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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16019/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'ascia - è affidato a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 2 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il secondo motivo, con il quale l'impugnante censura il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico, perché declinato in assenza di ogni confronto, men che meno critico, con le ragioni sottese alla statuizione sul punto, e, comunque, manifestamente infondato, in quanto articolato in spregio al pacifico principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. peri., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto, appunto, nel caso di specie; - che il terzo motivo, con il quale si deduce la maturata prescrizione del reato precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché considerata la sospensione del corso della prescrizione stessa per anni uno, mesi due e giorni 20 (per adesione del difensore all' astensione deliberata dall'OUA il 5 dicembre 2019), il reato si è estinto non prima del 17 aprile 2021, data conseguentemente successiva alla sentenza di appello (25 febbraio 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsiglirJestensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'ascia - è affidato a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 2 della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il secondo motivo, con il quale l'impugnante censura il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico, perché declinato in assenza di ogni confronto, men che meno critico, con le ragioni sottese alla statuizione sul punto, e, comunque, manifestamente infondato, in quanto articolato in spregio al pacifico principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. peri., è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto, appunto, nel caso di specie; - che il terzo motivo, con il quale si deduce la maturata prescrizione del reato precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché considerata la sospensione del corso della prescrizione stessa per anni uno, mesi due e giorni 20 (per adesione del difensore all' astensione deliberata dall'OUA il 5 dicembre 2019), il reato si è estinto non prima del 17 aprile 2021, data conseguentemente successiva alla sentenza di appello (25 febbraio 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsiglirJestensore [OSCURATO:PERSONA]
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