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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1985

Cassazione n. 11513/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1985 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno in data 9 maggio 2018, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sei di reclusione ed euro 300.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 12 comma 3 lett. a) del d.

Igs. 286/98 contestato ai capi g) ed h) della rubrica, dichiarando non doversi procedere in ordine ai fatti di cui ai restanti capi d'imputazione poiché estinti per prescrizione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (contributo affatto minimo del Kazmi nella perpetrazione dell'illecito e assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensor Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/10/1985 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno in data 9 maggio 2018, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sei di reclusione ed euro 300.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 12 comma 3 lett. a) del d. Igs. 286/98 contestato ai capi g) ed h) della rubrica, dichiarando non doversi procedere in ordine ai fatti di cui ai restanti capi d'imputazione poiché estinti per prescrizione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di misurazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (contributo affatto minimo del Kazmi nella perpetrazione dell'illecito e assenza di elementi ultronei per la mitigazione della pena), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 Il Consigliere estensor Il P
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