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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 15194/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5628/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sull’istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data 15/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ordinanza n. 26807/2024 pubblicata in data 15/10/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3373/2015 (depositata in data 28/07/2015), così disponendo in ordine alle spese di lite: « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge.

Compensa le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.»

2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 cit., nella parte in cui non è stata disposta la distrazione delle spese in favore della procuratrice antistataria.

Considerato che:

1. L’istanza di correzione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deve trovare accoglimento, considerato che dagli atti– v. memoria ex art.378 c.p.c. depositata in data 06/06/2024 – risulta richiesta la distrazione in favore della procuratrice antistataria.

P.Q.M Dispone che nell’ordinanza n. 26807/2024 emessa da questa Corte in data 15/10/2024, laddove è scritto nel dispositivo « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge.» sia aggiunta, a seguire, la frase : «Dispone la distrazione delle spese stesse in favore della procuratrice antistataria avv. [OSCURATO:PERSONA].» Manda alla Cancelleria per le annota

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5628/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sull’istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 emessa dalla Corte di cassazione in data 15/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ordinanza n. 26807/2024 pubblicata in data 15/10/2024, questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3373/2015 (depositata in data 28/07/2015), così disponendo in ordine alle spese di lite: « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge. Compensa le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.» 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione dell’ordinanza n. 26807/2024 cit., nella parte in cui non è stata disposta la distrazione delle spese in favore della procuratrice antistataria. Considerato che: 1. L’istanza di correzione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] deve trovare accoglimento, considerato che dagli atti– v. memoria ex art.378 c.p.c. depositata in data 06/06/2024 – risulta richiesta la distrazione in favore della procuratrice antistataria. P.Q.M Dispone che nell’ordinanza n. 26807/2024 emessa da questa Corte in data 15/10/2024, laddove è scritto nel dispositivo « Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 7.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed accessori come per legge.» sia aggiunta, a seguire, la frase : «Dispone la distrazione delle spese stesse in favore della procuratrice antistataria avv. [OSCURATO:PERSONA].» Manda alla Cancelleria per le annota
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