaria del Comune di appartenenza; quanto in particolare alla destinazione dell'immobile in questione, l'Ufficio, per determinare quella appropriata, ha effettuato un apposito sopralluogo, verificando così che il bene in questione era da qualificare come ufficio; neppure assume rilievo il dedotto difetto di motivazione in ordine all'intrinseca valutazione dell'immobile effettuata dall'Ufficio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, costituisce il frutto di una ponderata attività estimativa che trova il suo addentellato, oltre che nella discrezionalità tecnica caratteristica Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- dell'attività stessa, nella comparazione con porzioni di fabbricato equiparabili per destinazione e caratteristiche tipologiche, delle quali l'Agenzia delle entrate ha dato contezza nell'atto impugnato. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; con ordinanza interlocutoria n. 10095 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente procedimento con quello contraddistinto da R.G. n. 12288 del 2021 in quanto avente ad oggetto un immobile sito anch'esso ad Acilia, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 e costituente di fatto un'unica unità immobiliare con quello oggetto della presente controversia; in prossimità della nuova udienza la parte contribuente depositava una ulteriore memoria insistendo ancora per l'accoglimento del ricorso. Considerato che Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ragione dell'assenza di una rigorosa, chiara, completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento, per non essere stata la parte contribuente posta nella condizione di poter compiutamente controllare e, se del caso contestare sul piano giuridico e fattuale, la presenza delle condizioni per l'applicazione della revisione del classamento. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di classamento, il metodo di valutazione, per gli immobili della categoria ordinaria, è quello della stima comparativa, basata sulle Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene e sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe di appartenenza, mentre è soltanto per gli immobili a destinazione speciale, il cui valore risulta dalla sommatoria di più fattori, che è necessaria la stima diretta con sopralluogo (Cass. n. 5600 del 2017); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019); [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che classamento e rendita catastale dell'immobile in questione sono stati determinati con una metodologia estimativa comparativa, tenendo conto delle porzioni di fabbricato che presentavano caratteristiche analoghe a quello di proprietà della parte contribuente; la categoria catastale risulta essere stata definita in funzione delle caratteristiche tipologiche del bene considerato, così come pure la classe, effettuando una valutazione comparativa nell'ambito del numero totale di quelle previste per la categoria dal quadro di qualificazione della zona censuaria del comune di appartenenza; quanto in particolare alla destinazione dell'immobile in questione, l'Ufficio, per determinare quella appropriata, ha effettuato un apposito sopralluogo, verificando così che il bene in questione era da qualificare come ufficio; neppure assume rilievo il dedotto difetto di motivazione in ordine all'intrinseca valutazione dell'immobile effettuata Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 21-06-2022 -4- dall'Ufficio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, costituisce il frutto di una ponderata attività estimativa che trova il suo addentellato, oltre che nella discrezionalità tecnica caratteristica dell'attività stessa, nella comparazione con porzioni di fabbricato equiparabili per destinazione e caratteristiche tipologiche, delle quali l'Agenzia delle entrate ha dato contezza nell'atto impugnato - ha correttamente e ragionevolmente ritenuto, con ampia e coerente motivazione, che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento che indicasse la metodologia di individuazione del classamento e della rendita catastale (metodologia estimativa comparativa, mediante l'indicazione di immobili che presentavano caratteristiche analoghe a quello oggetto del giudizio) nonché la destinazione dell'immobile in questione (destinato ad ufficio, mediante apposito sopralluogo), avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur". Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per un grave difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, investono nella sostanza il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso per difetto dell'indicazione e dell'allegazione della documentazione tecnica relativa all'immobile, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è Ric. 2020 n. 15053 sez. MT - ud. 21-06-2022 -5- preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Il ricorso è dunque infondato; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi l'Agenzia delle entrate costituita nei termini di legge mediante controricorso, ma essendosi costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma