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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 24365/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22175-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 22175 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10899/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. è stata chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 10899 del 2021, nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento delle spese processuali in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., trovandosi nelle condizioni per beneficiare dell'esonero dalla condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: con la pronuncia nr. 10899 del 2021, il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, a sua volta, aveva confermato la statuizione di inammissibilità adottata in primo grado per ragioni di ordine processuale; l’ordinanza n. 10899 dàatto che la D’Ambrosio, con separati ricorsi poi riuniti, aveva chiesto l’accertamento di inesistenza dell’indebito per gli anni 2002 e 2003; che il Tribunale di Salerno aveva disposto la reiscrizione della predetta negli elenchi bracciantili per l’anno 2002, senza adottare alcuna statuizione sulla domanda relativa all’anno 2003; che la D’Ambrosio si era limitata a presentare istanza di separazione del procedimento, anziché ricorso in appello per omessa Ric. 2021 n. 22175 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -3- pronuncia oppure autonoma domanda instaurando un nuovo procedimento; quanto alle spese processuali, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, secondo il principio della soccombenza; tuttavia, come dedotto, nel ricorso definito con la citata ordinanza era stata formulata idonea dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; come noto, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. fa riferimento «ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali».

A tali giudizi va senza dubbio ricondotto il presente procedimento in cui era dedotta l'illegittimità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione; nella motivazione dell'ordinanza di cui è chiesta la correzione non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno giustificato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ritiene, il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento sia frutto di mera disattenzione, emendabile con l'intrapresa procedura, tenuto conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 16415 del 2018, anche in un'ottica di rispetto del principio di ragionevole durata del processo; deve essere considerato che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (quale è quella di specie), la statuizione del giudice, in punto di regolazione delle spese, ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato; Ric. 2021 n. 22175 sez.

ML -ud. 31-03-2022 -4- il ricorso, pertanto, va accolto nei termini che seguono, disponendo che, nella parte motiva dell'ordinanza nr. 10899 del 2021, a pag. 5, par. 20, la proposizione «le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo» sia corretta con il seguente enunciato «parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di causa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.»; si dispone, inoltreche, nella parte dispositiva dell'ordinanza nr. 10899 del 2021, a pag. 5, la proposizione «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., nr. 10203 del 2009; Cass., nr. 21213 del 2013).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la correzione dell'ordinanza nr. 10899 del 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 22175-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 22175 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10899/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. è stata chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 10899 del 2021, nella parte in cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio al pagamento delle spese processuali in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare la dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., trovandosi nelle condizioni per beneficiare dell'esonero dalla condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod proc. civ., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: con la pronuncia nr. 10899 del 2021, il Collegio di legittimità ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, a sua volta, aveva confermato la statuizione di inammissibilità adottata in primo grado per ragioni di ordine processuale; l’ordinanza n. 10899 dàatto che la D’Ambrosio, con separati ricorsi poi riuniti, aveva chiesto l’accertamento di inesistenza dell’indebito per gli anni 2002 e 2003; che il Tribunale di Salerno aveva disposto la reiscrizione della predetta negli elenchi bracciantili per l’anno 2002, senza adottare alcuna statuizione sulla domanda relativa all’anno 2003; che la D’Ambrosio si era limitata a presentare istanza di separazione del procedimento, anziché ricorso in appello per omessa Ric. 2021 n. 22175 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- pronuncia oppure autonoma domanda instaurando un nuovo procedimento; quanto alle spese processuali, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, secondo il principio della soccombenza; tuttavia, come dedotto, nel ricorso definito con la citata ordinanza era stata formulata idonea dichiarazione di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; come noto, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. fa riferimento «ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali». A tali giudizi va senza dubbio ricondotto il presente procedimento in cui era dedotta l'illegittimità del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] di ripetizione delle somme erogate, a titolo di disoccupazione agricola, ritenuta indebita a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni in contestazione; nella motivazione dell'ordinanza di cui è chiesta la correzione non sono esplicitate, né si rinvengono implicitamente, ragioni che hanno giustificato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ritiene, il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento sia frutto di mera disattenzione, emendabile con l'intrapresa procedura, tenuto conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 16415 del 2018, anche in un'ottica di rispetto del principio di ragionevole durata del processo; deve essere considerato che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ. (quale è quella di specie), la statuizione del giudice, in punto di regolazione delle spese, ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato; Ric. 2021 n. 22175 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- il ricorso, pertanto, va accolto nei termini che seguono, disponendo che, nella parte motiva dell'ordinanza nr. 10899 del 2021, a pag. 5, par. 20, la proposizione «le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo» sia corretta con il seguente enunciato «parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di causa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.»; si dispone, inoltreche, nella parte dispositiva dell'ordinanza nr. 10899 del 2021, a pag. 5, la proposizione «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge» sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., nr. 9438 del 2002; Cass., nr. 10203 del 2009; Cass., nr. 21213 del 2013). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la correzione dell'ordinanza nr. 10899 del 202
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